Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12613 del 19/05/2017
Cassazione civile, sez. III, 19/05/2017, (ud. 22/03/2017, dep.19/05/2017), n. 12613
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12902/2015 proposto da:
R.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VICOLO
ORBITELLI 31, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO ZENO
ZENCOVICH, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
C.S.G.A., elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DI VAL GARDENA 3, presso lo studio dell’avvocato LUCIO DE
ANGELIS, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
GIUSEPPE FACCENDI, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il
05/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
22/03/2017 dal Consigliere Dott. COSIMO D’ARRIGO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
BASILE Tommaso, che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
R.F. ha appellato innanzi alla Corte d’appello di Firenze la sentenza del Tribunale di Grosseto del 19 febbraio 2014 che aveva respinto la domanda di risarcimento proposta nei confronti di C.S.G.A.. La corte d’appello ha dichiarato inammissibile l’impugnazione con ordinanza depositata il 5 marzo 2015, avVerso la quale il R. ha proposto ricorso per cassazione, allegando quattro motivi.
La C. ha resistito con controricorso.
Successivamente il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, accettato con separata dichiarazione dalla controricorrente.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La superiore rinuncia determina l’estinzione del giudizio, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c..
Nulla si dispone per le spese, avendo le parti concordemente richiesto l’estinzione del giudizio di legittimità.
Non sussistono neppure i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
PQM
dichiara estinto il giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2017