Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12613 del 19/05/2017


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Cassazione civile, sez. III, 19/05/2017, (ud. 22/03/2017, dep.19/05/2017),  n. 12613

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12902/2015 proposto da:

R.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VICOLO

ORBITELLI 31, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO ZENO

ZENCOVICH, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

C.S.G.A., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DI VAL GARDENA 3, presso lo studio dell’avvocato LUCIO DE

ANGELIS, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIUSEPPE FACCENDI, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il

05/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/03/2017 dal Consigliere Dott. COSIMO D’ARRIGO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

R.F. ha appellato innanzi alla Corte d’appello di Firenze la sentenza del Tribunale di Grosseto del 19 febbraio 2014 che aveva respinto la domanda di risarcimento proposta nei confronti di C.S.G.A.. La corte d’appello ha dichiarato inammissibile l’impugnazione con ordinanza depositata il 5 marzo 2015, avVerso la quale il R. ha proposto ricorso per cassazione, allegando quattro motivi.

La C. ha resistito con controricorso.

Successivamente il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, accettato con separata dichiarazione dalla controricorrente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La superiore rinuncia determina l’estinzione del giudizio, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c..

Nulla si dispone per le spese, avendo le parti concordemente richiesto l’estinzione del giudizio di legittimità.

Non sussistono neppure i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

 

dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2017

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