Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12613 del 18/06/2015


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 12613 Anno 2015
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: ROSSETTI MARCO

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sul ricorso 29189-2011 proposto da:
MILANO ASSICURAZIONI SPA 00957670151 in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA L. BISSOLATI 76, presso lo
studio dell’avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO, che
la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
2015
609

ALESSANDRO GIORGETTI giusta procura speciale in calce
al ricorso;
– ricorrente contro

ENI

INSURANCE LIMITED in persona del legale

1

Data pubblicazione: 18/06/2015

rappresentante

pro

tempore

LUIGI

MARNETTO,

elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZA GIUNONE
REGINA 1, presso lo studio dell’avvocato ANSELMO
CARLEVARO, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato DANIELE DISCEPOLO giusta procura

– controricorrente nonchè contro

IVRI ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI SPA 03169660150,
PADANA ASSICURAZIONI SPA ;
– intimati –

Nonché da:
IVRI ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI SPA 03169660150 in
persona del legale rappresentante Dott. CRISTIANO
GIOVANNI FONTANA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio
dell’avvocato NICOLA DOMENICO PETRACCA, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO
MORO giusta procura a margine del controricorso e
ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale contro

MILANO ASSICURAZIONI SPA 00957670151, ENI INSURANCE
LIMITED , PADANA ASSICURAZIONI SPA ;
– intimati –

avverso la sentenza n.

2762/2010 della CORTE

2

speciale in calce al controricorso;

D’APPELLO di MILANO, depositata il 13/10/2010, R.G.N.
377/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/03/2015 dal Consigliere Dott. MARCO
ROSSETTI;

udito l’Avvocato GIUSEPPE CATINELLI per delega;
udito l’Avvocato ANDREA SOLFANELLI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per l’estinzione del giudizio;

3

udito l’Avvocato ENRICA FASOLA per delega;

R.G.N. 29189/11
Udienza del 6 marzo 2015

La Corte osserva:
1. Nella notte tra il 21 ed il 22 aprile 1999 ignoti rubarono merci del valore
di circa 1 miliardo di lire da un deposito di proprietà della società Big Bon
Distribuzione s.p.a..
La società Padana Assicurazioni (che in seguito cederà il relativo ramo
d’azienda alla società Eni Insurance Ltd.), nella sua veste di assicuratrice

subito e agì dinanzi al Tribunale di Milano in surrogazione ex art. 1916 c.c.
nei confronti della società IVRI S.p.A., incaricata del servizio di vigilanza
notturna la notte del furto, alla quale veniva ascritto di avere colposamente
agevolato il furto medesimo, non eseguendo con diligenza il servizio di
vigilanza.

2. La IVRI si costituì e, oltre a negare la propria responsabilità, chiese di
essere tenuta indenne dal proprio assicuratore della responsabilità civile, la
SASA s.p.a., che provvide contestualmente chiamare in causa.

3. Con sentenza 19 novembre 2007 n. 12524 il Tribunale di Milano accolse
la domanda di surrogazione e rigettò quella di garanzia proposta dalla
convenuta nei confronti del proprio assicuratore.

4. La Corte d’appello di Milano con sentenza 12 ottobre 2010 n. 2762 ha
riformato solo su quest’ultimo punto la decisione di primo grado,
condannando la SASA a manlevare la IVRI.

5. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla Milano (ex
SASA) con 3 motivi.
Hanno resistito la IVRI (che propone ricorso incidentale condizionato) e la
ENI Insurance.

6. All’udienza del 6 marzo 2015 gli avvocati delle parti (Fasola, Solfanelli e
Catinelli Guglielminetti, delegati rispettivamente dagli avv.ti Spinelli
Giordano, Carlevaro e Petracca) hanno concordemente dichiarato di avere

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contro il furto della società derubata, indennizzò quest’ultima del danno

R.G.N. 29189/11
Udienza del 6 marzo 2015

concluso un accordo transattivo, in virtù del quale è cessata la materia del
contendere.
P.q.m.
la Corte di cassazione, visto l’art. 391 c.p.c., dichiara estinto il giudizio, con
compensazione integrale delle spese tra le parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile

della Corte di cassazione, addì 6 marzo 2015.

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