Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12613 del 12/05/2021

Cassazione civile sez. II, 12/05/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 12/05/2021), n.12613

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25721/2019 proposto da:

M.S., rappresentato e difeso dall’avv. CLEMENTINA DI ROSA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), IN PERSONA DEL MINISTRO PRO

TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente

avverso il decreto del TRIBUNALE di CALTANISSETTA, depositata il

30/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/01/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che la vicenda qui al vaglio può sintetizzarsi nei termini seguenti:

– il Tribunale di Caltanissetta confermò la decisione della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, che aveva disatteso la domanda di protezione avanzata da M.S.;

– il richiedente aveva narrato di essere espatriato dal Bangladesh perchè simpatizzante di un partito d’opposizione e perciò perseguitato;

– il Tribunale aveva giudicato la narrazione inattendibile per il convergere di una pluralità di ragioni (il narrante aveva dichiarato di essere un semplice simpatizzante e non era dato comprendere come mai per un impegno così marginale avrebbe dovuto essere sottoposto a persecuzione; non aveva allegata alcun fatto di minaccia o violenza concretamente individuato; davanti al Giudice aveva ammesso che stava sostenendo la famiglia in Patria col provento del proprio lavoro); la decisione aveva del pari escluso la sussistenza dei presupposti di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c, per il riconoscimento della protezione sussidiaria, stante che la situazione interna del Paese di provenienza, consultate le COI aggiornate, caratterizzata da violenza diffusa e incontrollata; veniva, infine, escluso il ricorrere dei presupposti della protezione umanitaria, poichè, lo svolgimento di attività lavorativa in Italia, pur costituendo avvio di un percorso d’integrazione, tuttavia, alla luce della svolta comparazione, non integrava situazione di concreta vulnerabilità, non essendo stata riscontrata nel Paese d’origine la violazione della soglia minima dei diritti fondamentali;

ritenuto che il richiedente ricorre sulla base di quattro censure avverso il decreto e che il Ministero dell’Interno resiste con controricorso;

ritenuto che con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,5,6,7,8 e 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per essere stato negato il riconoscimento alle due forme di protezione internazionale maggiori (diritto al rifugio e alla protezione sussidiaria);

ritenuto che con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per essere stato negato il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria;

ritenuto che con il terzo motivo viene lamentata violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, art. 27, comma 1 bis, addebitandosi al Giudice di non aver esercitato i poteri istruttori descritti dalle norme evocate;

considerato che tutte le censure non superano il vaglio d’ammissibilità per le ragioni che seguono:

a) tutte le doglianze si caratterizzano per la somma genericità delle critiche, consistite unicamente in un richiamo delle disciplina e in un resoconto dei principi affermati in giurisprudenza, privo di specifica attitudine censuratoria, essendosi il ricorrente limitato a riportare taluni dei principi regolanti la materia, senza, tuttavia, individuare quali siano state le concrete ricadute della dedotta violazione di legge; manca, e radicalmente, per contro, un’apprezzabile individuazione della vicenda soggettiva, risultando anzi inconferente il riferimento individualizzante a pag. 20 del ricorso, che qualifica il richiedente di “giovane età”, nel mentre il ricorrente è nato nel 1975;

b) peraltro, il Giudice del merito risulta aver deciso applicando il principio enunciato da questa Corte, la quale ha avuto modo di chiarire che ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria; il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Sez. 6, n. 18306, 08/07/2019, Rv. 654719);

c) che, inoltre, piuttosto palesemente le critiche sono rivolte al controllo motivazionale, in spregio al contenuto del vigente n. 5 dell’art. 360, c.p.c., difatti, invece che porre in rilievo l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo o l’assenza di giustificazione argomentativa della decisione, con le stesse il ricorrente, contrappone al ragionato esame della Corte il proprio avverso convincimento;

d) rimasta non dimostrata la sussistenza di violenza indiscriminata, la pretesa, poi, di aver diritto alla protezione umanitaria, priva di allegazioni di specifiche e individuali ragioni di vulnerabilità (che, ovviamente, non possono coincidere con lo stato di povertà), non ha fondamento giuridico, una volta che il Tribunale ha negato che dalla effettuata comparazione risulti emergere una situazione di specifica vulnerabilità nel caso di rimpatrio;

considerato che, di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334 c.p.c., comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis c.p.c. e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”;

considerato che il soccombente ricorrente deve essere condannato al rimborso delle spese in favore del costituito Ministero nella misura di cui in dispositivo, tenuto conto della qualità della causa, del suo valore e delle attività svolte;

considerato che sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto;

che di recente questa Corte a sezioni unite, dopo avere affermato la natura tributaria del debito gravante sulla parte in ordine al pagamento del cd. doppio contributo, ha, altresì chiarito che la competenza a provvedere sulla revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione al giudizio di cassazione spetta al giudice del rinvio ovvero – per le ipotesi di definizione del giudizio diverse dalla cassazione con rinvio (come in questo caso) – al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato; quest’ultimo, ricevuta copia della sentenza della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 388 c.p.c., è tenuto a valutare la sussistenza delle condizioni previste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, per la revoca dell’ammissione (S.U. n. 4315, 20/2/2020).

PQM

dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese legali in favore del Ministero controricorrente, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese anticipate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

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