Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12613 del 05/06/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12613 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DOGLIOTTI MASSIMO

ORDINANZA
sul ricorso 17060-2012 proposto da:
LEONE VITO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA
GIULIANA 73, presso lo studio dell’avvocato FRABOTTA
SIMONE, rappresentato e difeso dall’avvocato POLIGNANO
GIUSEPPE giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro
CAPITO ROBERTA;
– intimata avverso la sentenza n. 4/2012 del TRIBUNALE di BARI SEZIONE
DISTACCATA di PUTIGNANO, depositata il 10/01/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO DOGLIOTTI.

Data pubblicazione: 05/06/2014

Ricorre per cassazione il Leone, che pure deposita memoria difensiva.
Non ha svolto attività difensiva la Carito.
Si tratta, all’evidenza, di ordinaria impugnazione di sentenza di
appello, e non di regolamento di competenza, come erroneamente
indicato.
Il ricorrente contesta le valutazioni del giudice di primo e di secondo
grado circa il regime delle spese processuali. Da un lato, il giudice di
appello giustifica l’affermazione del primo giudice circa la
compensazione delle spese di primo grado, in relazione alla
presumibile prosecuzione del giudizio per la verifica nel merito della
controversia; dall’altro, condanna l’odierno ricorrente alle spese,
stante la sua soccombenza.
Va accolto il ricorso.
L’affermazione del Giudice di Pace, confermata da quello di appello,
è palesemente contraddittoria: il Giudice di Pace, indipendentemente
da una eventuale “prosecuzione”, concludeva il processo dinnanzi a
lui e doveva pronunciare secondo il principio generale della
soccombenza, avendo accolto l’eccezione di incompetenza proposta
dal Leone.
Va pertanto cassata la sentenza impugnata: può decidersi nel merito,
ai sensi dell’art. 384 c.p.c., non essendo necessaria alcuna indagine di
fatto.
Per quanto si è detto, va condannata l’odierna intimata al pagamento
delle spese dei due gradi di giudizio, nonché a quelle del presente
giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata. Decidendo
nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., condanna l’odierna intimata al
pagamento delle spese del giudizio di primo grado che si liquidano in
€. 600,00 per onorari, €. 500,00 per diritti, €. 50,00 per esborsi;

Leone Vito proponeva appello, nei confronti di Canto Roberta,
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Putignano del 12/10/2009,
con cui questi declinava la propria competenza per materia.
Lamentava la disposta compensazione delle spese, chiedendo la
vittoria della spese stesse del doppio grado di giudizio. Si costituiva il
contraddittorio, e la Canto chiedeva il rigetto dell’appello. Il
Tribunale di Bari, con sentenza in data 10/1/2012, rigettava l’appello
e condannava l’appellante alle spese del grado.

nonché a quelle del giudizio di appello, che liquida in €. 800,00 per
onorari, €. 400,00 per diritti, €. 50,00 per esborsi; per entrambi i gradi,
con spese generali ed accessori di legge.
Condanna altresì l’intimata al pagamento delle spese del presente
giudizio di legittimità, che si liquidano in €. 1.300 per compensi, €.
100,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Roma, 25 Febbraio 2014

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