Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12612 del 25/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/06/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 25/06/2020), n.12612

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31650-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

NOMENTANA 91, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI BEATRICE,

rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO AMODIO;

– ricorrente –

contro

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE

FLAMINIO 9, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE CAMPAGNA,

rappresentato e difeso dall’avvocato NATALE DE MECO;

– controricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALI-. DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, ESTER ADA SCIPLINO, EMANUELE DE

ROSE, GIUSEPPE MATANO, LELIO MARITATO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 601/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 23/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 601 pubblicata il 24.3.2018 la Corte d’appello di Catanzaro ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate Riscossione (già Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a.), confermando la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato estinti per prescrizione quinquennale i crediti contributivi oggetto di cinque cartelle di pagamento;

2. avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso M.F.; l’Inps, anche quale mandatario di SCCI spa, ha depositato procura speciale;

3. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha censurato la sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 112 del 1999, artt. 19 e 20 e degli artt. 2934 e 2946 c.c., per non aver applicato il termine di prescrizione decennale trattandosi di crediti iscritti a ruolo ed oggetto di cartelle di pagamento non opposte dal debitore;

5. ha sostenuto che con la formazione del ruolo e della relativa cartella di pagamento si determinerebbe un effetto novativo delle singole obbligazioni, originariamente dovute a distinte ragioni di credito, verificandosi anche dal punto di vista soggettivo l’ingresso dell’Agente della riscossione al posto dell’ente creditore; in ragione di tale novazione, resterebbe precluso ogni riferimento ai termini di prescrizione e alla relativa decorrenza previsti per ciascuna voce di credito, dovendosi, invece, applicare la prescrizione ordinaria in relazione all’unico credito in cui sono confluite le varie voci, con decorrenza dalla data di notifica della cartella;

6. ferma la inapplicabilità dell’art. 2953 c.c., come affermata da Cass., S.U, n. 23397 del 2016, il diritto di azionare il credito da parte dell’Agente della riscossione, in assenza di disposizioni speciali, sarebbe dunque soggetto alla generale prescrizione di cui all’art. 2946 c.c.;

7. ha rilevato come la Corte di merito avesse condiviso la decisione delle Sezioni Unite n. 23397 del 2016, secondo cui il D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 20, “è norma chiaramente applicabile soltanto alla riscossione fiscale”, senza considerare che nel testo del cit. art. 20, come modificato dalla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 683, fosse stata eliminata ogni distinzione tra entrate tributarie ed altre entrate, con conseguente applicabilità della prescrizione decennale a tutte le entrate iscritte a ruolo, comprese quelle di natura previdenziale;

8. le censure sono inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., poichè sui punti contestati la Corte territoriale ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte di legittimità e l’esame dei motivi non offre elementi nuovi rispetto all’elaborazione giurisprudenziale consolidata (Cass. n. 7155 del 2017);

9. occorre richiamare il principio di diritto enunciato da questa Corte a Sezioni Unite (Sez. U. n. 23397 del 2016), secondo il quale: “La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10,) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che, dall’1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (D.L. n. 78 del 2010, art. 30, conv., con modif., dalla L n. 122 del 2010)”;

10. in linea con il richiamato principio, e con riferimento al preteso effetto novativo derivante dalla formazione del ruolo, questa Corte è intervenuta affermando che “In tema di riscossione di crediti previdenziali, il subentro dell’Agenzia delle Entrate quale nuovo concessionario non determina il mutamento della natura del credito, che resta assoggettato per legge ad una disciplina specifica anche quanto al regime prescrizionale, caratterizzato dal principio di ordine pubblico dell’irrinunciabilità della prescrizione; pertanto, in assenza di un titolo giudiziale definitivo che accerti con valore di giudicato l’esistenza del credito, continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione prevista dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, invece che la regola generale sussidiaria di cui all’art. 2946 c.c. (Cass. n. 31352 del 04/12/2018), e ciò in conformità alla natura di atto interno all’amministrazione attribuita al ruolo (Cass. n. 14301 del 19/06/2009)”;

11. allo stesso modo, non assume rilievo, in relazione al secondo motivo, il richiamo alle norme del D.Lgs. n. 112 del 1999 nella parte in cui stabiliscono un termine di prescrizione decennale che questa Corte ha già chiarito essere strettamente inerente al procedimento amministrativo per il rimborso delle quote inesigibili, che in alcun modo può interferire con lo specifico termine di prescrizione previsto dalla legge per azionare il credito nei confronti del debitore (Sez. U. n. 23397 del 17/11/2016, Cass. n. 31352 del 04/12/2018);

12. per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1;

13. le spese nei confronti di M.F. seguono il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo; non luogo a provvedere sulle spese nei confronti dell’Inps, che non ha svolto attività difensiva;

14. sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna l’Agenzia ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti di M.F. che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. Natale De Meco, antistatario.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2020

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