Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12612 del 24/05/2010

Cassazione civile sez. II, 24/05/2010, (ud. 24/02/2010, dep. 24/05/2010), n.12612

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – rel. Consigliere –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. ODDO Massimo – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

RTE SRL P.I. (OMISSIS), in persona del Geom. S.

L. suo Amministratore e legale rappresentante pro tempore

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO CHINOTTO 1, presso lo

studio dell’avvocato PRINZI PASQUALE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ROTOLO NICOLA;

– ricorrente –

contro

MUCACEA SCARL P.I. (OMISSIS), in persona del Presidente del

C.D.A. e legale rappresentante pro tempore S.G.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 1111, presso lo

studio dell’avvocato D’AMATO DOMENICO, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIORGI GIOVANNI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1085/2004 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 27/07/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

24/02/2010 dal Consigliere Dott. ALFREDO MENSITIERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 24 febbraio 1996 la Mucacea, società consortile a responsabilità limitata, conveniva in giudizio, dinanzi al Pretore di Bologna, la R.T.E. srl esponendo di aver conferito alla convenuta con contratto del 5 agosto 1992, l’incarico di eseguire alcune procedure espropriative relative alla soppressione di passaggi a livello nell’ambito di una concessione di opera pubblica intercorsa tra la FF.SS ed il consorzio Ital.Co.Cer, cui la Mucacea era associata e dal quale aveva ottenuto in assegnazione una parte dei lavori. La R.T.E. aveva ottenuto il decreto di esproprio in favore delle Ferrovie dello proprietà dei cavalcavia, anzichè a favore della Provincia di Arezzo, e ciò aveva determinato il mancato rimborso delle indennità di esproprio anticipate.

Tanto premesso, chiedeva che, previo accertamento del grave inadempimento di cui si era resa responsabile la R.T.E., venisse dichiarato risolto il contratto e che Legittimamente non era stata adempiuta la fattura (OMISSIS) emessa dalla convenuta, cosicchè nulla era dovuto, con la condanna della medesima al Stato, del tutto disinteressate ad acquisire la risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio.

Si costituiva ritualmente la R.T.E. che contestava le affermazioni attoree ed esponeva che il Prefetto di Arezzo si era rifiutato, nonostante le reiterate richieste, di emettere il decreto di esproprio a favore della Provincia di Arezzo.

Istruita la causa attraverso produzioni documentali, l’interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta e l’escussione di testimoni, con sentenza del 4 giugno 2002 il Tribunale di Bologna rigettava la domanda rilevando che il contratto di appalto di servizi, con il quale la R.T.E. assumeva a proprio rischio l’obbligazione di risultato di ottenere i decreti espropriativi, doveva ritenersi risolto per factum principis, come confermato dalle prove orali assunte nel corso del giudizio, ponendosi il rifiuto del Prefetto di Arezzo – che solamente a distanza di oltre due anni e mezzo dal decreto originario aveva modificato l’indicazione del beneficiario nel senso auspicato dalle parti – quale ipotesi di forza maggiore idonea ad escludere la responsabilità della R.T.E.. In particolare, secondo il primo giudice, la convenuta aveva sperimentato ed esaurito tutte le possibilità offerte dall’ordinamento per vincere il rifiuto dell’autorità, imprevedibile al momento dell’assunzione dell’obbligo, posto che tutte le altre Prefetture avevano provveduto in favore degli enti locali interessati all’esproprio; la convenuta si era “attivata reiterando più volte, unitamente alle FF.SS. e alla Ital.Co.Cer., l’originaria richiesta al fine di ottenere il provvedimento voluto e, ciononostante, il Prefetto di Arezzo era rimasto “irremovibile rispetto alla decisione presa”.

Proposto gravame dalla soccombente, con sentenza del 27 luglio 2004 la Corte d’appello di Bologna, in accoglimento dell’impugnazione, accertava il grave inadempimento della R.T.E. nell’espletamento dell’incarico conferitole;dichiarava risolto in parte qua l’accordo intervenuto tra le parti per fatto e colpa della appellata R.T.E. srl;dichiarava che la Mucacea nulla doveva alla controparte e condannava quest’ultima a risarcire alla Mucacea il danno conseguente all’inadempimento nella misura da determinarsi in separato giudizio, compensando interamente tra le parti le spese del doppio grado.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la R.T.E. srl sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso la Mucacea.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso si denunzia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, difetto e contraddittorietà di motivazione, nonchè violazione ed errata applicazione ed interpretazione di norme di legge.

Osserva la ricorrente che nulla essa avrebbe potuto fare in più di quanto aveva fatto per ottenere dal Prefetto di Arezzo un provvedimento che andasse oltre la sua competenza, in quanto verosimilmente le azioni eventualmente esperite in “via gerarchica o giurisdizionale”, come erroneamente ritenuto dalla Corte felsinea, non solo non avrebbero condotto ad alcun risultato utile, ma avrebbero potuto pregiudicare definitivamente il tentativo di ottenere il provvedimento richiesto, con la conseguenza che per risolvere la situazione le FF.SS. avrebbero dovuto trasferire con un normale atto di vendita e con gli ulteriori oneri connessi a tale trasferimento, alla Provincia di Arezzo la proprietà delle strade ricevute con il provvedimento ablativo del Prefetto in loro favore.

Pertanto essa R.T.E. non poteva essere ritenuta in alcun modo responsabile della mancata originaria adesione del Prefetto di Arezzo, peraltro corretta sul piano legale, ad emettere il provvedimento ablativo richiesto a favore della Provincia aretina.

Il ricorso è infondato.

Con motivazione adeguata, esente da vizi logici e da errori giuridici e pertanto incensurabile nella attuale sede, la Corte territoriale ha invero ritenuto che dal contesto probatorio emergente dalla compiuta istruttoria non poteva sostenersi che la R.T.E. avesse compiuto ogni tentativo utile ad ottenere una modifica del contegno, ad essa società sfavorevole, del Prefetto di Arezzo, corretto del resto, a distanza di tempo dalla stessa autorità che lo aveva tenuto.

Anche a voler affermare, infatti, che in realtà l’attuale ricorrente si fosse attivatagli interventi praticati si erano comunque limitati ad incontri informali con funzionari della prefettura, senza che risultassero svolti ricorsi o istanze allo stesso Prefetto per sollecitare in sede di autotutela la rettifica, poi attuata per le vie brevi.

Del resto, se a distanza di tempo il risultato voluto era stato conseguito direttamente dalla Mucacea, ciò significava che comunque l’originario rifiuto non poteva essere in tutto equiparato a forza maggiore, non superabile con la normale diligenza o, quanto meno, che ben più rigorosa avrebbe dovuto essere la prova relativa alla circostanza che la R.T.E. aveva fatto tutto quanto in suo potere.

In tale ottica, ad avviso della Corte felsinea, andava affermato che vi era stato inadempimento della R.T.E. all’obbligazione contrattualmente assunta e che tale inadempimento era stato grave non essendo stato conseguito il risultato cui il contratto stesso tendeva, costituito dalla espropriazione in favore degli enti locali proprietari delle strade cui si riferivano i passaggi a livello soppressi.

Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso va respinto, mentre la natura della controversia legittima, anche in questa sede, la compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2010

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