Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12612 del 19/05/2017


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Cassazione civile, sez. III, 19/05/2017, (ud. 22/03/2017, dep.19/05/2017),  n. 12612

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12462/2015 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), in persona del procuratore speciale

Avv. D.G.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE

ZEBIO 37, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO FAZZALARI,

rappresentata e difesa dagli avvocati ANDREA PETRAROLI, ALBERTO

PETRAROLI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE LECCE, in persona del Sindaco p.t. dott. P.P.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA SCROFA 64, presso lo

studio dell’avvocato FRANCESCO BALDASSARRE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ELISABETTA CIULLA giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 149/2015 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 27/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/03/2017 dal Consigliere Dott. COSIMO D’ARRIGO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato F. FAZZALARI per delega non scritta.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Equitalia Sud s.p.a. (avente causa dalla SOBARIT s.p.a., poi trasformatasi in Equitalia Lecce s.p.a. e infine incorporata per fusione nella società odierna ricorrente) ha convenuto in giudizio il Comune di Lecce al fine di sentirlo dichiarare obbligato al pagamento in suo favore della somma di Euro 11.439,95 a titolo di risarcimento del danno, per aver dovuto corrispondere onorari e competenze professionali ai legali che l’avevano assistita in quindici processi di opposizione a ordinanze di ingiunzione o a cartelle esattoriali; giudizi in esito ai quali era stata accertata l’irregolarità degli atti emessi dal Comune per motivi attinenti al merito e non per vizi inerenti l’attività di riscossione.

Il Tribunale di Lecce ha rigettato la domanda con sentenza del 5 marzo 2010, confermata dalla Corte d’appello in data 27 febbraio 2015.

Avverso quest’ultima decisione, Equitalia Sud S.p.A. ha proposto ricorso allegando cinque motivi.

Il Comune di Lecce resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il motivo è fondato.

2. La corte d’appello ha rilevato d’ufficio l’intervenuta formazione del giudicato sulle statuizioni concernenti le spese processuali contenute nelle quindici sentenze in cui Equitalia Sud s.p.a. è risultata soccombente a causa dell’accertata irregolarità degli atti emessi dal Comune. Ha, infatti, ritenuto che la pretesa fatta valere dal concessionario dei servizi di riscossione derivi “direttamente dalla regolamentazione delle spese processuali disposta nelle sentenze rese da vari giudici nei giudizi di opposizione” e che pertanto, in ultima analisi, Equitalia Sud s.p.a. avrebbe dovuto impugnare quelle decisioni, piuttosto che introdurre per il medesimo titolo un nuovo ed autonomo giudizio. Ha aggiunto che la compensazione delle spese processuali “tra opponenti ed opposti” si estende anche ai rapporti fra questi ultimi (ossia fra l’ente impositore e l’agente di riscossione.

3. Tali considerazioni sono errate.

Infatti, le sentenze pronunciate su ogni singola opposizione fanno stato solamente nei rapporti fra opponente e resistenti e non concernono affatto i rapporti “interni” di regresso e manleva fra questi ultimi. Equitalia Sud s.p.a. agisce per recuperare dal Comune di Lecce le spese sborsate per il pagamento dei propri legali, non delle spese di lite rimborsate agli opponenti.

Quindi non sussiste alcun giudicato – neppure implicito – sul diritto dell’agente di riscossione di recuperare dall’ente impositore le spese legali sostenute per costituirsi in un giudizio la cui instaurazione è stata determinata da un errore dello stesso ente e non per vizi inerenti l’attività di riscossione.

4. Questa Corte, in una precedente occasione, ha affermato che la disposta compensazione delle spese fra le parti dei giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione riguarda tutte le parti opponenti ed opposti; con la conseguenza che la ricorrente avrebbe dovuto censurare un tale provvedimento con gli ordinari rimedi impugnatori (Sez. 3, Sentenza 25/02/2016, n. 3697, non massimata). Ed inoltre ha ritenuto che l’agente di riscossione avrebbe potuto far valere in sede di impugnazione della sentenza l’eventuale omessa pronuncia sul capo delle spese relative ai rapporti fra ente impositore e concessionario della riscossione.

Tale pronuncia, tuttavia, va raccordata a un altro recente arresto di questa Corte, secondo cui, poichè l’agente di riscossione ha un vero e proprio onere di chiamare in causa l’ente “creditore interessato” (D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 39), onde evitare di subire le conseguenze negative della lite, egli ha altresì la facoltà di chiedere di essere manlevato dal chiamato, quando la contestazione ritenuta fondata non riguardi atti commessi dal medesimo agente, ma vizi di procedimento o di merito ascrivibili esclusivamente all’altro (Sez. 6 3, Ordinanza 07/02/2017, n. 3154, non massimata).

5. Queste due recenti pronunce vanno coordinate fra di loro nei termini che seguono.

A norma del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 39, il concessionario del servizio di riscossione dei tributi, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l’ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite.

Il D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 17, comma 2, lett. b, indica, fra gli “oneri di riscossione”, le spese esecutive; dette spese in parte sono poste a carico del debitore e in parte vengono rimborsate dell’ente creditore (art. 17, comma 3), ma restano interamente a carico di quest’ultimo in caso di definitiva inesigibilità (comma 4).

Tali disposizioni ribadiscono la regola posta già dal D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, art. 61, comma 4, secondo cui al concessionario spettava il rimborso delle spese delle procedure esecutive.

Nel concetto di “spese esecutive” rientrano tanto le spese legali per l’azione esecutiva in senso stretto (con particolare riferimento all’ipotesi in cui il concessionario, anzichè operare come agente di riscossione, procede al recupero dei crediti secondo le ordinarie procedure civilistiche, a norma del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 21), quanto quelle occorrenti per resistere in giudizio alle opposizioni proposte dal debitore o da terzi. Dunque il concessionario ha diritto ad essere manlevato dall’ente creditore dalle spese sostenute per la remunerazione dei propri legali.

Il concessionario ha la facoltà, ma non l’onere, di esercitare tale diritto anche nello stesso giudizio di opposizione, in cui comunque deve chiamare in causa l’ente creditore interessato, perchè altrimenti risponde delle conseguenze della lite (Sez. 6 – 3, Ordinanza 07/02/2017, n. 3154, cit.). Qualora la domanda di manleva sia formulata nell’ambito del giudizio di opposizione e il giudice non l’accolga o non provveda sulla stessa, il concessionario quindi dovrà coltivare gli ordinari rimedi impugnatori (Sez. 3, Sentenza 25/02/2016, n. 3697, cit.).

Tuttavia, se il concessionario non esercita la domanda di manleva in sede di opposizione all’esecuzione, egli non perde l’azione e potrà esercitarla in separata sede.

6. Dunque, la corte d’appello cade in errore allorquando afferma che “le spese vennero compensate tra tutte le parti, sicchè risulta arbitrario sostenere che tale statuizione non abbia riguardato il rapporto tra gli opposti”.

Il concetto di “parte del giudizio”, infatti, ha natura relazionale: l’agente di riscossione e l’ente impositore sono entrambi controparti dell’opponente, ma non sono controparti reciproche, a meno che l’uno non proponga domanda di manleva nei confronti dell’altro.

La compensazione delle spese legali, pertanto, non si estende ai rapporti interni fra i due “opposti”, giacchè gli stessi non sono posti fra loro in una posizione di vittorioso e soccombente o di soccombenti reciproci.

Nè varrebbe osservare – come sembra invece sottintendere la corte d’appello – che il giudicato copre il dedotto e il deducibile, perchè il principio riguarda le eccezioni e le difese che si sarebbero potute dedurre in relazione al thema decidendum e non può essere esteso ad eventuali ulteriori pretese fra le parti di cui non si dibatte affatto nel giudico poichè estranee al petitum e alla causa petendi.

7. Deve essere quindi affermato il seguente principio di diritto:

“In tema di esecuzione c.d. esattoriale, quando l’opposizione proposta dal debitore è accolta in relazione a vizi del procedimento o di merito ascrivibili esclusivamente all’ente creditore, il diritto del concessionario del servizio di riscossione di essere manlevato dall’ente medesimo dal pagamento dei compensi professionali dei propri difensori può essere esercitato nell’ambito del medesimo giudizio ovvero in separata sede. Nel primo caso, qualora il giudice non accolga la domanda di manleva o non provveda sulla stessa, il concessionario dovrà coltivare gli ordinari rimedi impugnatori; nell’altra ipotesi, invece, la disposta compensazione delle spese processuali fra l’opponente e gli opposti non determina alcun giudicato nei rapporti interni fra il concessionario e l’ente creditore”.

8. In conclusione, il primo motivo deve essere accolto, con l’assorbimento di quelli ulteriori.

L’individuazione del giudicato (erroneamente ravvisato) costituisce, infatti, l’unica effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata che, sulla scorta di tale rilievo preliminare, omette di esaminare nel merito la fondatezza della domanda.

In particolare, la domanda risarcitoria per responsabilità extracontrattuale non stata esaminata dal giudice di merito (che testualmente la pone “in disparte”), nè ha costituito oggetto di controricorso incidentale subordinato da parte del Comune, che ben avrebbe potuto dedurre che, qualora fosse stata superata l’eccezione di giudicato, comunque non sussistevano i presupposti per l’accoglimento della domanda di controparte.

Conseguentemente, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce.

PQM

 

accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti gli ulteriori motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Lecce anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2017

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