Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12612 del 18/06/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 12612 Anno 2015
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: ROSSETTI MARCO

SENTENZA

sul ricorso 21474-2011 proposto da:
ISA INVESTIGATION AND SECURITY SRL 03606560963 in
persona del consigliere delegato CARAMAIA GIOVANNI,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DONATELLO 23,
presso lo studio dell’avvocato PIERGIORGIO VILLA,
rappresentata e difesa
2015

dall’avvocato ALESSANDRO

GARLATTI giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –

608

contro

BIAZZI FABRIZIA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA PROPERZIO 27, presso lo studio dell’avvocato

1

Lfr//

Data pubblicazione: 18/06/2015

CLAUDIO REMY EDOARDO PRINCIPE, rappresentata e difesa
dall’avvocato ROSA TACCOGNA giusta procura speciale
in calce al controricorso;
– controricorrente nonchè contro

INVESTIGATION AND SECURITY SAS, ZURICH VERSICHERUNG
A.G.;
– intimati –

Nonché da:
RIALTO SPA in persona del Sig. ROBERTO GIRELLI
amministratore delegato e legale rappresentante,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MATTEO BOIARDO
17, presso lo studio dell’avvocato ERNESTO MANCINI,
rappresentata e difesa dall’avvocato GIORGIO CASILLI
giusta procura speciale in calce al controricorso e
ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale ontro

ISA INVESTIGATION AND SECURITY SRL 03606560963;
– intimata –

Nonché da:
INA ASSITALIA SPA 00409920584 in persona del
procuratore speciale dell’amministratore delegato
p.t. Avv. MATTEO MANDO’, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio

2

RIALTO SPA , INA ASSITALIA SPA 00409920584, ISA

dell’avvocato MARCO VINCENTI, che la rappresenta e
difende giusta procura speciale in calce al
controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale contro

BIAZZI FABRIZIA, RIALTO SPA , ISA INVESTIGATION AND
SECURITY SAS , ZURICH VERSICHERUNG A.G. ;
– intimati –

avverso la sentenza n. 1019/2011 della CORTE
D’APPELLO di MILANO, depositata il 13/04/2011, R.G.N.
480/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/03/2015 dal Consigliere Dott. MARCO
ROSSETTI;
udito l’Avvocato EMANUELE DI MASO per delega;
udito l’Avvocato CLAUDIO PRINCIPE per delega;
udito l’Avvocato GIAN MARCO SPANI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per il rigetto del ricorso principale, assorbito
quello incidentale;

3

ISA INVESTIGATION AND SECURITY SRL 03606560963,

R.G.N. 21474/11
Udienza del 6 marzo 2015

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il 30.8.2002 ignoti trafugarono dal garage dell’hotel “Colleoni” di Agrate
Brianza due autovetture modello Ferrari, ivi parcheggiate in occasione di un
raduno di quel tipo di veicoli.
In conseguenza del furto la società assicuratrice Zurich Versicherung AG

2. Nel 2003 la Zurich agì in surrogazione (ex art. 1916 c.c.) nei confronti
della società gestore dell’albergo, la Rialto s.p.a., che convenne dinanzi al
Tribunale di Monza invocandone la responsabilità ex recepto per l’accaduto.

3. La Rialto si costituì e chiamò in causa la società ISA s.a.s., assumendo di
avere con questa stipulato un contratto avente ad oggetto la vigilanza del
garage, e che il furto era stato reso possibile dal negligente adempimento,
da parte del soggetto incaricato della vigilanza, delle proprie obbligazioni.

4. La società ISA s.a.s. si costituì e negò di avere stipulato un contratto di
Ark4-

guardianìa con l’albergo, assumendo che obbligata alla vigilanza per
contratto fosse una diversa società, la ISA s.r.1..
Il Tribunale, a fronte di tale eccezione, ritenne di dover ordinare ex 107
c.p.c. la chiamata in causa della ISA s.r.I..

5. La ISA s.r.l. si costituì e negò anch’essa di avere stipulato qualsiasi
contratto di guardianìa con l’albergo, assumendo che obbligata alla vigilanza
per contratto fosse la sig.a Fabrizia Biazzi, che provvide a chiamare in causa.
La ISA s.r.l. chiamò altresì in causa il proprio assicuratore della
responsabilità civile, la Assitalia s.p.a., per esserne tenuta comunque
indenne in caso di accoglimento della domanda attorea.

6. Fabrizia Biazzi si costituì e negò di avere stipulato qualsiasi contratto con
la società gestore dell’albergo.
La Assitalia si costituì e contestò l’operatività della polizza.
In corso di causa la Rialto s.p.a. e la Zurich transigettero la controversia.

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b

indennizzò il danno patito dai proprietari dei veicoli sottratti.

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Udienza del 6 marzo 2015

7. Il Tribunale di Monza con sentenza 10.10.2007, dopo avere dichiarato
cessata la materia del contendere tra la Rialto e la Zurich, condannò
Fabrizia Biazzi a rivalere la Rialto, sul presupposto che il contratto di

8. La sentenza di primo grado venne appellata in via principale da Fabrizia
Biazzi, ed in via incidentale dalla Rialto, dalla ISA s.a.s. e dalla ISA s.r.I..
La Corte d’appello di Milano:
(a) ritenne che il contratto di vigilanza fosse stato stipulato fra la Rialto e la
ISA s.r.I.;
(b) condannò la ISA s.r.l. a rivalere la Rialto delle somme da quest’ultima
pagate alla Zurich;
(c) rigettò la domanda di garanzia proposta da ISA s.r.l. nei confronti di
Assitalia.

9. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla ISA s.r.I.,
sulla base di 7 motivi.
Hanno resistito con controricorso Fabrizia Biazzi, la Rialto e la Assitalia.
La Rialto ha altresì proposto ricorso incidentale; la Assitalia ha proposto
ricorso incidentale condizionato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Questione preliminare.
1.1. Va preliminarmente dichiarata la nullità della “costituzione di nuovo
difensore” per la ISA s.r.I., depositata a mani in udienza, per conto dell’avv.
Emanuele Di Maso.
Nel giudizio di cassazione, infatti, la procura speciale non può essere
rilasciata a margine o in calce di atti diversi dal ricorso o dal controricorso,
poiché l’art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., nell’elencare gli atti in
margine o in calce ai quali può essere apposta la procura speciale, indica,
con riferimento al giudizio di cassazione, soltanto quelli suindicati. Pertanto,
se la procura non è rilasciata in occasione di tali atti, è necessario il suo
conferimento nella forma prevista dal secondo comma del citato articolo,

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ivv–

vigilanza fosse stato stipulato tra quest’ultima e la suddetta Biazzi.

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Udienza del 6 marzo 2015

cioè con un atto pubblico o una scrittura privata autenticata che facciano
riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l’indicazione delle parti
e della sentenza impugnata.
A tale regola non si fa eccezione nemmeno nel caso in cui sopraggiunga la
sostituzione del difensore (Sez. 3, Sentenza n. 23816 del 24/11/2010, Rv.

V’è solo da aggiungere che al presente giudizio non si applica la norma
inserita nell’art. 83 c.p.c. dall’art. 45, comma 9, lettera (a), della I. 18
giugno 2009, n. 69, che consente il rilascio della procura anche al margine
di atti diversi da quelli sopra indicati.
Infatti, per espressa previsione dell’art. 58, comma 1, della legge 69/09, “le
disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile
e le disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile si applicano ai
giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore”, avvenuta il 4
luglio 2009.
Essendo il presente giudizio iniziato in primo grado nel 2003, ad esso non
può applicarsi la nuova disposizione, come già ritenuto da questa Corte con
le decisioni pronunciate – ex aliis

da Sez. 3, Sentenza n. 12831 del

6/6/2014; Sez. 5, Ordinanza n. 7241 del 26/03/2010, Rv. 612212.

2. Il primo motivo del ricorso principale.
2.1. Col primo motivo di ricorso la ISA s.r.l. sostiene che la sentenza
impugnata sarebbe affetta sia da una violazione di legge, ai sensi all’art.
360, n. 3, c.p.c. (si assume violato l’art. 1362 c.c.); sia da un vizio di
motivazione, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c..
Espone, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe violato l’art. 1362 c.c.,
là dove ha escluso che Fabrizia Biazzi fosse parte del contratto di guardianìa,
nonostante in esso si affermasse “la sottoscritta Biazzi Fabrizia dichiara di
accettare ecc.”.

2.2. Nella parte in cui lamenta la violazione di legge il motivo è infondato.
All’epoca dei fatti Fabrizia Biazzi era amministratrice della ISA s.r.I..

Pagina 5

615160).

mA-

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Udienza del 6 marzo 2015

Il passo sopra trascritto non è di per sé sufficiente ad escludere che Fabrizia
Biazzi possa avere dichiarato di accettare l’incarico non in proprio, ma nella
sua qualità di amministratore della ISA s.r.l.
Ne consegue che la Corte d’appello non ha violato l’art. 1362 c.c., poiché
non ha affatto attribuito al testo contrattuale un significato incompatibile col

2.2. Nella parte in cui lamenta il vizio di motivazione il motivo è assorbito
dall’esame del secondo motivo di ricorso, di cui ai §§ che seguono.

3. Il secondo motivo del ricorso principale.
3.1. Col secondo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza
impugnata sarebbe incorsa in un vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360,
n. 5, c.p.c..
Espone, al riguardo, che la Corte d’appello, nel ritenere che il contratto
fosse stato sottoscritto da Fabrizia Biazzi in nome della ISA s.r.I., ha
adottato una motivazione insufficiente.
Deduce che il giudice d’appello non avrebbe considerato:

che nemmeno la Rialto, prima del giudizio, aveva mai invocato

l’inadempimento della ISA s.r.I., cosa che invece sarebbe stata più che
logica, se davvero quest’ultima società avesse assunto l’obbligo della
guardianìa;
– che il pagamento del corrispettivo era avvenuto nelle mani di Fabrizia
Biazzi;
– che Fabrizia Biazzi aveva sottoscritto il contratto facendo sì precedere il
proprio nome dalla scritta “ISA”, ma senza alcuna indicazione aggiuntiva,
perché quella era la ditta con la quale Francesca Biazzi svolgeva la propria
attività di imprenditore individuale.

3.2. Il motivo è fondato.
La Corte d’appello era chiamata ad accertare in fatto se il documento
contrattuale sottoscritto da Fabrizia Biazzi fosse stato da questa sottoscritto

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senso letterale.

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per conto proprio o per conto della ISA s.r.I., nella sua veste di
amministratore di tale società.
E’ incontroverso che Fabrizia Biazzi, in quel documento, non abbia speso in
alcun modo il nome della “ISA s.r.l.”, ma si sia limitata a far precedere la
propria sottoscrizione dalla scritta “ISA”.

Fabrizia Biazzi non potesse sottoscrivere il contratto in altra veste che in
quella di amministratore della ISA s.r.I., perché “la ditta [individuale] ISA di
Biazzi Fabrizia risulta essere stata cancellata [non è dato sapere da cosa] in
data antecedente al furto”.

3.3. Ora, una “ditta individuale” (recte, una impresa individuale) non è un
soggetto che abbia una personalità giuridica distinta e separata
dall’imprenditore che la esercita.
La circostanza che a fini fiscali od amministrativi un’impresa individuale sia
cancellata dai pubblici registri non esclude che quell’imprenditore possa
continuare di fatto ad esercitare la medesima impresa sotto la medesima
ditta.
Dunque dire che la sottoscrizione “ISA – Fabrizia Biazzi” non potesse
significare “impresa individuale Fabrizia Biazzi” sol perché quell’impresa
individuale “era stata cancellata” è motivazione illogica, perché ai fini della
validità del contratto non rileva certo che l’impresa individuale che l’ha
stipulato abbia bisogno di registrazioni od iscrizioni.
L’impresa individuale esiste sin quando c’è un imprenditore che la esercita,
e certamente validi sono i contratti stipulati dall’imprenditore individuale di
fatto.
Tali princìpi sono da tempo pacifici nella giurisprudenza di questa Corte, la
quale ha ripetutamente affermato che l’inizio e la fine della qualità di
imprenditore individuale sono subordinati all’effettivo svolgimento o al reale
venir meno dell’attività imprenditoriale e non alla formalità della
cancellazione dal registro delle imprese, che resta, pertanto, priva di effetti
sulla legittimazione e capacità del titolare dell’impresa individuale (ex multis,
Sez. 3, Sentenza n. 21714 del 23/09/2013, Rv. 628102).

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Al cospetto di questi elementi fattuali, la Corte d’appello ha ritenuto che

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4. Il terzo motivo del ricorso principale.
4.1. Col terzo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza
impugnata sarebbe affetta sia da una violazione di legge, ai sensi all’art.
360, n. 3, c.p.c. (si assume violato l’art. 2697 c.c.); sia da un vizio di

Espone, al riguardo, che Fabrizia Biazzi divenne amministratore della ISA
s.r.l. soltanto dal 22 luglio 2002.
La Corte d’appello ha ritenuto che il contratto di vigilanza fosse stato
stipulato dopo tale data, per trarne la conclusione che Fabrizia Biazzi lo
avesse sottoscritto nella suddetta veste di amministratore della ISA s.r.l.
Tuttavia nel caso di specie non esisteva prova alcuna della data in cui il
suddetto contratto fosse stato stipulato.

4.2. Anche questo motivo è fondato, sotto il profilo del difetto di
motivazione.
Il furto che innescò il presente giudizio avvenne il 30 agosto.
Fabrizia Biazzi divenne amministratore della ISA s.r.l. il 22 luglio precedente.
La Corte d’appello ha ritenuto che il contratto di vigilanza fosse stato
stipulato “in data prossima” a quella del furto, e cioè quando Fabrizia Biazzi
era già amministratore della ISA s.r.I..
Ora, a prescindere dal rilievo che “data prossima” a quella del furto sarebbe
potuta essere – in teoria – anche il 21 luglio (data in cui Fabrizia Biazzi
certamente non era amministratore della ISA s.r.I.), sicché la motivazione
sul punto pecca di assoluta genericità, resta il fatto che il contesto letterale
del contratto non presentava alcun elemento da cui trarre la data della
stipula.
La Corte d’appello, dunque, ha ritenuto il contratto stipulato “in data
prossima al furto” senza indicare donde abbia tratto tale convinzione.

5. Il quarto motivo del ricorso principale.
5.1. Col quarto motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza
impugnata sarebbe affetta sia da una violazione di legge, ai sensi all’art.

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motivazione, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c..

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360, n. 3, c.p.c. (non indica quali norme si assumono violate); sia da un
vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c..
Espone, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe accolto la domanda della
Rialto nei confronti della ISA s.r.l. nonostante fosse mancata la prova di una

5.2. Il motivo non è assorbito dall’accoglimento del secondo e del terzo
motivo di ricorso.
La dichiarazione di “assorbimento” di un motivo di ricorso per cassazione
postula, infatti, che la questione con esso prospettata si presenti
incondizionatamente irrilevante, al fine della decisione della controversia, a
seguito dell’accoglimento di un altro motivo. L’assorbimento dunque non
può sussistere quando la questione stessa possa diventare rilevante in
relazione ad uno dei prevedibili esiti del giudizio di rinvio, conseguente alla
cassazione della sentenza impugnata per il motivo accolto. In tale ipotesi,
quindi, la Suprema Corte deve procedere egualmente all’esame di quel
motivo annullando eventualmente la medesima sentenza anche in relazione
ad esso, sia pure condizionatamente ad un determinato esito del giudizio di
rinvio sulla questione oggetto del motivo principale accolto (così Sez. 3,
Sentenza n. 5513 del 29/02/2008, Rv. 602135; Sez. 3, Sentenza n.
13259 del 06/06/2006, Rv. 591110; Sez. 1, Sentenza n. 1503 del
03/04/1978, Rv. 390884).
Nel caso di specie, ove il giudice del rinvio – correggendo i vizi motivazionali
sopra rilevati – dovesse concludere nuovamente per l’esistenza del vincolo
contrattuale a carico della ISA s.r.I., tornerebbe rilevante stabilire se questa
debba o no rispondere del furto delle due vetture “Ferrari”: di qui,
l’insussistenza di assorbimento.

5.3. Nel merito, il quarto motivo del ricorso principale è infondato.
Innanzitutto v’è da osservare che la ricorrente, giocando su un mero lapsus
calami commesso dalla Corte d’appello, fonda il motivo in esame sul
presupposto che per la Corte d’appello le vetture rubate fossero state

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r4i

condotta negligente di quest’ultima nella custodia degli autoveicoli rubati.

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affidate direttamente alla ISA s.r.I., e che questa pertanto fosse un “custode”
delle vetture.
Questo assunto è erroneo, in quanto l’esame del complesso della
motivazione della sentenza impugnata non lascia dubbi sul fatto che la
Corte d’appello abbia ritenuto che la ISA dovesse rispondere per negligenza
nella vigilanza, e non quale custode.

del danno da inadempimento contrattuale, ai sensi dell’art. 1218 c.c. non
era onere di quest’ultima provare l’inadempimento della ISA s.r.I., ma era
onere di quest’ultima provare che l’inadempimento non dipese da propria
colpa.
Pertanto la mancanza di prova d’una condotta negligente della ISA non
bastava per rigettare la domanda contro questa proposta, posto che
sarebbe stato al contrario necessaria la prova positiva d’una condotta
diligente.

6. Il quinto motivo del ricorso principale.
6.1. Anche col quinto motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza
impugnata sarebbe affetta sia da una violazione di legge, ai sensi all’art.
360, n. 3, c.p.c. (si assume violato l’art. 91 c.p.c.); sia da un vizio di
motivazione, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c..
Espone, al riguardo, che la Corte d’appello ha condannato ISA s.r.l. a
rifondere le spese di lite sostenute dalla ISA s.a.s.. Tuttavia tale statuizione
era erronea, in quanto la ISA s.a.s. era stata chiamata in causa dalla Rialto,
né la ISA s.r.l. aveva mai proposto domande di sorta contro la ISA s.a.s..

6.2. Il motivo è fondato.
La Corte d’appello, infatti, non soltanto ha condannato alla rifusione delle
spese un soggetto (la ISA s.r.I.) che non aveva formulato domande di sorta
nei confronti della ISA s.a.s., ma per di più nemmeno aveva mai con la
propria condotta determinato la chiamata in causa di quella: la chiamata in
causa della ISA s.r.I., infatti, era avvenuta iussu iudicis, dopo che la ISA
s.a.s. si era già costituita in giudizio.

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In secondo luogo, avendo proposto la Rialto una domanda di risarcimento

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Udienza del 6 marzo 2015

7. Il sesto motivo del ricorso principale.
7.1. Anche col sesto motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza
impugnata sarebbe affetta sia da una violazione di legge, ai sensi all’art.
360, n. 3, c.p.c. (si assume violato l’art. 2051 c.c.); sia da un vizio di
motivazione, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c..

l’efficacia della copertura assicurativa stipulata dalla ISA s.r.I.: il contratto
escludeva infatti solo i danni causai “a cose in custodia”, e le vetture rubate
non erano nella custodia della ISA s.r.I..

7.2. Il motivo è infondato.
La polizza stipulata dalla ISA s.r.I., per come trascritta nello stesso ricorso,
copriva i danni alla persona dei terzi, ed escludeva “i danni contrattuali”,
cioè – secondo l’unica opzione interpretativa possibile – quelli da
inadempimento contrattuale.
Nel caso di specie la Rialto ha chiesto alla ISA s.r.l. giustappunto il
risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento del contratto, sicché
palese era l’inoperatività della polizza.

8. Il settimo motivo del ricorso principale.
8.1. Col settimo motivo di ricorso la ricorrente principale sostiene che la
sentenza impugnata sarebbe incorsa in un vizio di motivazione, ai sensi
dell’art. 360, n. 5, c.p.c..
Sebbene nell’epigrafe il motivo in esame lamenti l’erroneità della sentenza
d’appello, nella parte in cui ha attribuito alla Rialto s.p.a. la responsabilità
nella mancata prevenzione del furto, nella illustrazione che segue il motivo
lamenta il vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui:
(a) ha ritenuto sussistente la colpa di ISA s.r.I.;
(b) ha escluso la culpa in eligendo della Rialto, per avere affidato il servizio
di guardianìa a persona inadeguate.

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Espone, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe errato nell’escludere

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Udienza del 6 marzo 2015

8.2. Il motivo è manifestamente inammissibile sia per la divergenza tra
epigrafe e illustrazione, che lo rende inintelligibile; sia per la mancanza
totale di qualsiasi indicazione circa le ragioni dell’errore motivazionale che si
è inteso denunciare.

9. Il ricorso incidentale della Rialto s.p.a.

“fondata” l’impugnazione della ISA s.r.l. nella parte in cui lamenta
l’erroneità della statuizione che ha escluso l’operatività della polizza
stipulata tra ISA s.r.l. e Assitalia.
Ha, di conseguenza, concluso il proprio controricorso chiedendo la
cassazione della sentenza impugnata su questo punto.
Tale atto va dunque qualificato come ricorso incidentale.

9.2. Esso tuttavia è inammissibile, posto che il ricorso della Rialto s.p.a. non
è stato notificato alla Assitalia s.p.a..

10. Il ricorso incidentale condizionato della Assitalia.
10.1. Il ricorso incidentale condizionato della Assitalia è ovviamente
assorbito dal rigetto del ricorso della ISA s.r.I., sul punto della operatività
della polizza.

11. Conclusivamente la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla corte
d’appello di Milano, la quale:
(a) sanerà le mende motivazionali della sentenza impugnata, ed in
particolare:
(a’) per stabilire se Fabrizia Biazzi abbia o meno sottoscritto il
contratto per conto proprio, eviterà di attribuire rilievo alla sola circostanza
della cancellazione dal registro delle imprese della sua impresa individuale,
senza accertare se tale impresa non fosse esercitata in via di fatto;
(a”) per stabilire se Fabrizia Biazzi abbia o meno sottoscritto il
contratto per conto proprio, ove ritenga di attribuire rilievo al dato

Pagina 12

r

9.1. Nel proprio ricorso incidentale, p. 14, la Rialto ha dichiarato di ritenere

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temporale, preciserà da quali elementi di prova abbia ricavato la data di
stipula del contratto, indicandola in modo non generico;
(b) tornerà a liquidare le spese della ISA s.a.s. tenendo correttamente conto
del principio della soccombenza, secondo quanto indicato in motivazione.

12. Le spese.

liquidate dal giudice del rinvio, ai sensi dell’art. 385, comma 3, c.p.c..
P.q.m.
la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:
– ) accoglie il secondo, il terzo ed il quinto motivo di ricorso; cassa la
sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Milano in
diversa composizione;
– ) rigetta il ricorso incidentale della Rialto s.p.a.;
– ) dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato della Assitalia s.p.a.;
– ) rimette al giudice del rinvio la liquidazione delle spese del giudizio di
legittimità e di quelle dei gradi di merito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile
della Corte di cassazione, addì 6 marzo 2015.

Le spese del giudizio di legittimità e dei gradi precedenti di merito saranno

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