Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12612 del 17/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 17/06/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 17/06/2016), n.12612

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29554-2014 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS), in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante pro-tempore

elettivamente domiciliato in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo

studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che lo rappresenta e difende

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

B.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

PASTEUR, 56, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO PANUNZI, che

lo rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10253/2013 del 28/11/2013 della CORTE

D’APPELLO di ROMA, depositata il 16/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/05/2016 dal Consigliere Relazione Dott. ROSA ARIENZO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 16.12.2013, la Corte di appello di Roma, in accoglimento del gravame proposto da B.D. avverso la decisione di primo grado, dichiarava l’illegittimità del contratto di lavoro temporaneo stipulato tra Poste Italiane s.p.a e la B. per il tramite della spa Adecco a far data dal 29.2.2004 al 30.6.2004, in virtù di contratto di fornitura stipulato da quest’ultima società con la società Poste Italiane, in data 24.10.2002, prorogato varie volte, in forza del quale la lavoratrice aveva prestato servizio presso il Call Center di (OMISSIS) e, per l’effetto, la sussistenza tra la predetta e Poste Italiane di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. con condanna al ripristino del rapporto con l’utilizzatrice ed alla corresponsione di una somma a titolo risarcitorio pari a sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

Rilevava la Corte del merito che, se pure nel contratto di fornitura tra le imprese le ragioni di ricorso allo stesso sottese potessero essere molteplici, rispetto alla singola utilizzazione, il contratto di lavoro tra l’impresa che forniva la manodopera ed il lavoratore doveva esattamente esplicitare e specificare quali delle ragioni indicate nel contratto giustificassero l’assunzione del dipendente e la sua destinazione presso l’utilizzatore, onde consentire il controllo successivo sulla congruenza tra le ragioni richiamate e quelle per le quali il dipendente era stato assunto dall’impresa di fornitura ed inviato presso l’utilizzatrice. Nel caso in esame erano mancate queste specificazioni e la causale era indicata in modo del tutto generico in quanto nel contratto per prestazione di lavoro temporaneo la stessa era descritta con riferimento al cd. “picco di attività”, che rientrava tra le “punte di più intensa attività cui non possa farsi fronte con il ricorso ai normali assetti produttivi connesse a richieste di mercato derivanti dall’acquisizione di commesse o dal lancio di nuovi prodotti o anche indotte dall’attività di altri settori” di cui al ccnl del 2002 e ciò rendeva evanescente la possibilità di “verifica di effettività” della causale indicata e la sua temporaneità. Peraltro si precisava che la struttura del Contact Center svolgeva diversi servizi, riferiti non solo all’assistenza ed informazione relativamente ai servizi e prodotti di Poste Italiane, tra cui l’accettazione telefonica di telegrammi, ma anche al servizio di call-center per conto del Comune di (OMISSIS), in forza di contratto di appalto conclusosi nell’ottobre 2008, destinato a fornire informazioni sui servizi e sulle attività del Comune di (OMISSIS) (servizio (OMISSIS)) ed al servizio di help-desk sulle transazioni di Internet Banking della Banca Nazionale del Lavoro, in forza di contratto di appalto conclusosi nel settembre 2007. In particolare, veniva evidenziato che, sebbene fosse stato dimostrato che l’appellante era stata impegnata in vari servizi gestiti dalla struttura del Contact Center, la società si era limitata a dedurre che il ricorso all’attività lavorativa della predetta si era resa necessaria per un aumento del traffico del servizio (OMISSIS), nulla deducendo e provando circa l’entità delle operazioni fatte registrare nel lungo periodo di utilizzazione dell’appellante negli altri descritti servizi gestiti dalla struttura, sicchè rispetto a questi ultimi era mancata ogni prova della intensificazione dell’attività produttiva.

Quanto appena detto senza considerare che la stessa deduzione della società, secondo cui nel periodo di assunzione della B. si era verificato un progressivo aumento delle attività e dei servizi, aggiungendosi a quelli originariamente svolti, una serie di ulteriori attività, era inidonea a denotare la insussistenza di una situazione contingente di più intensa attività, essendo più propriamente riconducibile il ricorso al lavoro temporaneo della B. ad altra e diversa causale prevista dall’art. 25 ccnl, ossia “l’esecuzione di un’opera, di un servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo che non possono essere attuati ricorrendo unicamente ai normali assetti produttivi aziendali”.

Per la cassazione sii tale decisione ricorre la società Poste Italiane, affidando l’impugnazione a quattro motivi di impugnazione, cui resiste, con controricorso, la B..

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio. La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2, nonchè verbale di conciliazione intervenuto fra le parti in data 12.10.2015 in sede sindacale.

Dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dalla lavoratrice interessata e dal rappresentante della Poste Italiane S.p.A., risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che, in caso di fasi giudiziali ancora aperte, le stesse sarebbero state definite in coerenza con il verbale stesso; tale verbale di conciliazione si appalesa idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo.

In tal senso va emessa la corrispondente declaratoria.

Le spese del presente giudizio di legittimità sono compensate.

Non sussistono i presupposti per l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, pure applicabile ratione temporis, stante il tenore della decisione.

PQM

La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2016

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