Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12612 del 12/05/2021

Cassazione civile sez. II, 12/05/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 12/05/2021), n.12612

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25839/2019 proposto da:

O.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CHISIMAIO,

29, presso lo studio dell’avvocato MARILENA CARDONE, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), IN PERSONA DEL MINISTRO PRO

TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO PROTEZIONE INTERNAZIONALE

SIRACUSA;

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CALTANISSETTA, depositata il

31/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/01/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che la vicenda qui al vaglio può sintetizzarsi nei termini seguenti:

– il Tribunale di Caltanissetta confermò la decisione della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, che aveva disatteso la domanda di protezione avanzata da O.O.;

– il richiedente aveva narrato di essere espatriato dalla Nigeria (Edo State) perchè, avendo partecipato a una manifestazione organizzata dal movimento (OMISSIS), da lui definito “Biafra”, era sfuggito alla polizia, che lo aveva tratto in arresto, procurandogli una lesione a un occhio;

– il Tribunale aveva giudicato la narrazione inattendibile per il convergere di una pluralità di ragioni (il narrante si era limitato a una descrizione generica degli obiettivi che il movimento avrebbe perseguito; l’accaduto era inverosimile, del tutto rocambolescamente sarebbe riuscito a fuggire nonostante fosse ammanettato; la lesione all’occhio era frutto di un trauma risalente alla prima adolescenza) e la situazione interna nella zona di provenienza tale da non risultare, consultate le COI aggiornate, caratterizzata da violenza diffusa e incontrollata;

ritenuto che il richiedente ricorre sulla base di tre censure avverso il decreto e che il Ministero dell’Interno resiste con controricorso;

considerato che il primo motivo, con il quale il ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 4 e art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, assumendo che il Tribunale aveva violato i parametri normativi che sollevano il richiedente dall’onere della piena prova, parametri che la giurisprudenza traduce nella formula “onere della prova attenuato”, è inammissibile poichè privo di specifica attitudine censuratoria, essendosi il ricorrente limitato a riportare taluni dei principi regolanti la materia, senza, tuttavia, individuare quali siano state le concrete ricadute della dedotta violazione di legge;

che, peraltro, il Giudice del merito risulta aver deciso applicando il principio enunciato da questa Corte, la quale ha avuto modo di chiarire che ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria; il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Sez. 6, n. 18306, 08/07/2019, Rv. 654719);

che piuttosto palesemente le critiche sono rivolte al controllo motivazionale, in spregio al contenuto dell’art. 360 c.p.c., vigente n. 5, difatti, invece che porre in rilievo l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo o l’assenza di giustificazione argomentativa della decisione, con le stesse il ricorrente, contrappone al ragionato esame della Corte il proprio avverso convincimento;

considerato che il secondo motivo, con il quale il ricorrente prospetta violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per non avere il Giudice tenuto conto della situazione del Paese, al fine del riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria e il terzo motivo, con il quale allega violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, sempre avuto riguardo alla protezione umanitaria, per non essere stata comparata la situazione di estrema povertà nella zona di provenienza, con la condizione raggiunta in Italia, risultano del pari inammissibili:

– il complesso censuratorio non si confronta con la motivazione (il Tribunale, come si è detto, consultando le COI, ha escluso il sussistere di una situazione di violenza diffusa e incontrollata);

– rimasta non dimostrata la sussistenza di violenza indiscriminata, la pretesa, poi, di aver diritto alla protezione umanitaria, priva di allegazioni di specifiche e individuali ragioni di vulnerabilità (che, ovviamente, non possono coincidere con lo stato di povertà) non ha fondamento giuridico;

considerato che, di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334 c.p.c., comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis c.p.c. e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”;

considerato che il soccombente ricorrente deve essere condannato al rimborso delle spese in favore del costituito Ministero nella misura di cui in dispositivo, tenuto conto della qualità della causa, del suo valore e delle attività svolte;

considerato che sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto;

che di recente questa Corte a sezioni unite, dopo avere affermato la natura tributaria del debito gravante sulla parte in ordine al pagamento del cd. doppio contributo, ha, altresì chiarito che la competenza a provvedere sulla revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione al giudizio di cassazione spetta al giudice del rinvio ovvero – per le ipotesi di definizione del giudizio diverse dalla cassazione con rinvio (come in questo caso) – al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato; quest’ultimo, ricevuta copia della sentenza della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 388 c.p.c., è tenuto a valutare la sussistenza delle condizioni previste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, per la revoca dell’ammissione (S.U. n. 4315, 20/2/2020).

PQM

dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese legali in favore del Ministero controricorrente, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese anticipate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

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