Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12611 del 25/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/06/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 25/06/2020), n.12611

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30794-2018 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

BAVA ANDREA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA DIFESA, MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 211/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 15/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PONTERIO

CARLA.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. la Corte d’appello di Ancona, con sentenza n. 211 pubblicata il 15.6.18, ha respinto l’appello di C.M., confermando la pronuncia di primo grado di rigetto della domanda proposta dal predetto nei confronti del Ministero della Difesa e del Ministero dell’Interno per ottenere i benefici previsti per le vittime del dovere di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 564;

2. la Corte territoriale ha accertato che il C. durante il servizio di leva obbligatoria, nonostante avesse segnalato la preesistenza di una patologia al rachide, fosse stato sottoposto ad addestramenti che avevano determinato un notevole aggravamento della patologia, esitato nel riconoscimento di una condizione di permanente invalidità e nella concessione della pensione privilegiata;

3. ha escluso che tali esercitazioni, consistenti in ordinarie attività di allenamento, potessero essere equiparate alle “missioni di qualunque natura” oppure che integrassero “straordinarie condizioni ambientali e operative” di cui all’art. 1, comma 564 cit.;

4. avverso tale sentenza C.M. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo; il Ministero della Difesa e il Ministero dell’Interno sono rimasti intimati;

5. la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale;

6. la difesa del C. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Considerato che:

7. con l’unico motivo di ricorso C.M. ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione della L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 564, e del D.P.R. n. 243 del 2006, art. 1, lett. c);

Ric. 2018 n. 30794 sez. ML – ud. 15-01-2020

8. ha sostenuto come la sentenza impugnata avesse errato nell’adottare una nozione oggettiva di “particolari condizioni ambientali e operative”, parametrata alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti d’istituto da parte di soggetti idonei, laddove avrebbe dovuto considerare che lo svolgimento di quei medesimi compiti comportava per il C., affetto da patologia al rachide, fatiche ben superiori;

9. il motivo è infondato

10. La L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 563, stabilisce: “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”;

11. il successivo comma 564 equipara ai soggetti di cui al comma 563 “coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”;

12. il comma 565 affida ad un regolamento da emanare entro novanta giorni il compito di disciplinare i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze ai soggetti prima indicati o ai familiari superstiti;

13. il regolamento è stato emanato con D.P.R. n. 243 del 2006, art. 1, ha stabilito: “Ai fini del presente regolamento, si intendono … b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall’autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente; c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l’esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”;

14. questa Corte di legittimità ha sottolineato la portata estensiva dell’espressione usata dal legislatore nell’art. 1, comma 564 cit., “missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali”, come riferita a tutti i compiti e le attività istituzionali svolte dal personale militare, che si attuano nello svolgimento di funzioni o compiti operativi, addestrativi o logistici sui mezzi o nell’ambito di strutture, stabilimenti e siti militari, dentro o fuori dai confini nazionali (Cass. n. 24592 del 2018) ed ha ricompreso nel concetto di missione, ad esempio, la partecipazione del militare di leva ad una esercitazione nel corso del periodo di addestramento (così Cass., S.U. n. 23396 del 2016; SU n. 15055 del 2017);

15. nel delineare l’ulteriore requisito delle “particolari condizioni ambientali od operative”, esplicitato dal D.P.R. 2006 con riferimento alle “circostanze straordinarie”, la giurisprudenza ha fatto leva sul significato dei termini “particolare” e “straordinario”, intesi come fuori dal comune e dall’ordinario, relativi a ciò che devia rispetto alla normalità e al rischio proprio, prevedibile, connaturato all’andamento regolare e corretto delle attività di servizio;

16. ha quindi ritenuto integrato tale requisito nel caso in cui i compiti rientranti nella normale attività d’istituto, svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, si fossero complicati per l’esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso a dette attività; in particolare, si è sostenuto che la particolarità delle condizioni ambientali ed operative potesse consistere “anche in una situazione venutasi a creare nel corso della missione e non preventivamente determinata”, causata da “un grave errore organizzativo” e quindi dalla negligente o imprudente organizzazione del servizio da parte dell’amministrazione militare (cfr. Cass., S.U., n. 23396 del 2016; S.U. n, 759 del 2017; S.U. n. 15055 del 2017);

17. le pronunce finora richiamate, in coerenza col tenore letterale e con la ratio delle disposizioni in esame, hanno identificato le particolari condizioni ambientali ed operative in situazione oggettive, legate a circostanze o eventi straordinari, preesistenti o sopravvenuti, sia pure riconducibili a comportamenti negligenti ed imprudenti di terzi, ma comunque tali da amplificare il pericolo connesso ai normali compiti di servizio;

18. la Corte territoriale si è attenuta a tali principi ed ha correttamente interpretato ed applicato le disposizioni in esame laddove ha escluso che la categoria delle “particolari condizioni ambientali ed operative” potesse essere estesa fino a comprendere lo svolgimento di compiti ordinari di servizio che avesse causato, in ragione delle pregresse condizioni patologiche del soggetto, una infermità permanente; laddove peraltro, nel caso in esame, difetta del tutto qualsiasi rilievo di illegittimità della dichiarazione di idoneità al servizio obbligatorio di leva, che si assume incompatibile ex ante con le predette patologie;

19. deve quindi escludersi la violazione di legge denunciata;

20. ne discende il rigetto del ricorso;

21. non luogo a provvedere sulle spese poichè le controparti sono rimaste intimate;

22. non è dovuto il versamento d’un ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della ar4 sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2020

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