Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12611 del 12/05/2021

Cassazione civile sez. II, 12/05/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 12/05/2021), n.12611

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14434/2016 proposto da:

A.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

BALDUINA 187, presso lo studio dell’avvocato STEFANO AGAMENNONE, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

nonchè da:

N.F., N.I., N.S., N.M.C.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE PARIOLI, 63, presso lo

studio dell’avvocato FABIO GIUSEPPE LUCCHESI, che li rappresenta e

difende;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 402/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 21/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/01/2021 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. A.P. convenne in giudizio Au.Ma., N.M.C., F., N.I., N.S., B.A. quale esercente la potestà sulla minore N.A., e K.M. perchè fosse accertato il suo diritto di proprietà dell’immobile sito in (OMISSIS), o, in subordine, ne fosse disposto il trasferimento ai sensi dell’art. 2932 c.c..

1.1. A fondamento della pretesa l’ A. aveva posto la scrittura privata denominata contratto preliminare con la quale il 2 gennaio 2006 N.V.A. gli aveva promesso in vendita l’immobile indicato al prezzo di Euro 239.000, da pagare in rate mensili da Euro 1000 ciascuna a partire dal 1 gennaio 2006, con contestuale immissione dell’ A. nel possesso del bene.

L’attore aveva riferito che in data 11 ottobre 2006 N.V. aveva ceduto il credito vantato nei suoi confronti a titolo di prezzo dell’immobile, nella consistenza che sarebbe risultata dopo la sua morte, a tale K.M., ed aveva altresì notificato la cessione all’ A. in data 4 dicembre 20906.

Deceduto N.V. in data (OMISSIS), e divenuta perciò impossibile la stipula del contratto definitivo, l’ A., che aveva continuato a versare i ratei mensili, corrispondendoli nelle mani della cessionaria del credito, riteneva che la scrittura privata integrasse un contratto definitivo.

1.2. I convenuti Eredi N. formularono riconvenzionale per chiedere, nell’ordine: l’accertamento della inesistenza, nullità, annullabilità della scrittura privata, nonchè dell’atto di cessione del credito, in ogni caso l’inefficacia della cessione del credito nei loro confronti; il risarcimento danni da illecito extracontrattuale e contrattuale nei confronti dell’attore e della convenuta K., con conseguente condanna solidale degli stessi al pagamento della somma di Euro 236.000 per danno patrimoniale e di Euro 100.000 per danno morale; l’accertamento dell’insussistenza dell’obbligo di stipulare il contratto definitivo; la condanna di A. al rilascio dell’immobile ed al pagamento di Euro 1.500 per ogni mese di ritardo; la condanna della K. in solido con A. alla restituzione delle somme ricevute dal predetto. In via subordinata, gli Eredi N. domandarono la rideterminazione del prezzo dell’immobile, in caso di trasferimento dello stesso all’ A..

1.3. La convenuta K. resistette alle pretese degli Eredi N. e, in via riconvenzionale, domandò che fosse accertato che tra lei stessa e il de cuius N.V. era intervenuto un contratto di vitalizio alimentare; che A. e gli Eredi N. fossero condannati a pagarle, in via concorrente o alternativa, la somma corrispondente al residuo credito per la cessione dell’immobile; che gli Eredi fossero condannati in ogni caso a dare esecuzione al contratto di vitalizio alimentare.

1.4. Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 21119 del 2010, accolse la domanda riconvenzionale degli Eredi N. di rilascio dell’immobile e di pagamento dell’indennità di occupazione, rigettando le rimanenti.

2. La Corte d’appello, adita in via principale da A.P. e in via incidentale sia dai convenuti Eredi N., anche quali successori di Au.Ma., sia da K.M., con la sentenza n. 402/2016, pubblicata il 21 gennaio 2016 e notificata il 1 aprile 2016, ha riformato la decisione.

2.1. Secondo la Corte territoriale, la scrittura privata del 2 gennaio 2006 aveva efficacia traslativa e l’ A. era tenuto a corrispondere il prezzo residuo agli Eredi N., a partire dalla data dell’apertura della successione, essendo nullo, per contrasto con il divieto dei patti successori, l’atto con il quale il N. aveva ceduto il credito alla K. e non liberatori i pagamenti effettuati da A. alla K..

3. A.P. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi, ai quali resistono con controricorso N.I., N.F., N.M.C. e N.S., i quali propongono ricorso incidentale condizionato articolato in quattro motivi. Non ha svolto difese in questa sede K.M.. I controricorrenti e ricorrenti incidentali hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale viene denunciata la violazione o falsa applicazione degli artt. 458 e 1260 c.c., per contestare la ritenuta nullità della cessione del credito.

Diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d’appello, l’atto in questione, con il quale il de cuius N.V. aveva ceduto a K.M. il credito del corrispettivo della vendita immobiliare non conteneva un patto successorio, vietato dall’art. 458 c.c., dal momento che il cedente, con tale atto, non aveva inteso disporre in vista della successione, ma alla retribuzione delle prestazioni di assistenza morale e materiale offerte negli anni dalla cessionaria.

2. Con il secondo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione dell’art. 1189 c.c., perchè la Corte d’appello avrebbe negato erroneamente la qualifica di creditore apparente alla K., dopo avere peraltro accertato la sussistenza dei presupposti indicati nell’art. 1189 c.c., vale a dire la buona fede del debitore (pag. 21 della sentenza) e la presenza delle circostanze convergenti nella direzione della legittimazione della K. a ricevere il pagamento delle rate mensili quale creditore della prestazione.

3. Il primo motivo è infondato.

Nel contratto intervenuto tra N.V. e K.M., secondo quanto ricostruito nel giudizio di merito e qui non contestato, l’evento morte del cedente N. incideva sia sull’oggetto della disposizione – l’id quod superest – sia sul soggetto beneficiario, che era tale in quanto reputato ancora esistente in vita al momento dell’apertura della successione.

Si trattava, come correttamente ritenuto dalla Corte d’appello, di un atto mortis causa, diretto a regolare i rapporti patrimoniali del soggetto per il tempo e in dipendenza della sua morte, e non destinato a produrre nessun effetto, nemmeno prodromico o preliminare, prima dell’evento morte (da ultimo, Cass. 02/09/2020, n. 18198; Cass. Sez. U. 12/07/2019, n. 18831, a conferma dell’orientamento risalente e consolidato, v. anche Cass. 19/11/2009, n. 24450).

A pieno titolo, pertanto, la Corte d’appello ne ha accertato la nullità per violazione del divieto sancito dall’art. 458 c.c..

4. Risulta, invece, fondato il secondo motivo del ricorso principale, poichè è erroneo l’argomento in base al quale la sentenza impugnata ha escluso l’efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti da A. a K..

4.1. In premessa si deve rilevare che l’ordinamento distingue tra nullità ed inesistenza (categoria quest’ultima da sempre residuale), e che pertanto l’accertamento della nullità di un atto non ne decreta affatto l’inesistenza, come invece si legge a pag. 19 della sentenza.

L’accertata nullità dell’atto di cessione del credito, siccome in violazione del divieto di patti successori, non comportava in automatico l’inapplicabilità dell’art. 1189 c.c., comma 1, poichè la validità ed efficacia della cessione del credito non costituisce un prerequisito della fattispecie del pagamento al creditore apparente.

Posto infatti che la cessione del credito è un negozio a causa variabile, la giurisprudenza consolidata di questa Corte afferma che il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova unicamente del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, e non anche a dimostrare la causa della cessione stessa, e che, per quanto qui di interesse, “il debitore ceduto – a cui sono indifferenti vizi inerenti al rapporto causale sottostante – non può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, in quanto il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, sicchè egli è soltanto abilitato ad indagare sull’esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione” (ex plurimis, Cass. 09/07/2018, n. 18016; Cass. 31/07/2012, n. 13691; Cass. 03/04/2009, n. 8145).

5. L’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale impone l’esame del ricorso incidentale condizionato degli Eredi N..

6. Con il primo motivo del ricorso incidentale è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 1470,1872 e 2232 c.c., e si contesta la qualificazione del contratto 2 gennaio 2006 in termini di compravendita anzichè di preliminare di rendita vitalizia. In particolare, la modalità di corresponsione dell’immobile ceduto sarebbe incompatibile con lo schema della vendita, giacchè il saldo si sarebbe avuto solo nell’anno 2026, e cioè in un momento nel quale il venditore avrebbe avuto un’età di molto superiore all’aspettativa di vita, ed era di tutta evidenza il collegamento tra il pagamento periodico di Euro 1.000 e la durata della vita del N., risultando così integrato il requisito dell’aleatorietà.

7. Con il secondo motivo del ricorso incidentale è

denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1367 c.c. e si lamenta che l’interpretazione del contratto 2 gennaio 2006 come contratto definitivo sia in conflitto con il dato testuale – promessa di vendere e di acquistare – che chiaramente faceva emergere la volontà comune di stipulare un successivo contratto definitivo, volontà poi esplicitata nella lettera inviata il 10 agosto 2007 dall’ A. agli Eredi N..

In senso contrario, la Corte territoriale aveva valorizzato elementi di scarsa se non nulla rilevanza, quali il pagamento immediato delle rate di prezzo da parte dell’ A. e l’immissione del predetto nel possesso dell’immobile contestualmente alla firma del contratto, così violando i canoni di ermeneutica nella parte in cui impongono di tenere conto del senso letterale delle parole utilizzate dai contraenti, e, in caso di dubbio, di interpretare il contratto o le singole clausole nel senso in cui possono avere un qualche effetto, anzichè in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno.

8. Con il terzo motivo, espressamente subordinato al rigetto dei primi due, i ricorrenti incidentali denunciano violazione o falsa applicazione della L. n. 47 del 1985, artt. 17 e 40 e D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46, ovvero nullità del contratto stipulato in data 2 gennaio 2006 per violazione degli oneri di allegazione imposti dalle richiamate norme in materia edilizia.

9. Con il quarto motivo è denunciato omesso esame del fatto, prospettato dagli Eredi N., che le modalità di adempimento del contratto e la conseguente sproporzione dell’assetto di interessi a vantaggio dell’ A. – il valore dell’immobile era cristallizzato al 2006 e il valore delle rate bloccato fino al 2026 – dimostravano lo spirito di liberalità che connotava l’atto.

10. I motivi primo, secondo e quarto, che possono essere esaminati congiuntamente poichè censurano sia pure sotto profili diversi attingono la qualificazione del contratto del 2 gennaio 2006, sono infondati.

10.1. La sentenza impugnata dà conto delle ragioni per cui il contratto intervenuto tra A. e N.V. è stato qualificato in termini di compravendita ad effetti immediatamente traslativi, anzichè di preliminare avente ad oggetto la costituzione di rendita vitalizia, come accertato dal Tribunale, o di preliminare di compravendita, come in alternativa sostenuto dagli Eredi N.. In particolare, la Corte territoriale ha escluso correttamente l’elemento dell’aleatorietà – essenziale nella rendita vitalizia – evidenziando che, per l’età avanzata e per le patologie da cui era affetto il N., ipotetico beneficiario del vitalizio, non era ravvisabile nel contratto alcun elemento di rischio per l’acquirente della proprietà dell’immobile (in questo senso, tra le molte, Cass., 11/03/2016, n. 4825; Cass. 24/06/2009, n. 14796; Cass. 24/04/2008, n. 10798). E’ vero, infatti, che l’aleatorietà del contratto di rendita vitalizia postula l’esistenza di una situazione di incertezza circa il vantaggio o lo svantaggio economico che potrà alternativamente realizzarsi nello svolgimento e nella durata del rapporto, e che ciò è escluso quando, per le condizioni del contraente beneficiario, sia altamente probabile il decesso in tempi relativamente brevi.

10.2. Per contro, la sproporzione del valore del cespite rispetto al minor valore delle prestazioni, quando sia macroscopica, può fa presumere lo spirito di liberalità tipico della donazione (Cass. 29/07/2016, n. 15904).

Nella specie, però, la Corte d’appello ha escluso che il contratto in oggetto presentasse i caratteri della vendita mista alla donazione, sul rilievo che non vi era prova della notevole sproporzione tra le prestazioni.

10.3. Non è censurabile per violazione delle regole di ermeneutica la qualificazione del contratto come vendita anzichè preliminare di vendita: la Corte territoriale, infatti, ha ricostruito la comune volontà delle parti dando atto di elementi extratestuali che, complessivamente considerati, indicherebbero la definitività del trasferimento piuttosto che l’assunzione dell’impegno a trasferire.

10.3.1. Premesso che per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice del merito al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni (ex plurimis, Cass. 12/07/2007, n. 15604; Cass. 22/02/ 2007, n. 4178), il criterio letterale e quello del comportamento delle parti, anche successivo al contratto medesimo ai sensi dell’art. 1362 c.c., concorrono, in via paritaria, a definire la comune volontà dei contraenti. Ne consegue che il dato letterale, pur di fondamentale rilievo, non è da solo decisivo, atteso che il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito esclusivamente al termine del processo interpretativo che deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appaiano di per sè non bisognose di approfondimenti interpretativi, dal momento che un’espressione prima facie chiara può non apparire più tale se collegata alle altre contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti (Cass. 02/07/2020, n. 13595; Cass. 20/07/2019, n. 20294; Cass. 01/12/2016, n., 24560).

11. Il terzo motivo del ricorso incidentale è inammissibile poichè introduce una questione di cui non v’è cenno nella sentenza impugnata, e i ricorrenti incidentali non hanno assolto l’onere di allegare l’avvenuta sua deduzione innanzi al giudice di merito, nè hanno indicato in quale atto del giudizio precedente lo abbiano fatto, onde dare modo a questa Corte Suprema di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (v. per tutte, Cass. 13/06/2018, n. 15430).

12. All’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale segue la cassazione della sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto, ed il rinvio al giudice designato in dispositivo, il quale procederà ad un nuovo esame della domanda provvedendo anche a regolare le spese del giudizi di legittimità.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato da parte dei ricorrenti incidentali.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale, rigetta il primo motivo nonchè il ricorso incidentale condizionato, cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma in diversa sezione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

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