Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12610 del 25/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/06/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 25/06/2020), n.12610

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27358-2018 proposto da:

D.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CORTINA

D’AMPEZZO 217, presso lo studio dell’avvocato DELLA ROCCA IRENE, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

contro

INPS, SCCI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 44/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 15/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PONTERIO

CARLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con ricorso depositato l’11.5.2016 D.M. ha convenuto in giudizio Equitalia Nord spa impugnando l’estratto di ruolo di cui aveva ottenuto copia in data 21.4.2016 ed ha chiesto di dichiarare l’omissione, l’inesistenza o la nullità della notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito risultanti dal suddetto estratto di ruolo e, tra l’altro, di dichiarare prescritti i crediti contributivi risalenti agli anni 2003 e seguenti;

2. il Tribunale di Brescia, rilevata la contumacia di Equitalia Nord spa e, di conseguenza, la mancata prova della notifica delle cartelle e degli avvisi (notifica negata dal ricorrente), ha accolto il ricorso e annullato tutti gli atti impugnati (cartelle e avvisi di addebito) richiamati nell’estratto di ruolo;

3. la Corte d’appello di Brescia, con sentenza n. 44 pubblicata il 15.3.2018, in accoglimento dell’appello principale di Equitalia Servizi di Riscossione spa e dell’appello incidentale dell’Inps, anche quale procuratore speciale di SCCI spa, e in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado proposto dal D. ed ha condannato quest’ultimo al pagamento delle spese di lite;

4. la Corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha preliminarmente ritenuto ammissibile nel giudizio di secondo grado l’intervento dell’Inps (non convenuto in primo grado) e ammissibile l’appello incidentale dal medesimo proposto;

5. ha richiamato i precedenti di legittimità sulla questione della impugnabilità di un estratto di ruolo in assenza di una procedura esecutiva (Cass. n. 22946/16; n. 20618/16; S.U. n. 19704/15) ed ha proceduto, nell’ambito della verifica di ammissibilità dell’azione (di accertamento negativo del credito contributivo), al controllo dell’avvenuta notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito indicati nell’estratto di ruolo;

6. a tal fine, ha giudicato ammissibili le produzioni documentali di Equitalia (contumace in primo grado) sia perchè idonee alla verifica di ammissibilità o inammissibilità dell’azione, rilevabile d’ufficio, e sia perchè prove indispensabili ai sensi dell’art. 437 c.p.c. e tali da consentire il superamento di ogni dubbio sulla avvenuta o omessa notifica delle cartelle di pagamento;

7. sulla base di tali produzioni da parte di Equitalia, ha accertato che tutte le cartelle di pagamento erano state regolarmente notificate al D., a mezzo del servizio postale;

8. ha accertato anche la rituale notifica degli avvisi di addebito, risultante dagli avvisi di ricevimento prodotti dall’Inps;

9. sul presupposto dell’avvenuta notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito, ha giudicato inammissibile per carenza di interesse l’impugnazione dell’estratto di ruolo proposta dal D. e tale statuizione idonea ad assorbire tutte le altre questioni, di forma e di sostanza, dal medesimo proposte;

10. avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione D.M., affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate Risccossione; l’Inps non ha svolto difese;

11. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata;

12. D.M. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

13. col primo motivo di ricorso D.M. ha censurato la sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione dell’art. 345 c.p.c. per avere la Corte territoriale giudicato ammissibili i documenti prodotti dall’Agenzia delle Entrate Riscossione spa per la prima volta in appello, essendo la stessa rimasta contumace in primo grado;

14. col secondo motivo di ricorso D.M. ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, rilevando come la Corte di merito avesse omesso di considerare la contumacia in primo grado di Equitalia Servizi Riscossione spa (ora Agenzia delle Entrate Riscossione spa) e condannato l’appellante al pagamento in favore della stessa anche delle spese di lite del primo grado;

15. il primo motivo è inammissibile;

16. la Corte d’appello ha ritenuto ammissibile la produzione documentale dell’Agenzia delle Entrate Riscossione fatta per la prima volta in secondo grado, sulla base di due autonome ragioni: da un lato, ha ritenuto tali documenti necessari al fine della verifica d’ufficio di ammissibilità della domanda proposta dal D., di impugnazione dell’estratto di ruolo, sotto il profilo della sussistenza di interesse ad agire; dall’altro lato ha valutato i documenti indispensabili ai sensi dell’art. 437 c.p.c.;

17. l’attuale ricorrente in cassazione non ha in alcun modo censurato la prima ratio decidendi, ad esempio contestando l’esecuzione della verifica di ammissibilità della domanda non secondo il criterio della prospettazione bensì mediante indagine nel merito (cfr. Cass. n. 13381 del 2017; n. 11554 del 2008);

18. secondo la costante giurisprudenza di questa S.C., ove sia impugnata una statuizione fondata su più ragioni argomentative, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura; diversamente, l’omessa impugnazione di una delle autonome rationes decidendi e quindi la definitività della decisione sul punto, rende inammissibile per difetto di interesse la censura relativa alle altre statuizioni in quanto inidonea a determinare l’annullamento della sentenza (cfr. Cass. 4672/13; n. 22753/11; S.U. n. 16602/05);

19. il secondo motivo di ricorso, da riqualificare ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (cfr. Cass. n. 2557/17; n. 4036/14) è fondato in ragione dell’erronea condanna dell’appellante alle spese del giudizio di primo grado anche nei confronti di Equitalia in quella sede contumace;

20. la condanna alle spese processuali, a norma dell’art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell’esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un’attività processuale per ottenere il riconoscimento e l’attuazione di un suo diritto; sicchè essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poichè questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (cfr. Cass. Sez. 6 – 16174/18 – Cass. 17432/11);

21. in accoglimento del secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio (cfr. Cass. n. Cass. 16786/18); poichè non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con l’annullamento del capo della sentenza di condanna del D. in favore di Equitalia relativamente alle spese processuali di primo grado;

23. il parziale accoglimento del ricorso giustifica la

compensazione delle spese di lite del giudizio di legittimità tra il D. e l’Agenzia delle Entrate Riscossione; non vi è luogo a provvedere sulle spese nei confronti dell’Inps rimasto intimato.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, annulla il capo della sentenza di secondo grado di condanna del D. in favore di Equitalia relativamente alle spese processuali di primo grado.

Compensa le spese del giudizio di legittimità tra D.M. e l’Agenzia delle Entrate Riscossione.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2020

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