Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12610 del 24/05/2010

Cassazione civile sez. II, 24/05/2010, (ud. 10/02/2010, dep. 24/05/2010), n.12610

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MENSITIERI Alfredo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.A., codice fiscale (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 119, presso lo

studio dell’avvocato DE CESARE GIULIO, rappresentato e difeso

dall’avvocato BOVIENZO VITTORIO, come da procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.M.R., codice fiscale (OMISSIS),

A.R., codice fiscale (OMISSIS), A.

A., codice fiscale (OMISSIS), AL.AN., codice

fiscale (OMISSIS), AL.RA., codice fiscale

(OMISSIS), A.P., codice fiscale

(OMISSIS), AL.AN., codice fiscale

(OMISSIS), A.C., codice fiscale

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SILVIO

PELLICO 44, presso lo studio dell’avvocato DE SIMONE ANTONIO

FERDINANDO, rappresentati e difesi dall’avvocato ARCELLA ROBERTO,

come da procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

M.I., A.V.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1768/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 31/05/2006;

– udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/02/2010 dal Consigliere dott. Ippolisto PARZIALE;

– udito l’Avvocato BOVIENZO Vittorio, difensore del ricorrente che ha

chiesto accoglimento del ricorso e rigetto del controricorso e delle

memorie;

– udito l’Avvocato ARCELLA Roberto, difensore dei resistenti che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

– udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso

anzi per l’inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Il ricorrente P.A. impugna la sentenza 1768 febbraio 2006 della Corte d’appello di Napoli, che riformava in parte la sentenza n. 4284 del 2003 tra le parti intercorsa resa dal Tribunale di quella città.

2. – In fatto dalla sentenza impugnata la vicenda processuale può essere così riassunta. Tra le parti originarie (per essere succeduti poi ad alcuni di esse gli eredi) interveniva il 13 febbraio 1990 un contratto preliminare di vendita dell’appartamento sito in (OMISSIS) alla via (OMISSIS), nel quale parte acquirente (l’odierno ricorrente) versava un acconto (L. 10.000.000), obbligandosi al versamento del saldo (pari a L. 40.000.000) al momento della stipula del definitivo, fissato al 30 giugno 1990, data entro la quale parte venditrice avrebbe provveduto “ad ogni adempimento” per consentire la vendita dell’immobile (concessione in sanatoria da parte del Comune di Napoli)”.

A seguito della controversia intercorsa tra le parti, i promissari venditori, non avendo ottenuto la concessione in sanatoria, chiedevano dichiararsi risolto il contratto per impossibilità sopravvenuta (formulando anche altre domande in via subordinata), nonchè richiedendo il pagamento di canoni di locazione non versati, mentre il convenuto, odierno ricorrente, costituitosi tardivamente all’udienza del 24 novembre 1992, rilevava che l’inadempienza era riferibile i promittenti venditori, che non si erano adoperati per ottenere il condono per le opere eseguite dal promissario acquirente per ristrutturare, completamente l’immobile fatiscente. Chiedeva, quindi, il rigetto delle domande e, in via riconvenzionale ed alternativa, chiedeva sentenza ex art. 2932 c.c., dichiarandosi pronto a versare il saldo dovuto, o in alternativa la condanna al risarcimento del danno subito.

Il Tribunale, espletata la prova, dichiarava nullo il contratto preliminare per insussistenza della concessione edilizia in sanatoria, condannando gli attori al pagamento delle somme dovute.

3. – La Corte d’appello, adita in via principale dagli odierni intimati e in via incidentale dall’odierno ricorrente, accoglieva parzialmente l’appello, dichiarando inammissibile, perchè tardiva, la domanda riconvenzionale proposta dal P. con conseguente riforma del capo della sentenza relativo al pagamento di somme in favore del P. stesso, rigettandolo invece quanto al pagamento di canoni di locazione. Rigettava, infine, l’appello incidentale, ritenendo che non potesse essere accolta la domanda ex art. 2932 c.c., non per la nullità del preliminare che veniva esclusa, ma per l’assenza della concessione edilizia e per l’avvenuta vendita dello stesso immobile in data 2 luglio 1996 ad un terzo.

4. – Avverso la sentenza 1768 febbraio 2006 della Corte d’appello di Napoli ricorre P.A., il quale articola 3 motivi.

5. – Resistono con controricorso gli intimati.

6. – La trattazione del ricorso veniva fissata alla camera di consiglio del 20 maggio 2009 ai sensi dell’art. 375 c.p.c.. All’esito il giudizio veniva rimesso alla pubblica udienza.

7. Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – I motivi del ricorso.

1.2 – Col primo motivo si lamenta la “violazione ed erronea applicazione degli artt. 36, 112, 167, 183, 184, 189 c.p.c., nonchè della L. 14 luglio 1950, n. 581, con omessa e/o insufficiente oltre che contraddittoria motivazione”. Lamenta il ricorrente che la Corte territoriale erroneamente ha ritenuto inammissibile la sua domanda riconvenzionale sulla quale, benchè tardiva, era stato accettato il contraddittorio.

1.2 – Col secondo motivo di ricorso viene dedotta la “violazione ed errata applicazione dell’art. 2932 c.c., erronea applicazione della L. n. 47 del 1985, art. 40, nonchè violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111 c.p.c.”. Lamenta il ricorrente che la Corte territoriale non abbia ritenuto applicabile l’art. 2932 c.c., in relazione al carattere abusivo dell’opera, ai sensi della L. n. 47 del 1985, art. 40, non avendo considerato invece che la regolarizzazione delle opere poteva intervenire prima della pronuncia costituendo condizione dell’azione.

Nè poteva influire l’avvenuta vendita del bene ad altri in corso di giudizio, dovendosi all’uopo applicare l’art. 111 c.p.c..

1.3 – Col terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta, in via subordinata al mancato accoglimento dei precedenti motivi, che la Corte territoriale non abbia considerato, ai fini della valutazione dell’inadempienza, il comportamento del promittente venditore quanto alla condizione sospensiva del rilascio del provvedimento amministrativo sulla regolarizzazione delle opere.

2. Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Infatti, il ricorso, tenuto conto delle sopra indicate date di pronunzia e pubblicazione della sentenza impugnata, è soggetto “ratione temporis” (vedi D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2) alle nuove disposizioni regolanti il processo di cassazione, tra cui segnatamente per quel che rileva, l’art. 366 bis c.p.c. (inserito dall’art. 6 del citato D.Lgs.) a termini del quale nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3, 4, l’illustrazione di ciascun motivo “si deve concludere a pena di inammissibilità con la formulazione di un quesito di diritto” e nel caso di cui al 5 con la “chiara indicazione del fatto controverso”.

2.1 – L’impugnazione in esame, pur deducendo nei motivi cui è affidata, violazione e falsa applicazione di norme processuali e sostanziali non contiene la formulazione di alcun quesito di diritto, che deve essere esplicita, non potendosi essa ricavare dal contesto dal contesto del mezzo di impugnazione (Cass. SU 2007 n. 7258). In linea generale, deve evidenziarsi che. costituisce un dato ormai ampiamente recepito nella giurisprudenza della S.C. che la previsione dell’indispensabilità, a pena di inammissibilità, della individuazione dei quesiti di diritto e dell’enucleazione della chiara indicazione del “fatto controverso” per i vizi di motivazione imposti dal nuovo art. 366 bis cod. proc. civ., secondo una prospettiva volta a riaffermate la cultura del processo di legittimità, risponde all’esigenza di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della controversia diversa da quella cui è pervenuta il provvedimento impugnato, e, nel contempo, con più ampia valenza, di estrapolare, collaborando alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione (costituente l’asse portante della legge delega presupposto dal D.Lgs. n. 40 del 2006), il principio di diritto applicabile alla fattispecie. Pertanto, il quesito di diritto integra il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale, risultando altrimenti inadeguata, e quindi inammissibile, l’investitura stessa del giudice di legittimità (in questi termini v., ex multis, S.U. sent. nn. 14385/2007; 22640/2007, 3519/2008, 11535/2008, S.U., n. 26020/2008 e ordinanza, sez. 1, n. 20409/2008).

Quanto ai requisiti ed alle caratteristiche del quesito, che deve necessariamente essere presente nel ricorso con riferimento a ciascun motivo (Cass. SU 2007 n. 36), ulteriormente è stato precisato che il quesito deve essere: a) esplicito (SU 2007 n. 7258; SU 2007 n. 23732;

SU 2008 n. 4646) e non implicito; b) specifico, e cioè riferibile alla fattispecie e non generico (SU 2007 n. 36, SU 2008 n. 6420 e 8466); c) conferente, attinente cioè al decisum impugnato e rilevante rispetto all’impugnazione (SU 2007 n. 14235).

In sintesi il principio di diritto deve consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta – negativa od affermativa – che ad esso si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento od il rigetto del gravame.

Da ciò discende che è inammissibile non solo il ricorso nel quale il suddetto quesito manchi del tutto, come nel caso in esame, ma anche quello nel quale sia formulato in modo inconferente rispetto alla illustrazione dei motivi d’impugnazione; ovvero sia formulato in modo implicito, sì da dovere essere ricavato per via di interpretandone dal giudice; od ancora sia formulato in modo tale da richiedere alla Corte un inammissibile accertamento di fatto, od, infine, sia formulato in modo del tutto generico.

2.2 – Quanto alla formulazione dei motivi nel caso previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, la censura di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve contenere un momento di sintesi (che svolge l’omologa funzione del quesito di diritto per i motivi di cui all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 1, 2, 3 e 4) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (v. S.U. sent. n. 20603/2007 e, successivamente, le ordinanze della sez. 3 n. 4646/2008 e n. 16558/2008, nonchè le sentenze delle S.U. nn. 25117/2008 e n. 26014/2008). Il relativo requisito deve sostanziarsi in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata. Non soddisfa quindi tale requisito il motivo nel quale sia possibile individuare un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione, soltanto all’esito della completa lettura della illustrazione e dell’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una specifica indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366 bis c.c. (ord., sez. 3^, n. 16002/2007; ord., sez. 3, nn. 4309/2008, 4311/2008 e 8897/2008, cit., nonchè sent. S.U. n. 11652/2008). La appropriata formulazione del motivo richiede, quindi, che l’illustrazione venga corredata da una sintetica esposizione del fatto controverso, degli elementi di prova valutati in modo illogico o illogicamente trascurati, nonchè del percorso logico in base al quale si sarebbe dovuti pervenire, se l’errore non vi fosse stato, ad un accertamento di fatto diverso da quello posto a fondamento della decisione (v., da ultimo, ord., sez. 3, n. 16567/2008).

Il ricorso non risponde agli indicati requisiti.

Quanto alle carenze o ai vizi della motivazione, pur dedotti nell’intestazione del primo motivo, il mezzo d’impugnazione non va al di là della mera doglianza assertiva, non specificando in particolare quali fossero stati i fatti controversi non adeguatamente considerati o accertati dai giudici del merito.

Si risolve, quindi, in palesi censure in fatto, dirette a prospettare una diversa valutazione delle risultanze processuali rispetto a quella fornita dai giudici del merito. K ciò a fronte di un apparato argomentativo della sentenza, che ha dato conto degli elementi riscontrati e che non presenta alcuna deficienza o illogicità.

3. – La memoria depositata non aggiunge ulteriori argomenti a quelli già esaminati. La memoria invece, implicitamente riconoscendone la mancanza, contiene una formulazione dei quesiti di diritto quanto al primo motivo ed al secondo motivo, indicando il fatto controverso quanto al primo.

Questa Corte ha, però, già avuto occasione di rilevare (cfr.

ordinanza n. 17246/2008 e ordinanza n. 22390/2008) che il ricorso per cassazione privo della formulazione dei quesiti di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. non può essere successivamente integrato, ancorchè non sia scaduto il termine per l’impugnazione, ostandovi il principio della consumazione dell’impugnazione con la presentazione del primo ricorso.

4. – Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 2.000,00 Euro per onorari e Euro 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2010

 

 

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