Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12610 del 19/05/2017

Cassazione civile, sez. III, 19/05/2017, (ud. 02/03/2017, dep.19/05/2017),  n. 12610

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27969-2014 proposto da:

D.A., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANTONIO MARIA CARDILLO giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA già INA ASSITALIA SPA incorporante ALLEANZA TORO

già TORO ASSICURAZIONI SPA, in persona dei procuratori speciali

sigg.ri P.V. e D.G., considerata domiciliata

ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO ZUCCARELLO giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3607/2013 del TRIBUNALE di CATANIA, depositata

il 11/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2006, D.A. convenne in giudizio L.C. e la Compagnia di Assicurazioni Fondiaria Sai al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro verificatosi in data 07.06.2004 tra il motociclo di proprietà dell’attore e l’autovettura di L.C., i cui rischi derivanti dalla circolazione, al dì del sinistro, risultavano apparentemente essere coperti dalla compagnia Toro Targa. Espose l’attore che aveva inizialmente inoltrato la richiesta di risarcimento danni alla compagnia di assicurazione Toro Targa che quest’ultima gli aveva richiesto la esibizione di varia documentazione asseritamente necessaria all’istruttoria della pratica. Ma dopo dieci mesi ha comunicato che in realtà la L. non risultava coperta da valida garanzia assicurativa.

Si costituì in giudizio tramite proprio procuratore la Compagnia di Assicurazioni Fondiaria Sai, quale impresa designata per la Sicilia per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, contestando la domanda attorea. Rimase invece contumace L.C..

Il Giudice di Pace di Catania ordinò a Toro Targa Assicurazioni di produrre in giudizio i certificati ed i contrassegni assicurativi dal gennaio 2004 al gennaio 2005 relativi all’autovettura della L. e, dopo aver constatato che detta ordinanza non era stata notificata a Toro Targa Assicurazioni da parte dell’Ufficio Sinistri del Gruppo Toro Assicurazioni, ordinò la chiamata in giudizio di Toro Assicurazioni S.p.A..

Toro Assicurazioni S.p.A. rimase contumace all’udienza del 21.9.2007 e si costituì solo all’udienza del 9.11.2007, tramite Centro Servizi Toro S.p.A., eccependo la carenza di legittimazione passiva e contestando la domanda attorea.

Il Giudice di Pace, con la sentenza n. 1879/2008, rigettò la domanda attorea nei confronti di Fondiaria-Sai per carenza di legittimazione passiva con compensazione integrale delle spese tra le parti, condannò in solido L.C. e Toro Assicurazioni S.p.A. al pagamento in favore dell’attore della somma di Euro 3.350,00, oltre interessi.

2. Avverso tale sentenza ha proposto appello Toro Assicurazioni S.p.A., lamentando che il giudice di primo grado avesse pronunciato sentenza di condanna nei suoi confronti pur in assenza di domanda di controparte sul punto, così violando il disposto di cui all’art. 112 c.p.c., ribadendo anche l’eccezione di legittimazione passiva in quanto non aveva mai avuto alcun rapporto contrattuale con la L. ed essendo una compagnia del tutto diversa dalla Toro Targa Ass.ni.

Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 3607 del 11 ottobre 2013, ha parzialmente riformato la decisione di primo grado, dichiarando: la carenza di legittimazione passiva di Toro Assicurazioni S.p.A.; la compensazione delle spese del primo grado tra Toro Assicurazioni S.p.A e D.A.; la condanna di D.A. al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado in favore di Toro Assicurazioni S.p.A. ed, infine, la compensazione delle spese del giudizio di appello tra Toro Assicurazioni S.p.A. e Fondiaria Sai.

Secondo il Tribunale, l’intervento issu iudicis disposto con ordinanza del 6.4.2007 è conseguenza di un errore del giudice di primo grado causato dalla forte assonanza delle denominazioni delle due società, Toro Targa Assicurazione e Toro Assicurazioni.

Difatti, lo stesso attore non ha mai fatto riferimento, nell’atto introduttivo, alla Toro Assicurazioni quale società assicuratrice dell’auto di L.C..

Dalle risultanze probatorie risulta inoltre che la comunicazione attestante la mancata copertura assicurativa dell’autovettura Fiat Panda sia stata inviata da Centro Servizi Toro S.p.A., quale società delegata alla liquidazione sinistri in nome e per conto di Toro Targa Assicurazioni S.p.A..

Parimenti, anche l’ordine di esibizione ai sensi dell’art. 10 c.p.c. è stato indirizzato a Toro Targa Assicurazioni.

Alla luce di ciò, il Tribunale ha ritenuto che Toro Assicurazioni fosse estranea alle vicende del contendere.

3. Avverso tale sentenza propone ricorso in Cassazione D.A., sulla base di tre motivi.

3.1 Resiste con controricorso Generali S.p.A., società incorporante di Alleanza Toro S.p.A..

4. Il collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.1 Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 90 e degli artt. 2497, 2497 bis, sexies e septies c.c. nonchè degli artt. 210 e 211 c.p.c.. Violazione e falsa applicazione delle norme relative ai gruppi di società ed alla legittimazione processuale”.

A tal riguardo, il ricorrente osserva che il Tribunale di Catania avrebbe dovuto riconoscere la sussistenza della legittimazione passiva di Toro Assicurazioni S.p.A. posto che, all’epoca cui si riferiscono i fatti di causa, Toro Targa Assicurazioni era società con unico azionista controllata al 100% da Toro Assicurazioni e soggetta all’attività di direzione e coordinamento di quest’ultima.

4.2 Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la “violazione dell’art. 210 c.p.c. correlato all’art. 360, n. 5 per omessa ed insufficiente

motivazione in ordine ad un fatto decisivo per la controversia”.

Il giudice di secondo grado avrebbe omesso di eseguire un’attenta analisi logica e giuridica degli elementi su cui ha formato il suo convincimento limitandosi, al contrario, ad affermare che l’assonanza delle società avesse indotto in errore il giudice di pace e che, da tale errore, sarebbe poi derivata la chiamata in giudizio di Toro Assicurazioni S.p.A..

Il Tribunale avrebbe inoltre errato per non aver rinnovato l’ordine di esibizione della documentazione relativa alla copertura assicurativa, ritenuta “fondamentale ai fini del giudizio”. Attività istruttoria asseritamente condotta in primo grado in modo superficiale ed improprio.

I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono entrambi inammissibili.

Con le sopradette censure il ricorrente solleva in realtà questioni “di fatto” (l’esistenza di una holding coordinata e diretta dalla TORO). Inoltre tali questioni sono nuove considerato che non sono trattate in sentenza ed infatti il ricorrente neppure specifica dove e quando le ha poste in discussione.

Ma in ogni caso il giudice del merito con motivazione logica e congrua e scevra da vizi logico giuridici ha, con una scrupolosa disamina di tutta la documentazione agli atti e dalla stessa ricostruzione operata dal D. in primo grado (pag. 4-5 sentenza C.A.), accertato che il ricorrente non ha mai fatto riferimento alla società Toro Assicurazione spa quale società che apparentemente assicurava la responsabilità civile dell’auto investitrice di proprietà della L..

E’ principio consolidato di questa Corte che con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente. L’apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell’ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 7921/2011).

Inoltre per quanto riguarda il secondo motivo, dell’art. 360 cod. proc. civ., nuovo testo n. 5) introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Scompare, invece, nella nuova formulazione dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, ogni riferimento letterale alla “motivazione” della sentenza impugnata e, accanto al vizio di omissione (che pur cambia in buona misura d’ambito e di spessore), non sono più menzionati i vizi di insufficienza e contraddittorietà.

Al riguardo, si ricorda il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5) “deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”” (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 22/09/2014, n. 19881).

Alla luce dell’enunciato principio, risulta che la ricorrente, denunciando il vizio di omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, non ha rispettato i limiti di deducibilità del vizio motivazionale imposti dalla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 6, n. 5.

4.3 Con il terzo motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 343 e 346 c.p.c..

Si duole che il giudice dell’appello abbia ritenuto che non essendo stato mosso alcun specifico motivo di appello, neanche in via incidentale, sugli altri capi della decisione gli stessi sono divenuti definitivi, in particolare quello relativo alla carenza di legittimazione della Fondiaria SAI.

Sostiene il ricorrente che essendo parte vittoriosa nel giudizio di primo grado non era tenuto a proporre appello incidentale difettando il presupposto della soccombenza.

Il motivo è inammissibile.

A parte il difetto di autosufficiente in quanto il ricorrente nel motivo non specifica neppure a quali capi della prima sentenza faccia riferimento, ma in ogni caso era rimasto soccombente nei confronti di Fondiaria.

Qualora la sentenza di appello contenga una pluralità di statuizioni l’eventuale ricorso per cassazione può giovare solo alla parte che abbia esercitato il diritto di impugnazione, per rimuovere quelle ad essa sfavorevoli, mentre le altre, se non censurate dalla controparte con ricorso incidentale, restano coperte dal giudicato. Nel caso di specie il D. era rimasto soccombente nel giudizio di primo grado nei confronti di Fondiaria di cui il giudice aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva. Quindi il D./soccombente doveva necessariamente impugnare tale statuizione nei confronti di Fondiaria e non avendolo fatto il giudice ha dichiarato che sul punto si è formato il giudicato.

5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

PQM

 

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 2 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2017

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