Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12610 del 17/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 17/06/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 17/06/2016), n.12610

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25776-2014 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA

2, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentata e

difesa dagli avvocati NICOLA DI MODUGNO, FRANCESCO DI FEO, giusta

mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Commissario straordinario e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

L’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

Avvocati VINCENZO TRIOLO, ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO STUMPO,

giusta mandato speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 984/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI del

7/4/2014, depositata il 15/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSA ARIENZO;

udito l’Avvocato De Rose Emanuele per delega verbale dell’Avvocato

Coretti Antonietta difensore del resistente, si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Bari, P. A., bracciante agricola, premesso di avere lavorato in tale qualità per complessive 102 giornate nel 2007 e di avere ricevuto comunicazione della cancellazione del suo nominativo dagli elenchi braccianti del Comune di (OMISSIS) per tale anno, chiedeva l’accertamento del suo diritto all’iscrizione per l’anno e le giornate indicati e la condanna dell’INPS alla corresponsione, in suo favore, dell’indennità di disoccupazione agricola speciale, pari ad Euro 2.406,60.

Il giudice adito riconosceva il diritto all’iscrizione reclamata, senza provvedere sulla richiesta di indennità di disoccupazione agricola.

La Corte di appello di Bari, adita in sede di gravame dalla lavoratrice, rilevato che per il riconoscimento della prestazione era necessaria la prova, oltre che del requisito contributivo, fondato sullo svolgimento di 102 giornate lavorative nel biennio, anche del requisito assicurativo per le stesse annualità, rilevava che quest’ultimo requisito non era stato provato, oltre a non essere stato allegato nel ricorso introduttivo, e rigettava il ricorso.

Per la cassazione di tale decisione ricorre la P., affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, l’INPS. Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della relazione redatta ai sensi dell’ad. 380 bis c.p.c., unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio. L’Inps ha depositato memoria ai sensi dell’ad. 380 bis c.p.c., comma 2.

Con il primo motivo, la ricorrente denunzia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e sostiene di avere allegato di essere stata iscritta negli elenchi dei braccianti agricoli anche negli anni precedenti al 2007, dal che sarebbe dovuto conseguire l’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio rimessi al giudice del merito e, con il secondo motivo, deduce la nullità della sentenza per l’errore in cui era incorsa la Corte di Bari.

Il ricorso per cassazione deve ritenersi ammissibile in generale, in relazione al principio dell’autosufficienza che lo connota, quando da esso, pur mancando l’esposizione dei motivi del gravame che era stato proposto contro la decisione del giudice di primo grado, non risulti impedito di avere adeguata contezza, senza necessità di utilizzare atti diversi dal ricorso, della materia che era stata devoluta al giudice di appello e delle ragioni che il ricorrente aveva inteso far valere in quella sede, essendo esse univocamente desumibili sia da quanto nel ricorso stesso viene riferito circa il contenuto della sentenza impugnata, sia dalle critiche che ad essa vengono rivolte.

Ed invero, solo nel caso della deduzione del vizio per omessa pronuncia su una o più domande avanzate in. primo grado è, invece, necessaria, al fine dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, la specifica indicazione dei motivi sottoposti al giudice del gravame sui quali egli non si sarebbe pronunciato, essendo in tal caso indispensabile la conoscenza puntuale dei motivi di appello (cfr.

Cass. 17.8.2012 n. 14561).

Nella specie si ricade nella prima di tali ipotesi, essendo consentito a questa Corte di avere contezza della materia che era stata devoluta al giudice di appello e delle ragioni che la parte ricorrente aveva inteso fare valere in quella sede, sollecitando il ricorso ai poteri istruttori d’ufficio, una volta che, come assume la stessa ricorrente, non era stata avanzata alcuna richiesta istruttoria idonea a supportare l’allegazione circa l’iscrizione agli elenchi nell’anno 2006.

Tanto precisato, dal contenuto del ricorso introduttivo quale riportato nell’atto introduttivo del presente giudizio di legittimità emerge che la P. aveva allegato che “negli anni precedenti il 2007 l’istante è stata iscritta negli elenchi nominativi degli operai a tempo determinato (O.T.D.) del Comune di (OMISSIS) ed ha percepito regolarmente il trattamento di disoccupazione agricola”. Tale allegazione risulta, tuttavia, affatto generica ai fini considerati (requisito assicurativo nel biennio anteriore a quello per il quale è richiesta l’indennità di disoccupazione agricola), posto che non viene specificamente individuato l’anno 2006, il che sarebbe stato necessario anche nella prospettiva di asseverare la circostanza con riferimento alla avvenuta iscrizione, per tale annualità, presso gli elenchi dei braccianti agricoli.

Deve pertanto, diversamente da quanto concluso dal relatore, ritenersi infondato il motivo che censura la decisione per non avere tenuto conto dell’allegazione che, a dire della stessa Corte, avrebbe consentito il ricorso ai poteri ufficiosi di cui all’art. 421 c.p.c..

E’ principio acquisito quello secondo cui nel rito del lavoro, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 421 e 437 c.p.c., i poteri istruttori del giudice non hanno più carattere discrezionale, ma si presentano come un potere – dovere, del cui esercizio o mancato esercizio il giudice deve dar conto (Cass. S.U. 17 giugno 2004, n. 11353); tuttavia è anche vero che, al fine di poter censurare con il ricorso per Cassazione l’inesistenza di alcuna motivazione circa la mancata attivazione di tali poteri occorre dimostrare di averne sollecitato l’esercizio, poichè diversamente si introdurrebbe per la prima volta in sede di legittimità un tema totalmente nuovo rispetto a quelli dibattuti nelle fasi di merito. Del resto, proprio la menzionata sentenza della Sezioni Unite ha avuto cura di precisare, fra l’altro, che “il giudice – in ossequio a quanto prescritto dall’art. 134 c.p.c. ed al disposto di cui all’art. 111 Cost., comma 1, sul “giusto processo regolato dalla legge” – deve esplicitare le ragioni per le quali reputa di far ricorso all’uso dei poteri istruttori o, nonostante la specifica richiesta di una della parti, ritiene, invece, di non farvi ricorso” e che “Il relativo provvedimento può così, essere sottoposto al sindacato di legittimità per vizio di motivazione al sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, qualora non sia sorretto da una congrua e logica spiegazione nel disattendere la richiesta di mezzi istruttori relativi ad un punto della controversia che, se esaurientemente istruito, avrebbe potuto condurre ad una diversa decisione della controversia”. (Cass. Sez. L, Sentenza n. 14731 del 26/06/2006, Sez. L, Sentenza n. 29006 del 10/12/2008; Sez. L, Sentenza n.6023 del 12/03/2009).

Nel caso esaminato è evidente che alla genericità dell’allegazione non abbia potuto fare seguito una correlativa specifica istanza istruttoria ed anche l’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio correttamente è stato ritenuto non praticabile, in conformità al principio, affermato anche da ultimo da questa Corte, secondo il quale, nel rito del lavoro, il mancato esercizio da parte del giudice dei poteri ufficiosi ex art. 421 c.p.c., preordinato al superamento di una meccanica applicazione della regola di giudizio fondata sull’onere della prova, non è censurabile con ricorso per cassazione ove la parte non abbia investito lo stesso giudice di una specifica richiesta in tal senso, indicando anche i relativi mezzi istruttori (cfr. Cass. 23.10.2014 n. 22534).

Alla luce di tali osservazioni deve pervenirsi al rigetto del ricorso.

Per il principio della soccombenza, non essendovi in atti, nè essendo stata in questa sede richiamata alcuna dichiarazione sottoscritta dalla parte ai fini dell’esonero delle spese ai sensi dell’art. 152 c.p.c., la P. va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità nella misura indicata in dispositivo.

Poichè il ricorso è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e non risulta alcun provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio, si impone di dare atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione –

del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n. 22035/2014).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 2500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonchè al rimborso delle spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA