Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12610 del 09/06/2011

Cassazione civile sez. I, 09/06/2011, (ud. 26/01/2011, dep. 09/06/2011), n.12610

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:

PACHISTAMPA s.a.s. di Giuseppina Camata & C., in persona del

legale

rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Piazza Cavour,

presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e

difesa dall’avv. FANI Dante, che la rappresenta e difende per procura

in atti;

– ricorrente –

contro

TRE ELLE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte

di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. CARBONE Antonella,

che la rappresenta e difende per procura in atti;

– resistente –

avverso la sentenza del Tribunale di Pescara del 19 febbraio 2009 nel

procedimento n. 2366/05 R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio in

data 26 gennaio 2011 dal relatore, Cons. Dott. Stefano Schirò;

alla presenza del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore Generale, Dott. PATRONE Ignazio.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti:

“Il Consigliere relatore, letti gli atti depositati;

ritenuto che:

1. Pachistampa s.a.s. di Giuseppina Carnata & C. ha proposto regolamento di competenza nei confronti di Tre Elle s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale di Pescara in data 19 febbraio 2009, che, in un giudizio di risoluzione contrattuale per inadempimento, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore della competenza del Tribunale di Milano, affermando che l’art. 21 del contratto inter partes – in forza del quale “qualsiasi controversia, contestazione o divergenza derivante dall’esecuzione e/o interpretazione del presente contratto o comunque collegata al rapporto insorgente tra le parti in conseguenza del presente contratto sarà di competenza del foro di Milano, anche nell’eventualità che venga spiccata tratta presso il domicilio del Committente” – non lascia dubbi interpretativi sulla esclusività e sulla volontà delle parti di dirimere ogni controversia presso il foro di Milano;

1.1. Tre Elle s.r.l. ha resistito con memoria difensiva ex art. 47 c.p.c., comma 5;

osserva:

2. il regolamento di competenza appare fondato; infatti la designazione convenzionale di un foro territoriale, anche se coincidente con uno di quelli previsti dalla legge, non attribuisce a tale foro carattere di esclusività in difetto di pattuizione espressa in tal senso, pattuizione che, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, dovendo per converso scaturire da una non equivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge; ne discende che una clausola, con la quale sia “stabilita” la competenza di un certo foro “per qualsiasi controversia” è inidonea ad individuare un foro esclusivo, poichè a siffatte espressioni – in mancanza di una specificazione della volontà delle parti di considerare quest’ultimo come l’unico applicabile (come avrebbe potuto rivelare l’uso dell’aggettivo “esclusivo” o dell’avverbio “esclusivamente” o di altre espressioni consimili) – deve attribuirsi soltanto il significato di individuare l’ambito oggettivo di applicabilità di quel foro (Cass. 2007/17449;

2009/13033; cfr. Cass. 2005/10376);

2.1. nel caso di specie le parti, pur stabilendo il foro convenzionale di Milano, non hanno attribuito a tale foro competenza esclusiva, mancando nella clausola contrattuale sopra riportata alcun elemento idoneo a far ritenere tale esclusiva competenza e dovendosi attribuire al riferimento a qualsiasi controversia contestazione o divergenza” il significato di individuare l’ambito oggettivo di applicabilità del foro contrattualmente prescelto; di conseguenza la causa appare essere stata ritualmente proposta davanti al Tribunale di Pescara, competente ai sensi dell’art. 20 c.p.c., sia quale foro di conclusione del contratto, stipulato a Pescara, che quale foro di esecuzione del contratto medesimo, avente ad oggetto la proiezione in sale cinematografiche di (OMISSIS) di filmati pubblicitari;

3. si ritiene pertanto che il regolamento di competenza proposto dal ricorrente, da trattarsi in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., possa essere deciso alla stregua delle considerazioni che precedono, qualora condivise dal collegio”;

B) osservato che non sono state depositate memorie e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso le argomentazioni esposte nella relazione;

ritenuto pertanto che, in base alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, con conseguente dichiarazione di competenza del Tribunale di Pescara, e che le spese del giudizio per regolamento di competenza, da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per regolamento di competenza. Cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Pescara.

Condanna la resistente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in Euro 1.600,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2011

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