Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12610 del 05/06/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12610 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DE CHIARA CARLO

ORDINANZA
sul ricorso 6899-2013 proposto da:
BENI STABILI SPA SIIQ 00380210302 in persona del procuratore
speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 135
(CBA Studio Legale e Tributario), presso lo studio dell’avvocato
BERRUTI PAOLO, che la rappresenta e difende, giusta procura in
calce al ricorso per revocazione;

– ricorrente contro
ROMA CAPITALE – già COMUNE DI ROMA 02438750586 in
persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso l’AVVOCATURA
COMUNALE, rappresentato e difeso dagli avvocati ROSSI
DOMENICO e CECCARELLI AMERICO, giusta procura a margine
del controricorso;

Data pubblicazione: 05/06/2014

- controricorrente contro
SOC. COOPERATIVA EDILIZIA SEI DICEMBRE A R.L. in
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE VENTUNO APRILE 81,

rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;

– controrkorrente avverso la sentenza n. 894/2012 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE del 19.12.2011, depositata il 23/01/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
udito per la ricorrente l’Avvocato Maria Grazia Alfisi (per delega avv.
Paolo Berruti) che si riporta ai motivi del ricorso;
udito per la controricorrente (Roma Capitale) l’Avvocato Antonio
Graziosi (per delega avv. Domenico Rossi) che si riporta agli scritti.
PREMESSO
Che nella relazione ai selibi dell’art. 380 bis e.p.e. si legge quanto
segue:
<<1. — Con sentenza 23 gennaio 2012, n. 894 questa Corte ha respinto il ricorso della Beni Stabili s.p.a. avverso la sentenza, pronunciata dalla Corte d'appello di Roma nell'ambito di un più vasto contenzioso, con la quale era stato liquidato il risarcimento del danno dovuto dal Comune di Roma e dalla Coop. edilizia Sei Dicembre a r.l. per l'occupazione acquisitiva di una porzione di terreno appartenente alla società. 2. — Quest'ultima domanda ora la revocazione di detta sentenza. Rileva che essa ha rigettato il ricorso statuendo che "tutte le dogliane Ric. 2013 n. 06899 sez. MI - ud. 18-02-2014 -2- presso lo studio dell'avvocato DE MARCO DANTE, che la rivolte a contestare le sentenze di merito per aver privilegiato il criterio sinteticocomparativo risultano inammissibili anche perché la società non ha dimostrato che quello analitico invocato, ove correttamente applicato alla situazione di mercato del 1983 nella specifica zona PEEP, avrebbe condotto ad una valutazione più elevata del fondo". Osserva, quindi, che tale statuizione è viziata da errore di irreversibile trasformazione del suolo, verificatasi nel 1984 e non nel 1983, il che ha prodotto una ulteriore svista del Collegio in merito alla affermata inesistenza della prova che l'applicazione del criterio analitico avrebbe comportato un maggior valore venale del bene. Era, infatti, allegato al ricorso e trascritto nel secondo dei suoi motivi un documento, già allegato al fascicolo di appello, "attestante l'accertamento effettuato nel 2004 dal CTU nominato dalla Corte di Appello nei giudizi di opposizione alla stima instaurati in relazione ad alcune delle aree in questione"; la stima era in quella sede riferita al 1984 e, seguendo il criterio analitico, determinava il valore del suolo in £ 155.000 circa al metro quadro, ampiamente superiore al valore di £ 90.000 risultante dall'applicazione del metodo sintetico. Alla domanda di revocazione resistono con separati controricorsi Roma Capitale e la Coop. Sei Dicembre. 3. — La domanda di revocazione è inammissibile perché l'errore denunciato è privo del requisito della decisività. La decisione di disattendere il terzo motivo del ricorso per cassazione, con cui appunto si invocava l'applicazione del criterio estimativo analitico in luogo di quello sintetico e a cui si riferisce la statuizione qui censurata, è infatti basata non soltanto sulla rado interessata da quell'errore, ma anche su una ulteriore ed autonoma ratio, non attinta dalla censura, costituita dalla affermata discrezionalità del giudice di merito nella scelta dell'uno o dell'altro criterio estimativo Ric. 2013 n. 06899 sez. M1 - ud. 18-02-2014 -3- fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., in relazione al momento della e dall'assenza di vizi logici nella concreta applicazione, nelle specie, del metodo sintetico-comparativo.>>;
che tale relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e
notificata ai difensori delle parti costituite;
che la sola parte ricorrente ha presentato memoria;

che il Collegio condivide quanto osservato nella relazione, cui
nella memoria della ricorrente vengono mosse critiche non
sufficientemente puntuali e comunque inidonee a ribaltare la
valutazione di non dedsività dell’errore denunciato;
che va pertanto dichiarata l’inammissibilità del ricorso con
condanna della ricorrente alle spese processuali, liquidate come in
dispositivo;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la
ricorrente alle spese processuali, liquidate in € 4.200,00, di cui 4.000,00
per compensi di avvocato, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna
delle parti controricorrenti.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17, 1. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza
dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 febbraio
2014

CONSIDERATO

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