Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1261 del 22/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 1261 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

SENTENZA

sul ricorso n. 25249/08 proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
Centrale

pro tempore,

elettivamente domiciliata in

Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende

cupe

legis;
– ricorrente 32új
contro

Siori Carlino, elettivamente domiciliato in Roma, Via
Antonio Gramsci n. 54, presso lo Studio dell’Avv.
Francesco Trotta, che lo rappresenta e difende, giusta
delega a margine del controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 22/01/2014

avverso la sentenza n. 20/37/07 della Commissione
Tributaria Regionale della Lombardia, depositata il 4
marzo 2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21 novembre 2013, dal Consigliere Dott.

udito l’Avv. dello Stato Fabrizio Urbani Neri, per la
ricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Sergio Del Core, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
Fatto
Con l’impugnata sentenza n. 20/37/07, depositata il 4
marzo 2008, la Commissione Tributaria Regionale della
Lombardia, respinto l’appello dell’Ufficio, confermava
la decisione n. 46/01/06 della Commissione Tributaria
Provinciale di Lodi che aveva accolto il ricorso del
contribuente Siori Carlino avverso il provvedimento di
silenzio rifiuto di rimborso della maggiore imposta di
registro pagata a seguito di un precedente avviso di
liquidazione, notificato il 13 marzo 2002, in relazione
all’acquisto di un terreno agricolo con rogito
registrato il 30 marzo 1998; col ridetto precedente
avviso, emesso a recupero dell’imposta ordinaria,
veniva revocata l’agevolazione prevista dall’art. l l.
6 agosto 1954, n. 604, consistente in una riduzione
d’imposta;

revoca

che,

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dall’Ufficio,

veniva

Ernestino Bruschetta;

giustificata pel fatto che il contribuente non aveva
presentato la certificazione dell’Ispettorato Agrario,
attestante l’esistenza delle condizioni per
l’ottenimento del beneficio, entro il termine di un
anno dalla registrazione, termine prescritto a pena di
decadenza dall’art. 4, comma 2, 1. n. 604 cit.

che il contribuente avesse tempestivamente presentato
il certificato dell’Ispettorato entro il termine
triennale di prescrizione di cui all’art. 5 l. n. 604,
cit.; questo perché, secondo la CTR, il termine di
prescrizione in parola doveva farsi decorrere dal dì
del pagamento dell’imposta ordinaria, non dal dì della
registrazione della compravendita, come invece
sostenuto dall’Ufficio.
Contro la sentenza della CTR, l’Agenzia delle Entrate
proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Il contribuente resisteva con controricorso.
Diritto
1. Col primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate

censurava la sentenza a’ sensi dell’art. 360, comma l,
n. 3, c.p.c., esponendo, in rubrica, “Violazione di
legge e falsa applicazione dell’art. 5 1. 5 agosto
1954, n. 604”; questo perché, in

thesi

dell’Agenzia

delle Entrate, il termine triennale di prescrizione
previsto dall’art. 5 l. 604 cit. non era applicabile
alla fattispecie della richiesta di rimborso, come
invece erroneamente statuito dalla CTR; a riguardo,
difatti, l’Agenzia delle Entrate osservava che il

3

La CTR riconosceva il diritto al rimborso, ritenendo

contribuente era decaduto dal diritto all’agevolazione,
a’ sensi dell’art. 4, comma 2, 1. n. 604 cit., per non
aver presentato il certificato dell’Ispettorato Agrario
entro il prescritto termine annuale; cosicché, faceva
rilevare l’Agenzia delle Entrate, il contribuente non
poteva più aver diritto all’agevolazione; in realtà,

cit. disciplinava una fattispecie diversa da quella
concreta pervenuta all’esame, cioè quella della
prescrizione triennale del diritto al rimborso
dell’imposta ordinaria pagata al momento della
registrazione del rogito e da farsi decorrere dal dì
della ridetta registrazione. Il quesito era: “se si
applichi alla presente fattispecie, in cui al
contribuente sono state concesse le agevolazioni ex
art. 4 l. 604/1954 al momento della registrazione
dell’atto con produzione di un’attestazione
provvisoria, la norma giuridica per la quale <> e non la
diversa norma, come ritenuto dalla CTR nella sentenza
impugnata, per cui, una volta effettuato il pagamento
dell’imposta, il contribuente potrebbe ottenerne il

4

concludeva l’Agenzia delle Entrate, l’art. 5 l. 604

rimborso entro il termine di all’art. 5 stessa legge,
allegando il certificato definitivo”.
2. Col secondo motivo di ricorso, l’Agenzia delle
Entrate censurava la sentenza a’ sensi dell’art. 360,
comma 1, n. 3, c.p.c., esponendo, in rubrica,
“Violazione di legge per erronea interpretazione e

dell’art. 4 e dell’art. 5 1. 6 agosto 1954, n. 604”; la
CTR, a riguardo, deduceva che, nonostante l’intervenuta
decadenza del contribuente dal diritto
all’agevolazione, comminata dall’art. 4, comma 2, l. n.
604 cit. per non aver il ridetto contribuente
presentato il certificato dell’Ispettorato Agrario
entro il termine annuale, erroneamente la CTR, in
assenza di prova circa l’impossibilità di presentare la
certificazione per causa l’inadempimento
dell’Ispettorato, aveva ritenuto spettare
l’agevolazione e il conseguente diritto al rimborso. Il
quesito era: “se la norma giuridica secondo cui «il
contribuente che, ottenuta la registrazione dell’atto
con i benefici di cui all’art. 4 1. 604/1954, incorre
nella decadenza prevista dalla norma stessa in caso di
mancata presentazione del certificato definitivo nel
termine di tre anni dalla registrazione, per averne
fatta richiesta dopo la scadenza del termine stesso,
cosicché nessuna giustificazione del ritardo possa
esser addotta a sostegno della sua domanda di
rimborso>> si applichi alla presente fattispecie, cioè
a quella nella quale il contribuente, godute le

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conseguente falsa applicazione del combinato disposto

agevolazioni tributarie per la piccola proprietà
contadina per aver prodotto un certificato provvisorio,
richieda il certificato definitivo dopo oltre tre anni
dalla data di registrazione dell’atto di
compravendita”.
3. Col terzo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate

n. 3, c.p.c., esponendo, in rubrica, “Violazione per
disapplicazione dell’art. 4, comma 2 e 3, 1. 6 agosto
1954, n. 604”; questo perché, a giudizio dell’Agenzia
delle Entrate, la norma di cui all’art. 4 1. n. 604
cit., che prevedeva la decadenza dal beneficio in caso
di

tardiva

presentazione

del

certificato

dell’Ispettorato Agrario, era stata disapplicata,
permettendo al contribuente, nonostante la perdita del
diritto, di ottenere il rimborso. Il quesito era: “se
si applichi alla presente fattispecie la norma
giuridica secondo cui «l’Amministrazione può
recuperare le imposte ordinarie, quando il
contribuente, che ha goduto delle agevolazioni per la
piccola proprietà contadina in virtù della produzione
del certificato provvisorio

ex

art. 4, comma 1, 1.

604/1954, non ha presentato all’Amministrazione, senza
colpa di questa, la certificazione entro il termine
decadenziale di tre anni dalla registrazione
dell’atto”.
4.

I motivi, che si riconducono tutti all’esatta

interpretazione degli artt. 4 e 5 1. n. 604 cit.,

6

censurava la sentenza a’ sensi dell’art. 360, comma 1,

debbono essere congiuntamente esaminati. I motivi,
peraltro, sono fondati.
In effetti, secondo la piana lettura delle disposizioni
in discussione, l’art. 4, comma l e 2, 1. n. 604 cit.
prevede, per l’ipotesi in cui il contribuente abbia
usufruito del beneficio di cui all’art. l 1. n. 604

dell’Ispettorato, la perdita del ridetto beneficio se
entro l’anno non abbia presentato il “certificato
definitivo” comprovante la sussistenza delle condizioni
alle quali la legge subordina il riconoscimento
dell’agevolazione. Laddove l’art. 4, comma 3, 1. 604,
pel recupero dell’imposta ordinaria, a seguito
dell’avvenuta decadenza del contribuente dal diritto
all’agevolazione, fissa un termine di prescrizione
triennale entro cui l’Ufficio deve recuperare l’imposta
ordinaria. Correttamente, pertanto, l’Amministrazione,
verificata la decadenza del contribuente per l’inutile
decorso del termine annuale entro cui era tenuto a
presentare la “certificazione definitiva”
dell’Ispettorato Agrario, ha tempestivamente provveduto
a recuperare l’imposta ordinaria entro il termine
prescrizionale.
La CTR, perciò, alla appena esaminata fattispecie, ha
erroneamente applicato la previsione contenuta all’art.
5 1. n. 604, che dispone circa la del tutto differente
ipotesi in cui il contribuente, al momento della
registrazione, non avendo presentato la “attestazione
provvisoria”, abbia pagato l’imposta ordinaria e solo

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semplicemente presentando “attestazione provvisoria”

successivamente

richieda,

presentando

la

“certificazione definitiva” dell’Ispettorato Agrario,
entro il termine triennale di prescrizione,
l’applicazione del beneficio di cui all’art. 1 l. n.
604 cit.
La soluzione è confermata da Cass. sez. trib. n. 12189

nell’ipotesi di cui all’art. 5 1. n. 604 cit., così
statuendo: “Ai fini del conseguimento delle
agevolazioni tributarie a favore della piccola
proprietà contadina nell’ipotesi di acquisto di terreno
agricolo, a norma dell’art. 5 1. 6 agosto 1954 n. 604,
come sostituito dall’art. 35 1. 26 maggio 1965 n. 590,
l’acquirente può non produrre contestualmente né il
certificato definitivo ex art. 3 lett. B), né quello
provvisorio ex art. 4, comma l, attestante la sua
qualità di imprenditore agricolo – come tale avente
diritto al trattamento agevolato -; in una tale
evenienza egli è perciò tenuto al pagamento delle
imposte di registro ed ipotecarie nella misura
ordinaria, e deve rendere nell’atto esplicita
dichiarazione di voler fruire del beneficio. Il diritto
al rimborso della maggiore imposta versata,
riconosciuto in tal caso all’acquirente su
presentazione di domanda corredata della prescritta
certificazione, si prescrive nel termine di tre anni,
che decorre dal pagamento delle somme dovute, e non
dalla data di stipulazione dell’atto. (Nella specie, il
pagamento era stato effettuato a seguito di avviso di

8

del 2002, che ha ammesso il contribuente al beneficio

t5rNTEDA
Al
t3

liquidazione

dell’imposta

ordinaria

di

MAI
registro

sull’atto di acquisto)”.
4. Non essendo necessario accertare ulteriori fatti,

ex

art. 384, comma 2, c.p.c. la controversia deve esser
decisa nel merito col rigetto del ricorso del
contribuente introduttivo della lite fiscale.

consistere le ragioni che inducono questa Corte a
compensare le spese di ogni fase e grado.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata
sentenza e, decidendo nel merito, respinge il ricorso
del contribuente avverso l’opposto provvedimento di
silenzio rifiuto; compensa integralmente le spese di
ogni fase e grado.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 21 novembre 2013

5. Nella particolarità della vicenda, debbono farsi

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