Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1261 del 21/01/2020
Cassazione civile sez. VI, 21/01/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 21/01/2020), n.1261
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4041-21118 proposto da:
M.I., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato LUIGI MIGLIACCIO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2871/2017 della CORTE D’APPELLO di NIILANO,
depositata il 27/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 26/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO
PIETRO LAMORGESE.
Fatto
RAGIONI DELLA DECISIONE
M.I., cittadino pakistano, ricorre avverso il decreto della Corte d’appello di Milano, indicato in epigrafe, che ha rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.
Il primo motivo si risolve in una generica doglianza di erronea valutazione della credibilità del racconto con il quale si invoca una impropria rivisitazione di apprezzamenti di fatto, tanto più che la Corte ha esaminato il fondo delle sue domande di protezione, escludendo la sussistenza dei rischi persecutori e di danno grave lamentati e risultando del tutto astratta la doglianza relativa all’asserita violazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria.
Analoga considerazione vale per gli altri (quattro) motivi che si risolvono in una generica istanza di rivisitazione di apprezzamenti di fatto operati dai giudici di merito circa l’insussistenza in concreto dei presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione invocate, anche in relazione a quella umanitaria, avendo i giudici motivatamente escluso l’esistenza di profili di vulnerabilità personale.
Non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero dell’interno svolto attività difensiva.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2020