Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1261 del 20/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 20/01/2011, (ud. 21/12/2010, dep. 20/01/2011), n.1261

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.B.I., elettivamente domiciliata in Roma, Via Proust n.

7, presso il Dott. Neglia Domenico, rappresentata e difesa dall’Avv.

TRANCHIDA Dante, come da come da procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL

LAVORO (INAIL), in persona del Dirigente Generale Dott. V.

P., Direttore della Direzione Centrale Prestazioni, nominato con

Delib. Consiglio Amministrazione INAIL 22 dicembre 2004, n. 184,

elettivamente domiciliato in Roma, Via IV Novembre 144 presso lo

studio degli Avv.ti LA PECCERELLA Luigi e Luciana Romeo, che lo

rappresentano e difendono per procura speciale per atto notaio

Tuccari di Roma del 10.04.2 007 rep. n. 73227;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 428/06 della Corte di Appello di

Caltanissetta dell’8.11.2006/22.11.2006 nella causa iscritta al n.

361 R.G. 2002.

Udita la relazione svolta in Pubblica udienza dal Consigliere Dott.

Alessandro De Renzis, in data 21/12/2010;

udito l’avv. Luciana Romeo per l’INAIL;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. PATRONE

Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, depositato il 22.09.1998, L.B.I., esponeva:

– di avere usuFRUTTO unitamente alla madre, a seguito DEL decesso DEL padre, della quota di rendita INAIL, e al compimento del 18 anno si era vista revocare il beneficio;

– di essere inabile a qualsiasi proficuo lavoro.

Ciò premesso, conveniva in giudizio l’istituto previdenziale per sentir riconoscere in suo favore la rendita quale figlia superstite D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, ex art. 85.

La parte convenuta costituendosi contestava la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.

All’esito dell’istruzione, espletata consulenza tecnica di ufficio, l’adito Tribunale di Nicosia con sentenza n. 46 del 2002 accoglieva la domanda.

Tale decisione, appellata dall’INAIL, è stata riformata dalla Corte di Appello di Caltanissetta con sentenza n. 428 del 2006, che, rinnovata la consulenza tecnica di ufficio, ha rigettato la domanda dell’appellata, ritenendo che L.B. al compimento del 18^ anno avrebbe potuto facilmente controllare la malattia (diabete mellito), da cui era alletta e svolgere una vita pressochè normale.

La stessa Corte ha precisato che l’anzidetta malattia, secondo gli accertamenti peritali, non aveva comportato alcuna complicanza sulla vista e sul sistema renale.

L.B. ricorre per cassazione sulla base di tre motivi.

L’INAIL, resiste con controricorso.

Le parti hanno depositato rispediva memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso la ricorrente lamenta omessa motivazione sui rilievi dei consulenti di parte alla consulenza di ufficio circa le complicanze di natura cronica della accertata malattia (diabete mellito).

Con il secondo motivo L.B. denuncia omessa motivazione sui rilievi dei consulenti di parte circa le condizioni di essa ricorrente al raggiungimento della maggiore età ed in particolare circa la presunta maturità psico-fisica da lei raggiunta, ricollegata esclusivamente al dato oggettivo del compimento di tale età.

Con il terzo motivo L.B. deduce omessa motivazione sui rilievi dei consulenti di parte circa la sussistenza di capacità di essa ricorrente a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, non avendo il giudice di appello tenuto conto dei fattori di natura soggettiva ed ambientale, nonchè di quelli economico-sociali.

Le esposte censure, che possono essere esaminate congiuntamente per la loro intima connessione, sono prive di pregio e vanno disattese.

La ricorrerne si è limitata a muovere critiche al giudizio medico- legale contenuto nell’impugnata decisione e ad opporre un diverso apprezzamento in ordine alle complicanze del diabete mellito, da cui la stessa era affetta.

L’impugnata sentenza ha fornito adeguata motivazione, richiamandosi alla consulenza tecnica di ufficio, tenendo conto dei rilievi di parte e ritenendo che la malattia anzidetta, con il compimento del 18^ anno, fosse divenuta più controllabile e non avesse influito sulla capacità della ricorrente a svolgere una attività lavorativa.

Trattasi in ogni caso di valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, come più volte ribadito da questa Corte, la quale ha osservato che nel giudizio in materia di invalidità i lamentati errori e lacune della consulenza sono suscettibili di esame unicamente sotto il profilo del vizio di motivazione dell’impugnata sentenza, quando siano riscontrabili carenze e deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate e non già quando si prospettino semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l’entità e l’incidenza del dato patologico e la valutazione della parte (Cass. n. 7341 del 17 aprile 2004: Cass. 11 gennaio 2000, n. 225; Cass. 8 agosto 1998, n. 7798, Cass. 9 gennaio 1992, 142).

2. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nessuna pronuncia va emessa per le spese del giudizio di cassazione, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c., nella formulazione antecedente alla riforma introdotta con il D.L. n. 269 del 2003, art. 42 (convertito nella L. n. 326 del 2003), entrata in vigore il 2 ottobre 2003, laddove il ricorso introduttivo nel caso di specie risulta depositato il 22 settembre 1998 (in questo senso Cass. n. 27323 del 2005; Cass. n. 6324 del 2004).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2011

Sommario

IntestazioneFattoDirittoP.Q.M.

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