Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1261 del 19/01/2018


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 1261 Anno 2018
Presidente: CHIARINI MARIA MARGHERITA
Relatore: SESTINI DANILO

Ud. 11/10/2017

SENTENZA
PU

sul ricorso 1788-2015 proposto da:
S.I.T.MAR-SOCIETA’ INCREMENTO TURISTICO MARITTIMO SPA
in persona dell’amministratore unico e legale
rappresentante pro tempore PAOLO MAESTRONI, ELLE
CLAIMS S.A. in persona dell’amministratore e legale
rappresentante pro tempore GIORGIO MARCO EZIO SCELSI,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3,
presso lo studio dell’avvocato ANTONIO RAPPAZZO, che
li rappresenta e difende unitamente agli avvocati
STEFANO AMBROSINI, GIORGIO GALLONE giusta procura
speciale a margine del ricorso;

Data pubblicazione: 19/01/2018

- ricorrenti contro

CASINO’

DE LA VALLE GESTIONE STRAORDINARIA IN

LIQUIDAZIONE in persona del suo liquidatore Rag.
ROMANO BO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CORAIN, che la rappresenta e difende unitamente agli
avvocati ANNA STEFANIA FRUMENTO, ALBERTO CAVERI giusta
procura speciale a margine del controricorso;
CASINO’

DE

LA

VALLEE

SPA

in

persona

dell’Amministratore Unico LUCA FRIGERIO, elettivamente
domiciliata in ROMA (OSTIA), VIA QUINTO AURELIO
SIMMACO 7, presso lo studio dell’avvocato NICOLA NERI,
rappresentata e difesa dall’avvocato LUCA OLIVETTI
giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controrícorrenti –

avverso la sentenza n. 1075/2014 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 03/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/10/2017 dal Consigliere Dott. DANILO
SESTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CARDINO che ha concluso per la
riunione dei ricorsi; rigetto;
udito l’Avvocato FABRIZIO CIPOLLARO per delega;
udito l’Avvocato GIORGIO GALLONE;

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EMILIA 86/90, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO

udito l’Avvocato ALBERTO CAVERI;

udito l’Avvocato LUCA OLIVETTI;

3

FATTI DI CAUSA
In relazione ai rapporti intercorsi -a far data dal giugno 1994fra la Gestione Straordinaria del Casinò de la Vallée di Saint Vincent e
la SITAV (precedente concessionaria del Casinò), la Corte di Appello
di Torino pronunciò la sentenza n. 663/2007 con cui, in riforma della
pronuncia di primo grado, condannò la Gestione Straordinaria al

l’inadempimento del contratto del 29.6.1994, scaduto definitivamente
il 30.9.1995, con cui la SITAV (che ne era proprietaria) aveva
concesso in uso o locazione alla Gestione Straordinaria beni e
strutture per la gestione del Casinò, ivi compresa la banca dati
necessaria per la gestione informatizzata; la sentenza passò in
giudicato a seguito dell’inammissibilità del ricorso per cassazione
proposto dalla Gestione Straordinaria.
Nel frattempo, furono promossi avanti al Tribunale di Aosta altri
sei giudizi originati dal medesimo rapporto:
la SITAV richiese ed ottenne un decreto ingiuntivo per il
pagamento dei canoni per il periodo dall’1.7.1995 al 30.9.1996,
avverso il quale la Gestione Straordinaria propose opposizione (causa
n. 629/99);
la APOGON Shipping Company SA (ultima cessionaria dei crediti
vantati da SITAV nei confronti della Gestione) richiese il pagamento
dei canoni (o dell’indennità di occupazione) dall’1.10.1996 al
2.12.1996 (causa n. 138/08);
la medesima APOGON (nella stessa qualità) chiese darsi atto
della mancata o ritardata restituzione dei beni indicati nel contratto
del 29.6.1994, con condanna della Gestione al pagamento della
somma di oltre 273 milioni di euro per penali contrattualmente
previste (causa n. 139/08);
la SITMAR (già SITAV) e la APOGON agirono nei confronti del
Casinò de la Vallée s.p.a. (quale soggetto subentrato alla Gestione
Straordinaria, ex art. 2558 cod. civ.) chiedendone la condanna al
3

risarcimento dei danni (quantificati in 3.615.200,00 euro) per

pagamento di quasi 8 milioni di euro, a titolo di penali relative al
contratto del 29.6.1994 e di mancato pagamento di canoni (o
indennità di occupazione) per il periodo dall’ 1.7.1995 al 27.1.1997,
nonché di oltre 292 milioni di euro per mancata consegna di beni
concessi in uso (causa n. 92/09);
la ELLE CLAIMS Company S.A. (già APOGON) chiese che venisse

pagamento del canone di locazione relativo al godimento della mai
riconsegnata banca dati, con condanna della cessionaria Casinò de la
Vallée al pagamento di quasi 50 milioni di euro (causa n. 418/09);
la ELLE CLAIMS e la SITMAR chiesero l’accertamento
dell’inadempimento della Gestione Straordinaria in riferimento alla
mancata restituzione delle informazioni contenute nella “banca dati” e
al loro trasferimento in un sistema informatico autonomo creato dalla
Gestione, con condanna della Gestione e del cessionario Casinò al
risarcimento dei danni quantificati in oltre 130 milioni di euro (causa
n. 551/09).
Riuniti i giudizi, il Tribunale di Aosta accolse l’eccezione di
giudicato riferita alla sentenza n. 663/2007 della Corte di Appello di
Torino, ritenendo che il giudicato) precludesse ogni esame delle
questioni sollevate dalle attrici, basate -viceversa- sull’assunto che il
giudicato avesse lasciato spazio per ulteriori pretese, relative a
canoni, penali e risarcimento danni.
Proposti distinti appelli dalla ELLE CLAIMS SA e dalla SITMAR e
costituitesi in giudizio sia la Gestione Straordinaria che il Casinò de la
Vallée, la Corte di Appello di Torino ha riunito le cause, decidendole
con sentenza n. 1075 del 3.6.2014, che ha confermato la sentenza di
primo grado.
Avverso tale sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione con unico atto- la ELLE CLAIMS S.A. e la S.I.T.M.A.R. – Società
Incremento Turistico Marittimo s.p.a., affidandosi a tre motivi; hanno

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accertato l’inadempimento della Gestione Straordinaria in relazione al

resistito, con distinti controricorsi, il Casinò de la Vallée – Gestione
Straordinaria in liquidazione e il Casinò de la Vallée s.p.a..
Hanno proposto memorie le ricorrenti (due, la prima depositata il
20.9.2017 e la seconda depositata il 4.10.2017) e il Casinò de la
Vallée s.p.a..
RAGIONI DELLA DECISIONE

memoria ex art. 378 cod. proc. civ. delle ricorrenti, che va pertanto
espunta dagli atti del giudizio.
Dopo una prima memoria a firma dall’avv. Antonio Rappazzo,
depositata il 20.9.2017, ne è stata depositata un’altra in data
4.10.2017, a firma congiunta degli avvocati Rappazzo, Gallone e
Ambrosini, ossia di tutti i tre difensori nominati con la procura a
margine del ricorso.
Deve tuttavia ritenersi che la presenza in giudizio di più difensori
della stessa parte non consenta di moltiplicare gli atti difensivi
previsti dalla legge per la difesa dell’assistito, dato che il potere di
compiere un atto (nel caso, il deposito della memoria ex art. 378 cod.
proc. civ.) si consuma nel momento in cui esso viene compiuto da
uno dei difensori (cfr. Cass. n. 21472/2012), senza possibilità che sia
rinnovato da altri.
2.

Con la sentenza impugnata (n. 1075/2014), la Corte di

Appello ha rilevato che le cause riunite in primo grado riguardavano
sostanzialmente tre questioni, ossia il pagamento dei canoni dovuti in
forza del contratto del 29.6.1994, il pagamento delle penali
contrattuali per mancata o ritardata parziale riconsegna dei beni
concessi in uso col predetto contratto e il risarcimento dei danni per il
mancato trasferimento dei beni al nuovo concessionario, «stante la
realizzazione di un autonomo sistema informativo in virtù del citato
contratto».

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1. Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità della seconda

Ciò premesso e dato atto che il primo giudice aveva accolto
l’eccezione di giudicato riferita alla sentenza n. 663/07 della Corte di
Appello torinese, considerandola «preclusiva di ogni discussione sulle
questioni sollevate dalle attrici», la Corte ha ritenuto che gli appelli
principali proposti dalla

ELLE

CLAIMS e dalla SITMAR fossero

infondati, sulla base delle seguenti considerazioni:

risarcimento previsto dalla sentenza n. 663/07 era stato riconosciuto
«solo per l’uso indebito e l’estrapolazione dei dati della Banca Dati
concessa dalla SITAV alla Gestione Straordinaria in virtù dell’accordo
del 29/6/1994 e non per la ritardata e parziale restituzione della
stessa Banca Dati»; per di più -sempre secondo le appellanti- i dati
estrapolati dalla Gestione non erano mai stati completamente
restituiti, ma erano rimasti nella disponibilità della medesima
Gestione, che li aveva utilizzati per la costituzione di una nuova
Banca Dati, successivamente ceduta, nel 2003, alla società Casinò de
la Vallée s.p.a. che, quale cessionaria, doveva rispondere anch’essa
della mancata restituzione; rispetto a tale mancata restituzione erano
pertanto ancora dovute le penali contrattuali (pari a 100 milioni di lire
per ogni giorno di ritardo) per quasi venti anni; il primo giudice aveva
dunque errato nell’effettuare una “valutazione complessiva” della
sentenza passata in giudicato e aveva fatto confusione fra la
“macchina” in cui i dati erano rappresentati e i dati veri e propri,
costituenti il bene immateriale dato in uso, senza rendersi conto che il
giudicato aveva preso in considerazione soltanto il supporto (o
macchina) che occasionalmente ospitava i dati e non questi ultimi,
intesi quali beni immateriali;
tanto premesso, la Corte ha rilevato che «l’affermazione circa la
natura della Banca Dati […] quale bene immateriale viene proposta
solo in appello perché non risulta affrontata e trattata in primo grado,
per cui la stessa risulta una questione nuova e perciò inammissibile
nel presente grado ex art. 345 cpc»;
6

le pretese delle società appellanti erano basate sulla tesi che il

ha aggiunto che, peraltro, «dalla lettura della sentenza n. 663/07
[…] emerge che la banca dati -senza alcuna distinzione tra bene
materiale e immateriale- era stata restituita a SITAV in data
31/8/1996»; che, inoltre, «all’atto della cessazione definitiva dell’uso
(al 31/8/1996) detto bene non aveva più alcun valore economico a
seguito della illegittima trasfusione dei dati operata dalla GS» e che

ceduta alla GS, dopo i 14 mesi previsti, senza oneri economici»;
ha pertanto ritenuto che «risulta essere accertato dalla Corte
d’Appello con efficacia di giudicato che: 1) la banca dati (senza alcuna
distinzione circa la sua natura, presa in considerazione solo ai fini
della liquidazione equitativa del risarcimento) è stata restituita alla
SITAV in data 31/8/1996; 2) la stessa Banca dati non aveva più un
valore economico a seguito della illegittima trasfusione dei dati da
parte di GS; 3) risulta pacifico che la SITAV aveva l’obbligo
contrattuale di consegnare definitivamente a GS, a costo zero, la
predetta Banca dati alla data del 31/8/1996»;
ha conseguentemente condiviso le considerazioni del primo
giudice, secondo cui «le domande attoree che presuppongono la
mancata/parziale/deteriore restituzione della banca dati, sono perciò
coperte dal giudicato perché la riconsegna alla scadenza è avvenuta
nella sua completezza» e «la progettazione e realizzazione di un
nuovo sistema informatico copiando elementi sensibili propri della
banca dati di provenienza, restituita alla proprietà concedente […]
costituisce appunto la ragione del danno risarcito esaustivamente
dalla corte di appello», danno che «non può essere aggravato con
riconoscimento di penali e/o titoli risarcitori ulteriori dalla diversa
angolatura di un “inesatto adempimento” nella riconsegna, perché
quanto ricevuto è stato restituito nella sua totalità e la violazione
contrattuale riferita alla indebita migrazione ed appropriazione dei
dati ha trovato già ristoro».

7

«comunque, detta banca dati della SITAV era destinata ad essere

Più specificamente, analizzando i singoli motivi di appello, la
Corte ha affermato che:
«la questione della natura della banca dati è inammissibile
perché il giudicato non opera alcuna distinzione della banca dati, di
cui viene accertata la restituzione nella sua interezza e pertanto, ove
le appellanti avessero ritenuto il risarcimento liquidato dalla Corte non

tutte le voci di danno avrebbero dovuto impugnare la sentenza n.
663/07 in Cassazione ma ciò non è avvenuto e ora non possono
proporre nuovi e diversi risarcimenti»;
«il risarcimento riconosciuto dalla Corte d’Appello di Torino
riguarda proprio la sottrazione dei dati […] e quindi non appare
neppure giuridicamente possibile che, dopo il risarcimento per
equivalente, l’appellante intenda conseguire anche quello in forma
specifica, ovvero la fisica restituzione dei dati che è già stata oggetto
di valutazione ai fini del risarcimento»;
premesso che la sentenza n. 663/07 aveva affermato che «alla
scadenza del 30/9/95 la Gestione Straordinaria era tenuta alla
riconsegna dei beni più volte citati (e l’inadempimento a tale obbligo
è stato risarcito come sopra) e non invece anche alla corresponsione
di un corrispettivo», non vi poteva essere spazio per il pagamento di
canoni dopo il 30.9.95 e fino al 31.8.96 e, a maggior ragione, dopo
tale ultima data, in quanto la banca era stata restituita nella sua
interezza e, comunque, era divenuta priva di valore; per di più,
essendo cessati gli obblighi contrattuali, era «ovvio che nessuna
penale [poteva] essere ancora dovuta da GS a SITAV»;
in ordine al fatto che la sentenza n. 663/07, pur dichiarando
nuova, e pertanto inammissibile, la domanda volta ad accertare che
l’appropriazione dei dati da parte della GS equivaleva a mancata
consegna della banca dati, aveva aggiunto l’inciso «anche se
sostanzialmente accolta con l’accoglimento della domanda di
risarcimento avanzata sub 7)» e in relazione alla censura svolta dalle
8

corrispondente a quanto richiesto o, comunque, non esaustivo di

appellanti, secondo cui tale inciso non rileverebbe in quanto la Corte
aveva consumato il proprio potere decisorio con la dichiarazione di
inammissibilità, la Corte ha affermato che l’interpretazione delle
sentenze «deve privilegiare il testo letterale» e che, se le appellanti
avessero ritenuto che l’anzidetta statuizione pregiudicasse le loro
ragioni di credito, avrebbero dovuto impugnare la sentenza per

rimanendo nello stesso ambito (ma con riguardo al quarto
motivo di appello proposto dalla SITMAR), la Corte ha affermato che
«non possono ignorarsi le pronunce del giudice anche dopo la
declaratoria di inammissibilità di una o più domande, perché la
valutazione del decisum deve avvenire nel suo complesso, ovvero
esaminando tutta la motivazione della sentenza e non separando i
singoli argomenti scollegati gli uni dagli altri».
3. Con il primo motivo («violazione e falsa applicazione dell’art.
2909 cod. civ. e degli artt. 324 e 345 cod. proc. civ., in relazione
all’art. 360, 10 comma, n. 3 c.p.c.: violazione dei principi generali in
tema di elementi costitutivi della cosa giudicata esterna»), le
ricorrenti denunciano l’errata individuazione dei limiti oggettivi del
giudicato onde verificare se le domande di condanna al risarcimento
dei danni conseguenti alle penali contrattuali fossero comprese nel
perimetro del giudicato derivante dalla sentenza n. 663/07.
Rilevano che, con tale sentenza, la Corte non aveva statuito nel
merito della domanda di applicazione della penale (formulata sub 8
nell’atto di appello), in quanto la stessa era stata oggetto di una
pronuncia di inammissibilità ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ. (sul
rilievo che in primo grado era stata formulata soltanto una riserva di
chiedere il pagamento delle somme dovute a titolo di penali, che non
era stata sciolta in corso di causa); dal che conseguiva «la piena e
pacifica riproponibilità della domanda di condanna nei giudizi che
sono seguiti al giudicato», sulla base di principi condivisi dal primo
giudice e dalla Corte di Appello, ma da questa erroneamente disattesi
9

contestare la congruità del risarcimento;

nel momento in cui, senza mettere in dubbio la riproponibilità della
domanda, l’aveva respinta sotto altro profilo.
4. Il secondo motivo denuncia «violazione e falsa applicazione
dell’art. 2909 cod. civ., dell’art. 324 cod. proc. civ. e dell’art. 12 delle
Disposizioni sulla legge in generale (Preleggi), in relazione all’art.
360, 1° comma, n. 3 c.p.c.: violazione dei principi generali in tema di

Le ricorrenti censurano la Corte in relazione alla portata
attribuita all’inciso «sostanzialmente accolta con l’accoglimento della
domanda di risarcimento avanzata sub 7», contenuto nella sentenza
n. 663/07, ossia l’affermazione (a pag. 30 della sentenza impugnata)
secondo cui nella liquidazione del danno per l’estrapolazione abusiva
dei dati era stata considerata anche la domanda per la mancata
tempestiva riconsegna dei beni, che dunque era stata implicitamente
accolta.
Assumono le ricorrenti che «restano pacificamente escluse dal
perimetro del giudicato ulteriori pretese creditorie originariamente
accantonate dall’attore o sulle quali il giudice abbia dichiarato di non
potersi pronunciare, sussistendo una preclusione di carattere
processuale», provenendo da un giudice che si è già spogliato della
potestas iudicandi; cosicché andava qualificata «alla stregua di un
obiter o, se si preferisce, di motivazione ad abundantiam quella parte
del giudicato che, dopo aver dichiarato inammissibile la domanda, ha
aggiunto “anche se sostanzialmente accolta con l’accoglimento della
domanda di risarcimento avanzata sub 7)”», come tale priva di valore
decisorio ed inidonea ad essere posta alla base di statuizioni
preclusive; con la conseguenza che non era pertinente il richiamo
all’art. 12 delle Preleggi (in quanto la sua applicazione presuppone
«che la statuizione da interpretare appartenga al decisum e non
rappresenti unicamente un obiter del tutto ininfluente») e che
risultava erroneo il rilievo che tale obiter dovesse essere censurato
per cassazione onde evitare gli effetti preclusivi del giudicato.
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accertamento, esistenza e portata del giudicato esterno implicito».

5. Il terzo motivo («violazione e falsa applicazione dell’art. 2909
cod. civ. e dell’art. 324 cod. proc. civ., sulla cosa giudicata formale, in
relazione all’art. 360,

10 comma, n. 3 e 4 c.p.c.: violazione dei

principi generali in tema di accertamento, esistenza e portata del
giudicato esterno; extra petizione») censura la Corte per avere
ritenuto che nessun canone dovesse essere pagato dalla Gestione

stati già ricompresi nella misura del risarcimento liquidato
equitativamente.
Sostengono le ricorrenti che «il Giudicato non si [era]
pronunciato sul punto specifico del risarcimento dovuto al perdurare
degli ulteriori effetti di una serie di inadempimenti» e che pertanto la
domanda di condanna al pagamento dei canoni successivi al
30.9.1995 non poteva «considerarsi preclusa da qualsivoglia
giudicato, neppure implicito, non potendo ritenersi che, pronunciando
nel merito della domanda risarcitoria per l’estrapolazione abusiva […]
dei dati contenuti nel sistema informatico di Sitav, il Giudicato abbia
“implicitamente accolto” anche la domanda inerente il pagamento del
corrispettivo o dei canoni».
6. I tre motivi -da esaminare congiuntamente- vanno disattesi,
eccezion fatta per il terzo e nei limiti che saranno in seguito indicati.
Le censure investono il tema del giudicato derivante dalla
sentenza n. 663/2007, sotto il profilo della sua estensione e della sua
idoneità (affermata dalla sentenza impugnata e contestata dalle
ricorrenti) a precludere l’esame delle domande proposte nel presente
giudizio.
Al riguardo, deve innanzitutto richiamarsi il principio di legittimità
secondo cui, «posto che il giudicato va assimilato agli “elementi
normativi”, cosicché la sua interpretazione deve essere effettuata alla
stregua dell’esegesi delle norme e non già degli atti e dei negozi
giuridici, essendo sindacabili sotto il profilo della violazione di legge
gli eventuali errori interpretativi, ne consegue che il giudice di
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Straordinaria dopo il 30.9.1995 per il fatto che tali importi sarebbero

legittimità può direttamente accertare l’esistenza e la portata del
giudicato esterno con cognizione piena che si estende al diretto
riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed
interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed
accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall’interpretazione
data al riguardo dal giudice di merito» (Cass., S.U. n. 24664/2007;

Tanto premesso e tenuto conto del contenuto della sentenza n.
663/2007, deve osservarsi che:
l’accertamento circa la portata del giudicato va effettuato alla
luce del contenuto complessivo della sentenza, avuto riguardo alla
ratio che la sostiene e alla necessaria interferenza fra le statuizioni in
essa contenute, che possono incidere su una pretesa a prescindere
dal fatto che la relativa domanda non sia stata esaminata
espressamente o che sia stata dichiarata inammissibile;
nel caso specifico, la circostanza che la domanda sulla penale
sia stata dichiarata inammissibile (perché oggetto di una riserva non
sciolta durante il primo grado e proposta tardivamente in appello)
non osta al rilievo di un giudicato ostativo alla sua riproposizione se le
altre statuizioni risultino comunque tali da escludere la stessa
possibilità di applicare penali per il ritardo;
e questo è proprio quanto è avvenuto, atteso che la sentenza
663/2007 ha accertato l’avvenuta restituzione della banca dati alla
data del 31.8.1996, ha considerato assorbente il profilo
dell’appropriazione dei dati per la costituzione di un nuovo sistema
informatico e ha valutato in modo complessivo il danno conseguito a
tale illegittima appropriazione, seguendo un percorso argomentativo
che non consente di ritenere che sia rimasto escluso dalla liquidazione
un qualche profilo di danno risarcibile e -segnatamente- che residui
spazio per un’autonoma liquidazione del danno conseguente alla
mancata/ritardata restituzione dei dati;

12

conformi, fra le altre, Cass. n. 21200/2009 e Cass. n. 24952/2015).

la sentenza n. 663/2007 contiene, infatti, le seguenti
affermazioni: «la GS non si limitò a riconsegnare, alla scadenza, la
Banca dati di cui ormai non era più legittima licenziataria, ma, non
essendo riuscita a concludere un accordo con la SITAV circa la
reingegnerizzazione del software, a decorrere dal mese di novembre
1995 iniziò a progettare e a realizzare in proprio un nuovo sistema

banca dati SITAV»; «così facendo, la GS, che aveva la completa
disponibilità dell’insieme delle informazioni sistematicamente
classificate e strutturate, […] si comportò come proprietaria delle
stesse, incorrendo in una palese violazione del contratto medesimo»;
la liquidazione del danno patito dalla SITAV non poteva che essere
effettuata con criterio equitativo, «stante l’assenza, per beni
immateriali del genere, di un valore di mercato»; «all’atto della
cessazione definitiva dell’uso (al 31/8/96), detto bene aveva perso
ogni valore economico in seguito all’illegittima trasfusione dei dati
operata dalla GS»; «è stata la stessa SITAV a non contestare in
questo grado che la consegna della Banca avvenne in data
31/8/1996»; la domanda avente ad oggetto l’obbligo della GS di
corrispondere a SITAV il corrispettivo di 980 milioni di lire al mese a
far data dall’1.9.95 «è infondata, giacché, alla scadenza del 30/9/95
la SITAV [rectius: la GS] era tenuta alla riconsegna dei beni più volte
citati (e l’inadempimento a tale obbligo è stato risarcito come sopra)
e non, invece, anche alla corresponsione di un corrispettivo»;
con ciò, risulta di tutta evidenza che la Corte del 2007 prese in
considerazione la banca dati nel suo insieme (di supporto meccanico
e di dati immateriali registrati) e, inoltre, ne accertò l’avvenuta
integrale restituzione (senza distinguere fra

machina

e

corpus

immateriale), affermando che l’inadempimento conseguente
all’appropriazione dei dati e alla ritardata riconsegna era stato
risarcito con la liquidazione dell’importo di 3.615.200,00 euro; con la
conseguenza che non v’è possibilità di ipotizzare che -in relazione alla
13

informatico, procedendo al trasferimento dei dati contenuti nella

banca dati- il giudicato abbia lasciato impregiudicati profili ulteriori di
danno e, segnatamente, quelli reclamati dalle odierne ricorrenti nel
presente giudizio;
né osta a questa conclusione la circostanza che la sentenza del
2007 abbia dichiarato inammissibile la domanda concernente
l’applicazione delle penali (reclamate sulla base dell’equiparazione

della banca dati), giacché tale affermazione non vale a salvare uno
spazio di ag+1914:Fta della pretesa in un diverso giudizio una volta che la
sentenza abbia comunque mostrato di avere liquidato ogni possibile
profilo di danno, com’è reso manifesto dallo stesso inciso «anche se
sostanzialmente accolta con l’accoglimento della domanda di
risarcimento avanzata sub 7»;
in relazione a tale inciso e con specifico riferimento al secondo
motivo, deve escludersi che ricorra il vizio denunciato dalle ricorrenti,
in quanto la Corte del 2007 non ha pronunciato su una domanda di
cui aveva dichiarato l’inammissibilità (e, quindi, in carenza di potestas
iudicandi), ma si è limitata a dare atto che la pretesa avanzata con
tale domanda tardiva era comunque contenuta nella richiesta di
risarcimento che aveva trovato accoglimento con la liquidazione
dell’importo complessivo di 3.615.200,00 euro;
per le stesse ragioni risulta infondato, in riferimento alla banca
dati, il terzo motivo, giacché -come detto- la liquidazione del
risarcimento è avvenuta nell’ambito di una valutazione comprensiva
di ogni profilo della vicenda ) che ha conglobato nell’unica somma
liquidata il ristoro spettante per gli inadempimenti correlati alla banca
dati e alle informazioni in essa contenute;
discorso diverso deve farsi in relazione ai canoni e alle penali
previsti per l’utilizzo e la restituzione degli altri beni locati, ossia degli
spazi destinati a parcheggi, del capannone contenente gli attrezzi per
la manutenzione e del tunnel di collegamento tra il Casinò e il Grand

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dell’appropriazione e migrazione dei dati alla mancata riconsegna

Hotel Billia, ossia per i beni immobili che la sentenza del 2007 ha
accertato restituiti il 27.1.1997;
va infatti considerato -per un verso- che la sentenza n. 663/2007
dichiarò (a pag. 41) l’inammissibilità della relativa domanda, ex art.
345 cod. proc. civ., e -per altro verso- che non si rinvengono, in tale
sentenza, statuizioni incompatibili con la possibilità di avanzare

giacché -per quanto sopra evidenziato- la liquidazione effettuata nel
2007 ha avuto ad oggetto esclusivamente la banca dati ed è stata
parametrata al valore della stessa e delle informazioni trasferite nel
nuovo sistema informatico, senza prendere in considerazione i beni
immobili e la loro ritardata restituzione;
va escluso, pertanto, che sussista una preclusione ex iudicato in
relazione alle domande riproposte nel presente giudizio, per la parte
in cui si riferiscono a beni diversi dalla banca dati: in tali termini, il
terzo motivo risulta dunque fondato e deve essere accolto, con
cassazione della sentenza -nei limiti anzidetti- e rinvio alla Corte di
merito per l’esame delle domande concernenti i beni immobili;
7. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta i primi due motivi, accoglie il terzo per quanto di
ragione, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese di lite, alla
Corte di Appello di Torino, in diversa composizione.
Roma, 11.10.2017

successive pretese per canoni o ritardi in relazione agli immobili,

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