Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1261 del 18/01/2017
Cassazione civile, sez. VI, 18/01/2017, (ud. 27/10/2016, dep.18/01/2017), n. 1261
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12448-2015 proposto da:
M.B.G., M.B.V., quali eredi della
signora B.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE
NATOLA, che li rappresenta e difende giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e
difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1141/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
CENTRALE di ROMA del 17/12/2013, depositata il 27/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MOCCI MAURO;
udito l’Avvocato Giuseppe Natola difensore dei ricorrenti che si
riporta ai motivi del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.
Il 27 marzo 2014 la Commissione Tributaria Centrale sezione di Roma ha rigettato il ricorso di B.A. in M. ed accolto correlativamente il ricorso dell’Ufficio del Registro di Roma avverso la sentenza della Commissione Tributaria di secondo grado di Roma, in tema di rettifica del valore di un terreno sito in (OMISSIS).
Nella sua decisione, la CTC ha affermato che, ai fini della rettifica, la stima UTE avrebbe dovuto essere contrastata da elementi di riscontro forniti dal contribuente, il quale, nella specie, nulla aveva allegato al riguardo. E, d’altronde, la riduzione del valore iniziale, operata dalla decisione di secondo grado, sarebbe stata del tutto assiomatica.
Hanno proposto ricorso per cassazione G. e M.B.V. – quali eredi di M.B.A. – deducendo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, violazione di norme processuali D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 75, comma 1, nonchè D.P.R. n. 636 del 1972, art. 26 e art. 29, comma 1. La CTC avrebbe espresso direttamente un giudizio di merito sui valori del bene compravenduto, anzichè rinviare il processo alla Commissione tributaria regionale del Lazio, sola titolare del potere di riesaminare il merito della questione.
L’Agenzia intimata si è costituita, negando la violazione delle norme invocate ex adverso” giacchè la C.T.C. aveva riformato la sentenza di secondo grado in punto di diritto, prendendo atto della congruità dei valori accertati dall’Ufficio, a fronte della carenza di prova avversaria.
Il ricorso – che presenta profili di inammissibilità laddove i ricorrenti lamentano violazione o falsa applicazione di norme di diritto, invocando il diverso motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, (nullità della sentenza o del procedimento) – è comunque infondato.
Infatti, la CTC non ha effettuato alcun apprezzamento di merito con riguardo al valore dei terreni, ma ha soltanto chiarito come, a fronte della mancata allegazione di elementi contrari, dovessero essere considerati i valori proposti dall’UTE attraverso la stima precedente all’avviso di accertamento.
Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate in 5.600,00 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2017