Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12609 del 25/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/06/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 25/06/2020), n.12609

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31826-2018 proposto da:

Z.F., C.X.A., CO.AN., nella

qualità di eredi di CO.RA., elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato PORRAZZO NICOLA;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati ADA

SCIPLINO ESTER, SGROI ANTONINO, MARITATO LELIO, D’ALOISIO CARLA, DE

ROSE EMANUELE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 120/2018 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 05/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

RIVERSO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 5.05.2018, la Corte d’appello di Campobasso ha accolto l’appello dell’INPS ed in parziale riforma della pronuncia di primo grado ha rigettato le domande svolte da Z.F. e litisconsorti, in qualità di eredi di Cocchianella Raffaele, intese alla declaratoria d’insussistenza dell’obbligo del loro congiunto di iscriversi alla Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, nonchè al pagamento dei relativi contributi, in relazione all’attività libero-professionale svolta in concomitanza con l’attività di lavoro dipendente per la quale era iscritto presso altra gestione assicurativa obbligatoria;

che avverso tale pronuncia Z.F. e litisconsorti, in qualità di eredi di Co.Ra., hanno proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi di censura;

che l’INPS ha resistito con controricorso;

che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4 (ex art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5) essendo la sentenza priva di ogni ragionamento logico e giuridico essendosi limitata a richiamare sinteticamente la materia e ad elencare le norme di legge;

che con il secondo motivo il ricordo deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 25 e 26, così come interpretato autenticamente dal D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, (conv. con L. n. 111 del 2011), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 per avere la Corte di merito ritenuto che sussista l’obbligo di iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS a carico degli ingegneri e degli architetti che, pur esercitando abitualmente la libera professione, non possano iscriversi all’INARCASSA per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria;

che i due motivi di ricorso sono manifestamente infondati; anzitutto perchè la sentenza impugnata contiene una motivazione logica delle norme coinvolte nella questione interpretativa oggetto della controversia nel senso del rigetto della domanda svolta dai ricorrenti. In ogni caso, si è ormai consolidato il principio di diritto secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all’INARCASSI, rimanendo obbligati verso quest’ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS, in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirato la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione di cui alla norma d’interpretazione autentica contenuta nel D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, (conv. con L. n. 111 del 2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (Cass. n. 30344 del 2017, cui ha dato continuità, a seguito di ordinanza interlocutoria di questa Sesta sezione n. 18865 del 2018, Cass. n. 32166 del 2018, alla cui ampia motivazione si rinvia anche per l’illustrazione delle ragioni per cui non sussistono i presupposti per la rimessione della questione alle Sezioni Unite);

che, essendosi la Corte di merito conformata all’anzidetto principio di diritto, il ricorso deve essere rigettato, con compensazione delle spese processuali considerati i contrasti giurisprudenziali esistenti sulla questione al momento della instaurazione del giudizio; che, in considerazione del rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese processuali.

i sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello ove dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2020

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