Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12609 del 19/05/2017


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Cassazione civile, sez. III, 19/05/2017, (ud. 02/03/2017, dep.19/05/2017),  n. 12609

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22852-2014 proposto da:

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE RMC, in persona del Direttore

Generale – Dott. S.C. – legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI BETTOLO 9, presso lo

studio dell’avvocato ANDREA CLAUDIO MAGGISANO, che la rappresenta e

difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ATAC PATRIMONIO SRL, in persona dell’Amministratore Unico e legale

rappresentante pro-tempore dott. A.A., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CONDOTTI 91, presso lo studio dell’avvocato

FELICE PATRIZI, che la rappresenta e difende giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4627/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 08/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2009, Atac Patrimonio S.r.l. convenne in giudizio la AUSL Roma (OMISSIS), chiedendo che, accertata l’occupazione illegittima, da parte della convenuta, dell’immobile sito in (OMISSIS), di proprietà della società attrice, la medesima convenuta fosse condannata alla riconsegna immediata dell’immobile e al risarcimento del danno derivante dall’illegittima occupazione.

Si costituì in giudizio la AUSL Roma (OMISSIS), eccependo l’esistenza di un contratto di comodato per il raggiungimento degli scopi istituzionali dell’azienda, con la conseguenza che il termine di tale comodato, ai sensi dell’art. 1809 c.c., non poteva ritenersi ancora scaduto, e chiedendo quindi il rigetto delle domande attoree.

Il Tribunale di Roma, con la sentenza definitiva n. 2965/2011, rigettò le domande attoree, ritenendo esistente tra le parti un contratto di comodato per i fini istituzionali della AUSL Roma (OMISSIS).

2. La decisione è stata riformata dalla Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 4627 dell’8 luglio 2014.

La Corte di appello ha ritenuto che tra le parti fosse configurabile un contratto di comodato, non potendo che essere ricondotta a tale figura la cessione in uso del fabbricato posta in essere, a titolo gratuito, da Atac alla AUSL).

Tuttavia, secondo la Corte, non vi sono prove da cui evincere che la cessione in comodato sia stata fatta per adibire l’immobile alle finalità istituzionali medico sanitarie nè tali finalità potrebbero essere desunte dalla natura dell’AUSL Roma.

Di conseguenza, in assenza di prove circa un uso convenuto dell’immobile per un fine specifico del comodatario e quindi circa l’esistenza di termine di durata desumibile dalla natura di tale fine, la Corte ha ritenuto che il comodato fosse senza termine e dunque che fosse cessato alla data del 29 maggio 2007, quando la comodante aveva fatto espressa richiesta alla comodataria di restituire l’immobile.

3. Avverso tale decisione propone ricorso in Cassazione la Azienda Unità Sanitaria Locale RMC, sulla base di due motivi illustrati da memoria.

3.1. Resiste con controricorso Atac Patrimonio S.r.l..

4. Il collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la “erronea motivazione, omessa valutazione della documentazione in atti attestante la destinazione a finalità istituzionale del contratto di comodato (art. 360 c.p.c., n. 5)”.

La Corte di appello avrebbe omesso di valutare la documentazione prodotta dalla ricorrente nel corso del giudizio di primo grado, che dimostrerebbe come le parti avessero a suo tempo convenuto la concessione in comodato dell’immobile, formalizzando la destinazione del comodato stesso per i fini sanitari istituzionali della AUSL.

Inoltre, sarebbe illogica l’argomentazione a contrario adottata dalla Corte, secondo cui la natura della AUSL non impediva alla stessa una diversa destinazione dell’immobile. Non si vedrebbe infatti a quale altro scopo un’azienda sanitaria potrebbe adibire un bene immobile.

Infine, la circostanza della destinazione del bene agli scopi istituzionali dell’azienda non sarebbe mai stata contestata.

Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza. Infatti, la ricorrente non indica, nè tantomeno trascrive, i documenti che dimostrerebbero la sua tesi e che il giudice di secondo grado avrebbe omesso di valutare.

E’ principio consolidato di questa Corte che in tema di ricorso per cassazione, l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l’ indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto; tale prescrizione va correlata all’ulteriore requisito di procedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta: a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purchè nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile; b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimità o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca senza documento; c) qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullità della sentenza od all’ammissibilità del ricorso (art. 372 c.p.c.) oppure di documento attinente alla fondatezza del ricorso e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l’esaurimento della possibilità di produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell’ambito del ricorso (Cass. S.U. n. 7161/2010; Cass. S.U. n. 28547/2008).

Pertanto, come nel caso di specie, la mancanza di una sola delle indicazioni rende il ricorso inammissibile (Cass. n. 19157/12; Cass. n. 22726/11; Cass. n. 19069/2011).

Inoltre non risulta che la circostanza che l’immobile fosse destinato ai fini istituzionali della AUSL non sia mai stata contestata dalla Atac. Al contrario emerge che l’Atac, sia nel corso del giudizio di primo grado, sia in quello di appello, ha ripetutamente eccepito la mancanza di prova circa il fatto che l’immobile fosse stato concesso per il raggiungimento dei fini istituzionali dell’azienda sanitaria.

4.2. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la “falsa ed erronea applicazione dell’art. 1810 c.c. Violazione dell’art. 1809 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3)”.

Avendo la AUSL documentato la finalità d’uso del comodato stabilita dalle parti, la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto applicabile l’art. 1810 c.c..

Infatti, la ricorrente non poteva essere costretta alla restituzione del bene concesso in comodato sino al venir meno dello scopo istituzionale dedotto nell’accordo, ai sensi dell’art. 1809 c.c..

Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.

E’ inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, perchè fa riferimento in modo generico a documenti indicandoli genericamente.

E’ infondato perchè presuppone l’accertamento del vincolo di destinazione del comodato alle finalità istituzionali della AUSL, nella specie insussistente.

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

 

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 2 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2017

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