Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12609 del 18/06/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 12609 Anno 2015
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: SESTINI DANILO

SENTENZA

sul ricorso 26422-2011 proposto da:
CONDOMINIO VIALE EUROPA 30 di S. BENEDETTO DEL TRONTO
91008840448 in persona dell’Amministratore pro
tempore PAOLINI LUCIANO, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA PIEMONTE 39-A, presso lo studio
dell’avvocato FEDERICO OPPES, rappresentato e difeso
2015
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dall’avvocato FRANCESCO MASSONI giusta procura
speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro

BASSETTI ROSARITA O ROSA RITA in proprio e quale

1

Data pubblicazione: 18/06/2015

titolare della cessata impresa individuale FLASH
FOTO, domiciliata ex lege in ROMA, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappesentata e
difesa dall’avvocato ROBERTO CARLI con studio in
ASCOLI PICENO, VIA DINO ANGELINI 62 giusta procura

– controricorrente

avverso la sentenza n. 520/2010 della CORTE D’APPELLO
di ANCONA, depositata il 02/09/2010, R.G.N. 61/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/02/2015 dal Consigliere Dott. DANILO
SESTINI;
udito l’Avvocato FEDERICO OPPES;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
per l’inammissibilità in subordine per il rigetto del
ricorso;

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speciale in calce al controricorso;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Rosa Rita Bassetti convenne in giudizio il
Condominio di viale Europa n. 30 di San Benedetto
del Tronto per ottenere il risarcimento dei danni
subiti a seguito di infiltrazioni provocate dal
guasto di uno scarico condominiale, che avevano
piano seminterrato ove l’attrice gestiva uno
studio fotografico.
Il Tribunale di Ascoli Piceno accolse la
domanda e -detratto quanto già versato alla
Bassetti dalla compagnia assicuratrice del
Condominio- liquidò il danno in poco più di 18.500
euro, oltre accessori e rimborso di due terzi
delle spese di lite.
La Corte di Appello di Ancona ha riformato
parzialmente la sentenza, riducendo ad euro
10.000, oltre i già riconosciuti accessori, il
risarcimento dovuto dal Condominio appellante, con
parziale compensazione delle spese del grado.
Ricorre per cassazione il Condominio
affidandosi a tre motivi; resiste la Bassetti a
mezzo di controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.

La

Corte

territoriale,

ribadita

la

responsabilità ex art. 2051 c.c. del Condominio,
ha ritenuto che, in merito alla stima del danno
patrimoniale, sia la relazione di C.T.U. che la
stima effettuata dal tecnico di parte della
Bassetti “appaiono in linea di massima attendibili
3

determinato l’inagibilità dei locali posti al

per quanto concerne la individuazione dei
parametri valutativi di fondo, essendo ancorate a
ragionevoli valutazioni basate anche su dati di
fatto appartenenti al notorio ed alla comune
esperienza”, essendo “agevolmente presumibile la
entità dei proventi di uno studio fotografico

turistica di San Benedetto del Tronto, così come è
agevolmente presumibile il valore -di costo e
d’uso- degli arredi e delle attrezzature di uno
studio fotografico, in relazione al danno derivato
dall’allagamento dei predetti locali”; ciò
premesso, ha tuttavia ritenuto che la stima
compiuta dal primo giudice dovesse essere
ridimensionata in considerazione del fatto che la
stagione turistica “era sul finire (il sinistro si
verificò il 29 agosto)” e della circostanza che
era presumibile che il locatore dei locali
occupati dalla Bassetti avrebbe azionato “entro
tempi ragionevolmente brevi” l’ordinanza di
convalida di sfratto (essendo già scaduto il
termine concesso per il rilascio): ha pertanto
stimato “conforme a giustizia ridimensionare la
portata del danno risarcibile entro e non oltre
l’importo di euro 10.000, oltre gli accessori già
riconosciuti”.
2.

I primi due motivi di ricorso concernono

l’accertamento e la quantificazione del danno: col
primo (“omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione circa un fatto controverso e decisivo
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ubicato sul lungomare della nota stazione

per il giudizio … in relazione all’art. 2697
c.c.”), il Condominio si duole che l’entità dei
danni sia stata accertata senza che i beni
asseritamente danneggiati fossero stati visionati
né dal consulente che aveva svolto l’ATP (che,
peraltro, non aveva riguardato il Condominio, ma
la C.T.U., il quale si era limitato a ad esprimere
un giudizio di attendibilità sulla stima
effettuata dal consulente della Basetti; col
secondo motivo (“omessa, insufficiente o
contraddittoria

motivazione

circa

un

fatto

controverso e decisivo per il giudizio in
relazione all’art. 1226 c.c.”), il ricorrente
deduce che la valutazione equitativa non avrebbe
potuto prescindere dalla prova del danno da parte
del danneggiato ed avrebbe dovuto essere
accompagnata dall’indicazione di “congrue ragioni
del processo attraverso il quale il criterio
equitativo è stato espresso”; aggiunge che il
giudice di appello ha omesso di indicare la
circostanza -pacifica- che l’attrice aveva
ricevuto dalla R.A.S. un risarcimento di £
11.500.000.
2.1. I motivi -da esaminare congiuntamentesono infondati.
Il giudice ha individuato -con scelta solo ad
esso spettante (cfr., ex multis, Cass., S.U. n.
5802/1998)- le fonti di prova da porre a
fondamento della decisione, ha insistito su “dati
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il solo locatore) né da quello che aveva compiuto

appartenenti

al

notorio

ed

alla

comune

esperienza”, per compiere valutazioni presuntive
(sui proventi ricavabili dallo studio fotografico
e sull’entità del danno provocato dall’allagamento
agli arredi e ai macchinari) che gli hanno
consentito di accertare i danni e di quantificarne
‘correttivi’ che l’hanno determinato a ridurre
l’importo stabilito dal primo giudice.
Tale

percorso motivazionale

-che

sconta

obiettive difficoltà di accertamento e
liquidazione conseguenti alla stessa natura del
pregiudizio- risulta sviluppato in modo adeguato
ed esente da vizi logici o giuridici e si sottrae,
pertanto, a censure in sede di legittimità.
Irrilevante è, infine, la circostanza che la
sentenza non abbia dato atto dell’avvenuto
pagamento di una somma da parte dell’assicurazione
del Condominio, atteso che l’importo liquidato dal
Tribunale -e poi ridotto dalla Corte- era stato
determinato previa detrazione di tale somma.
3. Il terzo motivo deduce “omessa motivazione
sulla liquidazione delle spese in primo grado
(art. 360 c. 1 n. 5)” e censura la sentenza
perché, avendo ridotto l’entità del risarcimento
liquidato dal Tribunale, non ha sottoposto “ad
analoga riduzione” anche le spese liquidate.
3.1. Anche tale motivo è infondato giacché, pur
riducendo l’importo del risarcimento riconosciuto
dal primo giudice, la Corte di Appello ha
6

l’entità e -da ultimo- ha dato conto dei criteri

dichiarato di confermare “nel resto la impugnata
sentenza”, con una pronuncia che può ben essere
intesa come implicita valutazione della
insussistenza di ragioni tali da comportare una
diversa regolamentazione delle spese del primo
grado (cfr. Cass. n. 15360/2010 e Cass. n.

P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il
ricorrente a rifondere alla controricorrente le
spese di lite, liquidate in euro 2.200,00 (di cui
euro 200,00 per esborsi), oltre rimborso spese
forfettarie e accessori di legge.
Roma, 27.2.2015

23634//2009).

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