Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12609 del 17/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 17/06/2016, (ud. 20/04/2016, dep. 17/06/2016), n.12609

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1493-2014 proposto da:

B.A.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati

DANIELA MANASSERO, LUCIA GIAMMARCO giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

TELECOM ITALIA SPA, (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, e per esso la Procuratrice Speciale,

elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE GIUSEPPE MAZZINI 113,

presso lo studio dell’avvocato NICOLA PAGNOTTA, che la rappresenta

e difende unitamente agli avvocati CESARE POZZOLI, ANGELO GIUSEPPE

CHIELLO giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 615/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

21/05/2013, depositata 1’1/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI;

udito l’Avvocato Manassero Daniela difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti e chiede l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa città che aveva accertato l’illegittimità del contratto di somministrazione intercorso tra Telecom Italia s.p.a. e B.A.C. dal 29.8.2005 al 28 febbraio 2006, ha condannato la società a corrispondere al lavoratore una indennità risarcitoria, L. n. 183 del 2010, ex art. 32, comma 5 che ha quantificato in 12 mensilità della retribuzione globale di fatto percepita oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria dal 28.2.2007 al saldo. Per la cassazione della sentenza ricorre il B. che denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5.

Resiste con controricorso la Telecom Italia s.p.a..

Tanto premesso ciò di cui si discute è l’applicazione ai contratti di somministrazione irregolare a tempo determinato disciplinati dalla L. n. 276 del 2003 della tutela risarcitoria introdotta dalla L. n. 183 del 2010, art. 32.

La censura è manifestamente infondata e deve essere rigettata alla luce della oramai consolidata giurisprudenza di questa Corte che ha affermato che l’indennità prevista dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5 (nel significato chiarito dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 13) è applicabile a qualsiasi ipotesi di ricostituzione del rapporto di lavoro avente in origine un termine illegittimo e, dunque, anche nel caso di condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore a causa della nullità di un contratto per prestazioni di lavoro temporaneo a tempo determinato, ai sensi della L. n. 196 del 1997, art. 3, comma 1, lett. a), contratto convertito in uno a tempo indeterminato tra lavoratore e utilizzatore della prestazione (cfr. Cass. nn. 1148 e 13404 del 2013).

Va sottolineata l’evidente analogia tra il lavoro temporaneo di cui alla L. n. 196 del 1997 e la somministrazione di lavoro ex D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 20 e ss., e la circostanza che, si tratta di negozi collegati nei quali la nullità del contratto fra somministratore ed utilizzatore travolge anche quello fra lavoratore e somministratore, con l’effetto finale di produrre una duplice conversione, sul piano soggettivo (D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 21, u.c.) sicchè il lavoratore è considerato a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore e non più del somministratore, e su quello oggettivo, atteso che quello che con il somministratore era sorto come contratto di lavoro a tempo determinato diventa un contratto di lavoro a tempo indeterminato con l’utilizzatore.

Tuttavia fino a quando la sentenza non accerti tale conversione, il rapporto fra utilizzatore e lavoratore finchè si è protratto de facto ha avuto caratteristiche analoghe a quelle d’un rapporto a termine, di guisa che nulla preclude il ricorso alla sanzione meramente indennitaria prevista dall’art. 32, comma 5 cit., anche perchè essa è destinata – grazie all’ampia formula adoperata dal legislatore – ai “casi di conversione del contratto a tempo determinato”.

Va altresì evidenziato che la tendenza normativa è – in linea di massima – quella di liquidare con un’indennità determinata a forfait o con un risarcimento previsto entro un tetto massimo il mancato guadagno sofferto dal lavoratore nell’arco di tempo trascorso fra l’illegittima cessazione d’un rapporto lavorativo (a cagione della nullità del termine o dell’illegittimità del licenziamento intimatogli) e il suo ripristino grazie alla sentenza del giudice: si pensi, ad esempio, alla L. n. 604 del 1966, art. 8, all’art. 18 Stat.

nuovo testo come modificato ex lege n. 92 del 2012 (che riserva solo a pochi casi la tutela reintegratoria piena con attribuzione di tutte le retribuzioni maturate medio tempore), e, appunto, alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5 (cfr. in termini Cass. n. 18046 del 2014 e più recentemente Cass. n. 8583 del 2015 e n. 26039 del 2015).

Non osta alla soluzione accolta la sentenza della CGUE 11.4.13, Della Rocca, emessa in sede di rinvio pregiudiziale, che ha escluso che la direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato si applichi anche al contratto a tempo determinato che si accompagni ad un contratto interinale. Invero, dall’esame della motivazione emerge che tale inapplicabilità deriva solo dal tenore del preambolo dell’accordo quadro e dall’esistenza di altra più specifica regolamentazione (la direttiva 2008/104) per il contratto a termine che si accompagni ad un contratto interinale o di somministrazione e non già da una ritenuta sua incompatibilità ontologica, a tutti gli effetti, con un puro e semplice contratto a tempo determinato: d’altronde, quand’anche la CGUE avesse asserito il contrario, ciò non avrebbe vincolato il giudice dello Stato membro, non conseguendo all’inapplicabilità della direttiva 1999/70/CE –

quasi fosse un naturale precipitato – una sorta di rivisitazione dei concetti propri d’un dato ordinamento, compito estraneo a quelli della Corte di Lussemburgo, cui spetta l’interpretazione del diritto dell’Unione e non di quello nazionale (cfr. Cass. n. 18046 del 2014 cit.).

Inoltre è ormai consolidata giurisprudenza della Cassazione che la L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5 si applica anche ai processi in corso, compresi i giudizi di legittimità, sempre che sul relativo capo di decisione non si sia già formato il giudicato (cfr. tra le tante Cass. 3.1.11 n. 65; Cass. 4.1.11 n. 80; Cass. 2.2.11 n. 2452).

Per tutto quanto sopra considerato il ricorso, manifestamente infondato, deve essere rigettato con ordinanza in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il recente consolidamento della giurisprudenza di legittimità giustifica la compensazione delle spese del giudizio.

La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n. 22035/2014).

PQM

La Corte, rigetta il ricorso.

Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del cit. D.P.R., art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2016

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