Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12609 del 09/06/2011

Cassazione civile sez. I, 09/06/2011, (ud. 26/01/2011, dep. 09/06/2011), n.12609

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

N.L., elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle

Milizie 1, presso gli avvocati SPINOSO Antonino e Simona Napolitani,

rappresentata e difesa dall’avv. Domenico Polimeni per procura in

atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;

– intimato –

avverso il decreto della Corte di appello di Catanzaro in data 21

febbraio 2008, nel procedimento n. 619/07 R.E.R.;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio in

data 26 gennaio 2011 dal relatore, Cons. Dott. Stefano Schirò;

udito il difensore del ricorrente, avv. Domenico Polimeni, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore

generale, Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso come da relazione in

atti;

LA CORTE:

Fatto

FATTO E DIRITTO

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti:

“il Consigliere relatore, letti gli atti depositati;

ritenuto che:

1. N.L. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di sei motivi, avverso il decreto della Corte di appello di Catanzaro in data 21 febbraio 2008 in materia di equa riparazione della L. n. 89 del 2001, ex art. 2;

1.1. il Ministro della Giustizia ha depositato atto di costituzione;

Osserva:

2. la ricorrente lamenta che:

– la Corte di merito ha determinato in cinque anni la complessiva durata ragionevole dei giudizi di primo e secondo grado, con vizio di motivazione e senza tener conto della natura lavoristica della controversia, che avrebbe imposto una durata ragionevole in misura inferiore (primo e quinto motivo);

– l’equo indennizzo è stato stabilito nella misura di mille euro per ciascun anno di ritardo, senza tener conto della natura lavoristica della controversia che avrebbe dovuto comportare una liquidazione nella misura di duemila euro per anno (secondo motivo);

– la Corte di merito ha detratto dal periodo di durata non ragionevole tutti i rinvii di udienza richiesti a istanza di parte, senza tener conto della eccessiva lunghezza dei rinvii disposti dal giudice (terzo motivo);

– malgrado l’accoglimento del ricorso, è stata disposta la compensazione delle spese avuto riguardo alla condotta processuale del Ministero resistente, ma senza motivare in ordine alle ragioni per le quali tale condotta costituirebbe giusto motivo ai fini della compensazione (quarto e sesto motivo);

2.1. il primo e il quinto motivo appaiono manifestamente infondati;

infatti la decisione, assunta nel caso di specie, dalla Corte territoriale di stabilire in cinque anni (tre anni per il primo grado e due per il secondo) la durata ragionevole del doppio grado del giudizio di merito è conforme ai parametri cronologici elaborati al riguardo dalla Corte europea – secondo i quali la durata ragionevole del processo va calcolata, di regola, in tre anni per il primo grado, in due anni per il secondo e in un anno per ciascuna fase successiva (cfr. Cass. 2004/3143; 2004/4207; 2005/8600) – sulla base di un ragionevole criterio di valutazione, che ha tenuto conto della natura assistenziale della controversia, considerata nella specie causa di ordinaria complessità; tale criterio resiste alle infondate critiche della ricorrente, considerato altresì che, attesa la natura ordinatoria dei termini previsti dal codice di rito per la trattazione delle controversie di lavoro e di previdenza e assistenza, la violazione del principio della ragionevole durata del processo non può discendere in modo automatico dall’accertata inosservanza dei termini medesimi, dovendo in ogni caso il giudice della riparazione procedere a tale valutazione alla luce degli elementi previsti dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 (Cass. 2004/6856;

2005/19204; 2005/19352);

– il secondo motivo appare manifestamente infondato in quanto la liquidazione dell’indennizzo stabilita dalla Corte di appello nella misura di mille Euro per ogni anno di durata non ragionevole non si discosta in misura irragionevole da quella applicata in casi simili da questa Corte, sulla scorta dei principi fissati dalla giurisprudenza della CEDU, considerato comunque che, in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, l’inclusione delle cause di lavoro e di quelle previdenziali nel novero di quelle per le quali la Corte EDU ha ritenuto che la liquidazione dell’indennizzo per il danno non patrimoniale possa giungere fino a 2000,00 Euro per anno, in ragione della particolare importanza della controversia, non significa che dette cause debbano necessariamente considerarsi particolarmente importanti, con la conseguente automatica liquidazione del predetto maggior indennizzo, potendo il giudice di merito tener conto della particolare incidenza del ritardo sulla situazione delle parti, che la natura giuslavoristica della controversia comporta, nell’ambito della valutazione concernente la liquidazione del danno, senza che ciò comporti uno specifico obbligo di motivazione al riguardo, nel senso che il mancato riconoscimento del maggior indennizzo si traduce nell’implicita esclusione della particolare rilevanza della controversia (Cass. 2009/17684);

– il terzo motivo appare manifestamente fondato, in quanto, ai fini dell’accertamento della durata ragionevole del processo, a fronte di una cospicua serie di differimenti chiesti dalla parte, o non opposti, e disposti dal giudice istnittore, si deve distinguere, come impone la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2, tra tempi addebitabili alle parti e tempi addebitabili allo Stato per la loro evidente irragionevolezza e pertanto, salvo che sia motivatamente evidenziata una vera e propria strategia dilatoria di parte, idonea ad impedire l’esercizio dei poteri di direzione del processo, propri del giudice istruttore, è necessario individuare la durata irragionevole comunque ascrivibile allo Stato, ferma restando la possibilità che la frequenza ed ingiustificatezza delle istanze di differimento incidano sulla valutazione del patema indotto dalla durata e conseguentemente sulla misura dell’indennizzo da riconoscere (Cass. 2008/1715; 2010/11307); – restano assorbiti il quarto e il sesto motivo, dovendosi comunque procedere ad una nuova liquidazione delle spese del giudizio di merito in conseguenza dell’accoglimento del ricorso in ordine alla censura di cui al terzo motivo;

3. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi formulatasi ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che lai ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio, rilevato che anche il secondo motivo resta assorbito dall’accoglimento del terzo motivo, dovendosi comunque, in sede di decisione sul merito provvederà, dopo la determinazione del periodo di durata non ragionevole del giudizio, ad una nuova liquidazione dell’equo indennizzo, ha condiviso le ulteriori considerazioni esposte nella relazione in atti, non inficiate dalle argomentazioni difensive svolte nella memoria della ricorrente, che non forniscono elementi di giudizio che non siano stati già valutati nella relazione in atti o che comunque inducano a differenti conclusioni;

ritenuto pertanto che, in base alle considerazioni che precedono, devono essere rigettati il primo e il quinto motivo, mentre va accolto il terzo motivo, restando assorbiti il secondo, il quarto e il sesto motivo, con conseguentemente annullamento del decreto impugnato in ordine alla censura accolta, e che, essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere rinviata, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 1, e art. 384 c.p.c., comma 2, ad altro giudice, che si individua nella Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione, che esaminerà nuovamente il ricorso per equa riparazione alla luce del principio enunciato nella relazione in precedenza riportata con riferimento al terzo motivo di censura e provvederà anche a regolare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigettai primo e il quinto motivo. Accoglie il terzo motivo, assorbito il secondo, il quarto e il sesto. Cassa il decreto impugnato in ordine alla censura accolta e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Catanzaro in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA