Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12608 del 24/05/2010

Cassazione civile sez. II, 24/05/2010, (ud. 20/01/2010, dep. 24/05/2010), n.12608

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. ODDO Massimo – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.N. – (OMISSIS), rappresentato e difeso da se

medesimo ex art. 86 c.p.c. elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

MORIN COSTANTINO 45, presso lo studio dell’avvocato TOSCANO GIUSEPPE;

– ricorrente –

contro

N.E. – (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI GRACCHI 6, presso lo studio dell’avvocato MIANI

GIUSEPPE, rappresentata e difesa dagli avvocati SOLENNI GIULIANO,

MIANI CALABRESE TIZIANA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1452/2004 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 23/08/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/01/2010 dal Consigliere Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

udito l’Avvocato TOSCANO Giuseppe, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato C.N., difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato SALENNI Giuliano, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con atto di citazione notificato in data 13.5.1997, l’avv. C.N. conveniva in giudizio la sig.ra N.E. per sentirla condannare al pagamento, in suo favore, della somma di L. 15.915.458 o in quella diversa somma che fosse risultata in corso di causa a titolo di competenze professionali per attività giudiziale e stragiudiziale svolta dal professionista in favore della convenuta. Al riguardo precisava di aver assistito la convenuta in una sua questione relativa alla cancellazione della registrazione dell’abilitazione ottenuta come ottico presso la scuola Calvi, per la quale si prospettava un’azione in sede amministrativa ed una per risarcimento danni in sede civile. Era stata proposta azione in sede amministrativa (in due gradi) e svolta attività stragiudiziale in sede civile. L’importo pagato dalla convenuta (L. 9.000.000) risultava inferiore a quanto richiesto per le prestazioni svolte, dettagliate nella parcella, vistata dal locale Consiglio dell’Ordine.

La convenuta contestava di aver conferito incarichi in materia civile e deduceva di aver pagato quanto convenuto.

Espletata l’istruttoria testimoniale, il Tribunale di Verona con sentenza n. 80 del 2001, rigettava la domanda.

2. – Il professionista proponeva appello, lamentando la erronea valutazione delle risultanze istruttorie. La Corte di Appello confermava la sentenza impugnata con condanna alla rifusione delle ulteriori spese di giudizio. In particolare, la Corte territoriale osservava che era mancata la prova rigorosa, che incombeva al creditore, di aver svolto, come sostenuto, attività extragiudiziali civili “utili per la cliente, che non potevano essere comprese nella tariffa per le prestazioni giudiziali”. Al riguardo non era sufficiente aver aperto due fascicoli diversi all’interno dell’ufficio, nè aver svolto visure camerali, utili anche per la pratica amministrativa. Osservava inoltre la Corte che la somma versata era risultata congrua per l’attività svolta e nella sostanza preventivamente concordata, come confermato dai testi escussi.

3. Avverso tale sentenza l’avvocato C. ricorre in Cassazione articolando tre motivi.

4. Resiste con controricorso la parte intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I motivi del ricorso.

1.1 – Col primo motivo di ricorso si deduce: “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.M. n. 127 del 2004, art. 2; omessa o insufficiente motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

1.2 – Col secondo motivo di ricorso si deduce: “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 113 e 116 c.p.c,; omessa o insufficiente motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”. Il ricorrente lamenta che il giudice d’appello ha privilegiato la versione fornita dai testi N. e M., che avrebbero avuto un interesse in causa e per ciò non avrebbero potuto essere considerati attendibili.

1.3 – Col terzo motivo di ricorso si deduce: “Contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”. Si lamenta che la sentenza della corte di Appello sarebbe “viziata per contraddittorietà della motivazione nella parte in cui afferma che il ricorrente non avrebbe sufficientemente provato l’attività svolta e ritiene congrua la somma di L. 9.000.000 versata dalla signora N.”.

2. Il ricorso è infondato e va respinto.

Appare opportuno richiamare, in primo luogo, in dettaglio la motivazione della sentenza impugnata con riferimento ai tre motivi di ricorso.

La sentenza della Corte d’appello, quanto alla presenza di due mandati (uno per valutare la possibilità di agire davanti al giudice ordinario per il risarcimento e l’altro per seguire la via amministrativa, come sostenuto dall’odierno ricorrente) chiarisce che sulla base delle prove in atti vi era stato un unico incarico iniziale, avendo la cliente esposto al professionista quale fosse il problema incontrato e le quali le sue aspettative concrete. Secondo la Corte “Spetta al professionista – una volta che il cliente gli ha esposto i fatti e una volta che sono stati acquisiti i documenti indispensabili per dare al cliente un’assistenza specifica e qualificata – decidere se adire il giudice ordinario o quell’amministrativo od entrambi per meglio tutelare il cliente; ma per il cliente, quel che conta e la tutela, giudiziale o stragi uditale essa sia, e l’attività stragiudiziale – se già trova compenso nella tariffa per prestazioni giudiziali – non può essere remunerata a parte” (pagina 4 della sentenza d’appello). La Corte d’appello ha poi osservato che avendo il professionista optato per la sola via amministrativa (anche d’accordo col cliente) la somma di due milioni versata in acconto doveva essere imputata al ricorso al Tar.

La Corte d’appello ha poi ritenuto che in tale situazione spettava al professionista dimostrare di aver svolto attività stragiudiziali civili utili alla cliente che non potevano poi essere comprese nella tariffa per le prestazioni giudiziali, ulteriormente osservando al riguardo che delle attività indicate come svolte era irrilevante quella di apertura di due pratiche diverse, mentre le visure camerali potevano essere utilizzabili anche per la pratica amministrativa.

Inoltre la Corte territoriale, nel ricostruire la complessiva vicenda sulla base della valutazione dei testi e del mancato interpello dell’avvocato, valutabile ai sensi dell’art. 232 c.p.c., riteneva provato che prima di proporre l’appello al Consiglio di Stato la cliente aveva chiesto un’indicazione in ordine al possibile esborso economico, che era stato fornito in circa quattro milioni, compenso che lo stesso avvocato in definitiva aveva ritenuto congruo.

2.1 Quanto al primo motivo, il ricorrente lamenta che la Corte territoriale avrebbe errato nell’escludere la remunerazione per non aver la N. conferito due distinti mandati. Si trattava invece di due giudizi autonomi, l’azione amministrativa essendo rivolta, a breve termine, ad ottenere la sospensione e l’annullamento del provvedimento di cancellazione della registrazione del titolo di abilitazione ed essendo, invece, rivolta l’azione civile, nel lungo periodo, a far accertare e dichiarare la responsabilità della scuola presso la quale la sua cliente aveva conseguito il diploma. L’aver abbandonato l’azione civile non era conseguenza della sua “strumentalità rispetto al giudizio amministrativo”, ma era dipeso esclusivamente dalla situazione patrimoniale della scuola, che avrebbe reso del tutto infruttuosa l’azione civile.

Inoltre, dalla documentazione prodotta risultava che era stata aperta una pratica contro la scuola con lo svolgimento di specifiche attività (visure camerali, certificato di residenza, richiesta di danni), attività non strumentali rispetto al giudizio amministrativo e per le quali era stata emessa specifica fattura. La Corte territoriale aveva errato nel ritenere le due azioni (quella civile e quella amministrativa) come alternative tra di loro e quella civile, poi abbandonata nella fase stragiudiziale, come strumentale rispetto al giudizio amministrativo.

Il motivo è infondato. Non sussiste la denunciata violazione di legge, posto che la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione della norma di cui viene denunciata la violazione, avendo ritenuto, sulla base del complessivo quadro probatorio, che nel caso in questione il mandato era stato unico, essendo chiara l’esigenza della cliente, che intendeva tutelare il suo diritto con riferimento alla abilitazione ottenuta presso la Scuola, essendo l’azione nei riguardi di quest’ultima per risarcimento danni evidentemente e logicamente subordinata all’esito del giudizio amministrativo. Di conseguenza, del tutto correttamente la Corte territoriale, una volta concluso che mancava la prova dello specifico mandato per l’azione civile, ha fatto corretta applicazione del D.M. n. 127 del 2004, art. 2.

Nè sussiste il denunciato vizio di motivazione, avendo invece la Corte adeguatamente chiarito il percorso logico seguito per giungere alla conclusione che vi era stato un unico mandato. Il ricorrente in definitiva prospetta una propria ricostruzione della vicenda e offre una propria interpretazione del materiale probatorio, diversamente e correttamente valutato dalla Corte, non essendo evidentemente sufficiente, per provare uno specifico incarico l’aver emesso fattura (attività questa riferibile solo al professionista), l’aver aperto una pratica all’interno dello studio (anche questa scelta autonoma del professionista) e l’aver effettuato qualche visura, attività questa di per sè non univocamente valutabile, come invece pretende il ricorrente.

2.2 – Quanto al secondo motivo, il ricorrente deduce che l’impugnata sentenza “era stata emessa in violazione del principio di imparzialità di giudizio del giudice”, con violazione dell’art. 113 c.p.c., per avere il giudice “immotivatamente fondato la sua decisione solo ed esclusivamente sulle dichiarazioni rese dai signori N. (padre della convenuta) e M. (consulente commerciale fiscale della società della convenuta) … testi che avevano interesse del giudizio e quindi … inattendibili”. Sul punto mancava ogni motivazione. Inoltre, i giudici del merito non avevano considerato che l’odierna intimata non aveva mai contestato nè l’attività svolta, nè gli onorari applicati. Sicchè in assenza di contestazione, il pagamento di L. nove milioni rendeva “incontrovertibile il fatto stesso dello svolgimento di tale attività e, dunque, il diritto del professionista al compenso”. La motivazione nel suo complesso, infine, presentava “un’obiettiva deficienti del criterio logico che ha condotto il giudice del merito alla formazione del suo convincimento”. Anche tale motivo è infondato.

Contrariamente a quanto afferma il ricorrente, la Corte territoriale, quanto alla valutazione dei testi, ha specificamente motivato affermando che: “l’appellante non era riuscito a scalfire la credibilità soggettiva dei testi assunti, nè quella oggetti va, non riuscendo ad evidenziare alcun specifico riconoscibile elemento atto a rendere fondato il sospetto (meramente soggettivo) che i testi di controparte abbiano scientemente riferito circostanze non attendibili. Di più: neanche i propri testi hanno riferito circostanze incompatibili con quanto dichiarato dai testi della N.”, concludendo il suo ragionamento in ordine alla valutazione del complessivo quadro probatorio, affermando che appariva più credibile la versione dell’appellata (confermata dai testi) secondo la quale ella avrebbe inteso conoscere l’importo globale della spesa da sostenere prima di proporre l’appello, avendo ottenuto la relativa risposta nella indicativa cifra di quattro milioni, piuttosto che quella, prospettata da professionista, secondo la quale la cliente avrebbe deciso di andare avanti sulla strada giudiziale senza neanche informarsi sui costi.

La Corte territoriale fornisce una adeguata e completa motivazione in ordine alla attendibilità dei testi, a fronte della quale le doglianze oggi proposte appaiono generiche e comunque non in grado di scalfire le conclusioni raggiunte.

Le ulteriori censure in ordine alla mancata contestazione dell’attività svolta e degli onorari applicati introducono argomenti che non risultano trattati dalla sentenza impugnata nei termini indicati. In ogni caso l’odierna prospettazione, che pare presentare anche profili di novità, risulta superata dalla valutazione complessiva che della vicenda fornisce la Corte territoriale e sopra riportata.

2.3 – E’ infondato anche l’ultimo motivo. Il ricorrente fonda il motivo sulla contraddittorietà della motivazione con riguardo alla mancata prova fornita sull’attività svolta e al conseguente riconoscimento della sola somma di L. nove milioni, pur avendo egli documentato tutte le voci che giustificavano un compenso maggiore. Al riguardo basta osservare che la Corte territoriale ha respinto le domande dell’avv. C. sotto il profilo indicato nel motivo, perchè ha ritenuto intervenuto un accordo di massima tra le parti circa il compenso complessivo spettante all’avvocato.

3. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 1.200,00 Euro per onorari e 200,00 Euro per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 20 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA