Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12607 del 24/05/2010

Cassazione civile sez. II, 24/05/2010, (ud. 14/01/2010, dep. 24/05/2010), n.12607

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.A. (OMISSIS), quale vedova ed erede di T.

G. (deceduto), elettivamente domiciliata in VIA DELL’AMBA ARADAM

22 INT. 1, presso lo studio dell’avvocato MARZIONI CARLO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FUGAZZA MARCO;

– ricorrente –

contro

Z.H., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PASUBIO 4,

presso lo studio dell’avvocato DE SANCTIS MANGELLI SIMONETTA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DE FALCO ROBERTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1904/2004 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 29/06/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/01/2010 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito l’Avvocato MARZIONI Carlo, difensore della ricorrente che ha

chiesto accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato D’ERRICO Carlo, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato DE SANTIS MANGELLI Simonetta, difensore del resistente

che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del primo

motivo, accoglimento del 2^ motivo di ricorso con assorbimento degli

altri motivi; ex art. 384 c.p.c., rigetto del merito dell’opposizione

Z.H.. Condanna del medesimo al rimborso delle spese

dell’intero giudizio.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Z.H. ( H.) proponeva opposizione L. n. 346 del 1976, ex art. 3, comma 5, avverso il decreto, con il quale il Pretore di Como aveva dichiarato che il terreno censito al N.C.E.U. del Comune di Campione d’Italia alla partita (OMISSIS), foglio (OMISSIS), mappale n. (OMISSIS) era di proprietà di T.G. per intervenuta usucapione, chiedendo l’annullamento e/o la riforma del provvedimento, nonchè la declaratoria che egli era proprietario esclusivo dell’immobile in quanto da lui acquistato nel 1964.

L’opponente assumeva la insussistenza dei presupposti di legge ai fini della emissione dei decreto in oggetto e del riconoscimento dell’acquisto della proprietà per mancata prova dei requisiti del possesso ad usucapionem ex art. 1159 bis cod. civ..

Costituitosi, l’opposto chiedeva la conferma del decreto in oggetto.

In esito all’istruttoria orale, con sentenza in data 27 aprile 2001 il Tribunale respingeva le domande proposte dall’opponente, condannandolo al rimborso delle spese del giudizio.

Secondo il primo giudice il T. aveva offerto la prova del possesso del terreno de quo trasformandolo in un giardino curato, abbellito con fiori e piante e in ogni caso, anche ove non fossero stati sussistenti i requisiti voluti dall’art. 1159 bis cod. civ., era comunque maturata l’usucapione ordinaria di cui all’art. 1158 cod. civ..

Con sentenza dep. il 29 giugno 2004 la Corte di appello di Milano, in riforma della decisione impugnata dallo Z., revocava il decreto pretorile, dichiarando il predetto proprietario del terreno de quo.

Dopo avere rilevato che è ammissibile in grado di appello la contestazione della rusticità del fondo, non avendo essa ad oggetto un’eccezione non rilevabile d’ufficio, i giudici di gravame ritenevano che non sussistevano i requisiti prescritti dall’art. 1159 bis cod. civ., tenuto conto che il terreno de quo era stato trasformato in giardino e non era quindi utilizzato per la coltivazione; quindi rilevavano che erroneamente il giudice di primo grado aveva accolto la domanda di usucapione ordinaria, proposta per la prima volta in sede di gravame, tenuto conto che tale domanda è fondata su una causa petendi diversa e richiede presupposti diversi rispetto a quella relativa all’usucapione abbreviata, anche in considerazione della peculiarità dell’istituto dell’usucapione di cui all’art. 1159 bis citato e della natura del relativo procedimento.

Avverso tale decisione propone ricorso per Cassazione C. A., vedova ed erede di T.G. nelle more deceduto, sulla base di quattro motivi illustrati da memoria.

Resiste con controricorso l’intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente, lamentando violazione art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 345 cod. proc. civ., censura la decisione gravata che aveva apoditticamente affermato che l’eccezione circa la rusticità del fondo può essere sollevata anche in grado di appello, quando tale affermazione è in contrasto con quanto previsto dal citato art. 345 citato, che fa divieto di proporre nuove eccezioni non rilevabili d’ufficio.

Il motivo è infondato.

La deduzione circa la natura del fondo – privo dei caratteri necessari per l’acquisto dell’usucapione di cui all’art. 1159 bis cod. civ.- integra una difesa volta alla contestazione del fatto costitutivo del diritto azionato, la cui esistenza rientra nell’ oggetto dell’indagine demandata al giudice di merito e, come tale, non rientra fra le eccezioni riservate alla parte che non è possibile sollevare per la prima volta in grado di appello. Con il secondo motivo la ricorrente, lamentando violazione art. 360 cod. proc. civ., n. 3, in relazione all’art. 1159 bis cod. civ., censura la sentenza impugnata che avrebbe dato un interpretazione restrittiva della nozione di rusticità, quando nella specie il T. aveva trasformato il terreno piantumandolo con alberi da frutta la cui abbondante produzione aveva destinato principalmente a soddisfare bisogni familiari e, per l’eccedenza, alla vendita a terzi.

Il motivo è infondato.

La sentenza ha escluso che il fondo de quo fosse utilizzato principalmente per la coltivazione, evidenziando che, anche dai capitoli di prova al riguardo articolati, era confermata la circostanza che l’immobile era divenuto un giardino e che parte dei frutti e dei fiori delle coltivazioni era destinati ad attività commerciale.

Coerentemente con tali accertamenti di fatto – incensurabili in sede di legittimità- i Giudici hanno correttamente escluso la sussistenza nella specie dei requisiti previsti dall’art. 1159 bis cod. civ., atteso che la L. n. 346 del 1976, che ha introdotto l’usucapione speciale, ha la finalità di sviluppare e salvaguardare il lavoro agricolo: pertanto, condizione necessaria per l’applicazione di tale ipotesi di usucapione è la concreta destinazione all’attività agricola del fondo rustico che , come si è detto, nella specie è stata esclusa.

Con il terzo motivo la ricorrente, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 cod. proc. civ., n. 5), censura la sentenza impugnata laddove aveva laconicamente ritenuto inammissibile la domanda di usucapione ordinaria, senza avere chiarito se non avesse condiviso l’orientamento della Suprema Corte in ordine al regime processuale dei diritti autodeterminati, che era stato invocato dal T., il quale nel giudizio di gravame aveva proposto domanda subordinata di usucapione ordinaria, ovvero se tali principi non fossero applicabili al caso di specie.

Il motivo è innanzitutto ammissibile.

Occorre al riguardo considerare che, seppure la censura fa riferimento al vizio di motivazione di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, che è configurabile con riferimento all’accertamento dei fatti riservati all’indagine del giudice di merito e che sono censurabili in sede di legittimità sotto il profilo della denuncia della correttezza dell’iter logico – giuridico del provvedimento impugnato (la S.U. non può in tal caso esaminare gli atti del processo), la doglianza nella sostanza – alla stregua del complessivo contenuto del motivo e delle ragioni esposte – deduce un error in procedendo (art. 360 cod. proc. civ., n. 4), lamentando che la Corte di appello aveva ritenuto domanda nuova, rispetto a quella originariamente proposta, e diversa – perchè basata su differenti presupposti – la domanda di usucapione ordinaria. In considerazione della natura (processuale) del vizio denunciato la Cassazione, che in tal caso è anche giudice del fatto, ha diretto accesso agli atti del procedimento. Ciò posto, la censura è fondata.

La sentenza ha erroneamente ritenuto che la domanda di usucapione ordinaria, proposta per la prima volta in sede di gravame, era stata “erroneamente prospettata dal primo giudice” ed era fondata su causa petendi e su presupposti di fatto diversi, attesa anche la peculiarità dell’istituto dell’usucapione speciale e dello speciale procedimento al riguardo previsto.

Al riguardo, deve ritenersi che non incorre nel vizio di extrapetizione il giudice che adito con la domanda diretta all’acquisto per usucapione abbreviata di cui all’art. 1159 cod. civ., accolga la domanda di usucapione ordinaria nè può ritenersi quest’ultima inammissibile allorchè sia proposta per la prima volta in sede di appello, qualora il decorso del più ampio termine sia stato oggetto di specifiche allegazioni e di prove ufficialmente introdotte in causa: al riguardo va, infatti, ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la proprietà’ e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei diritti “autodeterminatì”, individuati in base alla sola indicazione del loro contenuto, rappresentato dal bene che ne forma l’oggetto, sicchè nelle azioni ad essi relative (a differenza delle azioni accordate a tutela dei diritti di credito) la “causa petendi” si identifica con i diritti stessi e non con il titolo che ne costituisce la fonte, per cui l’avere dedotto a fondamento della domanda un diverso titolo non comporta la mutatio libelli.

Nella specie va rilevato che sin dal ricorso per usucapione il T. aveva dedotto di avere posseduto in via esclusiva il fondo de quo uti dominus ininterrottamente da quasi 26 anni, provvedendo alla bonifica, alla manutenzione e alla coltivazione del terreno: in tal modo aveva allegato circostanze tali da estendere il tema di indagine anche all’usucapione ordinaria, mentre che queste poi fossero in concreto idonee o meno a maturare l’acquisto concerne il merito,cioè la fondatezza o meno della pretesa azionata..

D’altra parte, va considerato che il procedimento ex Lege 10 maggio 1976, n. 346, riproduce lo schema predisposto in materia di decreto ingiuntivo e le opposizioni previstevi, al pari di quella ex art. 645 cod. proc. civ., danno luogo ad un giudizio ordinario a cognizione piena che sostituisce l’originario procedimento introdotto nelle forme speciali ed è disciplinato dalle regole generali (Cass. 8789/200).

Il quarto motivo con cui si censura la statuizione relativa al regolamento delle spese processuali, è assorbito dall’accoglimento del terzo.

La sentenza va cassata in relazione al terzo motivo, con rinvio,anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

P.Q.M.

Accoglie il terzo motivo del ricorso rigetta il primo e il secondo assorbito il quarto cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA