Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12607 del 22/05/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12607 Anno 2018
Presidente: FRASCA RAFFAELE
Relatore: DE STEFANO FRANCO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8004/2017 R.G. proposto da
CALZETTERIA SPRINT SRL, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARNO 6,
presso lo studio dell’avvocato ROSARIO MANNINO, rappresentata e

difesa dall’avvocato FLAVIO DE ZORZI;
– ricorrente contro
GARBIN FERNANDO, GARBIN CARLO, in difetto di elezione di
domicilio in Roma per legge domiciliati ivi, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato FEDERICA
SANTINON;
– controricorrenti contro

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Data pubblicazione: 22/05/2018

GARBIN LIVIO, GARBIN LUISA, GARBIN LUCIANA, BURIGHEL
MARCO;
– intimati avverso la sentenza n. 327/2017 della CORTE D’APPELLO di
VENEZIA, depositata il 14/02/2017;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

rilevato che:

la Calzetteria Sprint srl, già locataria di un immobile destinato
ad uso non abitativo, ricorre, affidandosi ad un motivo con atto
notificato a partire dal 27/03/2017, per la cassazione della
sentenza n. 327 del 14/02/2017 della Corte di appello di Venezia,
con cui, per quel che in questa sede ancora rileva ed in riforma
della sentenza di primo grado del Tribunale di Venezia – sez. dist.
di Dolo, è stata rigettata la sua domanda di condanna dei
comproprietari eredi Garbin alla corresponsione dell’indennità
prevista dall’art. 34 legge 27 luglio 1978, n. 392, raddoppiata per
essere stata concessa in locazione l’unità immobiliare per attività
commerciale analoga: e tanto sul presupposto che la disdetta
tardivamente inviata il 17/12/2004 per la scadenza contrattuale del
30/11/2005 non poteva valere per la prima successiva del
30/11/2011 in difetto di una manifestazione di volontà espressa o
tacita del locatore di avvalersene, così qualificando la cessazione
della locazione, imputata dalla locataria appunto a quella disdetta,
ad un recesso volontario, in quanto tale preclusivo del diritto
all’indennità;
al ricorso resistono soltanto Fernando e Carlo Garbin;
è formulata proposta di definizione – per manifesta fondatezza
– in camera di consiglio ai sensi del primo comma dell’art. 380-bis
cod. proc. civ., come modificato dal comma 1, lett. e), dell’art. 1bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla I. 25 ottobre
2016, n. 197;
Ric. 2017 n. 08004 sez. M3 – ud. 01-03-2018
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del dì 01/03/2018 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO;

la ricorrente deposita memoria ai sensi del secondo comma,
ultima parte, del medesimo art. 380-bis;
considerato che:
la ricorrente si duole di «violazione e falsa applicazione di
norme di diritto con particolare riferimento agli articoli 28 e 34
della legge n. 392/1978 e 1334 c.c.», contestando la ritenuta
irrilevanza della disdetta intempestiva per la scadenza

manifestazione di volontà del locatore di avvalersene;
è manifestamente infondata l’interpretazione della corte
lagunare sulla presunta limitazione della consolidata giurisprudenza
di questa Corte in tema di riferibilità automatica della disdetta
intempestiva per la prima scadenza contrattuale utile
immediatamente successiva, pure ivi richiamata (Cass.
30/05/2008, n. 14486; Cass. 19/02/2013, n. 4023; Cass.
15/04/2011, n. 8729), ai soli casi in cui vi sia stata anche una
successiva manifestazione espressa della volontà del locatore di
avvalersene appunto per detta scadenza successiva;
a prescindere dalle singole fattispecie in cui quel principio è
stato affermato, è al contrario indispensabile che vi sia
un’espressa, esplicita, univoca e chiara manifestazione di volontà
del locatore di addivenire ad un nuovo contratto per neutralizzare
l’effetto della precedente disdetta, che ha comportato la cessazione
della locazione sia pure per la più lontana scadenza prima
successiva a quella cui immediatamente – ma tardivamente – si
riferiva: e tanto in applicazione dei consolidati principi
sull’irrilevanza delle condotte meramente inerti al fine di qualificare
come rinnovato il contratto dopo l’intimazione di una disdetta pur
sempre valida, come elaborata da questa Corte (Cass. 22/02/1985,
n. 1590; Cass. 29/01/1991, n. 888; Cass. 12/04/1995, n. 4174;
Cass. 13/11/1996, n. 9917; Cass. 02/12/1996, n. 10706; Cass.
09/07/1999, n. 7210; Cass. 05/11/1999, n. 12334; Cass.

Ric. 2017 n. 08004 sez. M3 – ud. 01-03-2018
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immediatamente successiva in difetto di una positiva ed esplicita

18/07/2002, n. 10402; Cass. 16/12/2005, n. 27731; Cass.
20/10/2014, n. 22234);
pertanto, l’inerzia dei locatori, quand’anche protratta, non
cessa di essere tale e quindi non cessa di non essere significativa e,
soprattutto, non lo è di certo la mancanza di un’espressa (esplicita,
univoca e chiara) nuova manifestazione di volersi avvalere della
precedente disdetta, avendo questa operato ex se

senza bisogno

cessare il contratto per la prima scadenza utile immediatamente
successiva;
sarebbe allora stata necessaria, per neutralizzare questo
effetto, una positiva espressa (esplicita, univoca e chiara, diversa
dalla mera e neutra percezione del canone) manifestazione di
volontà delle parti nel senso di rinnovare il contratto ormai già
scaduto, non bastando la mera inerzia o altra serie di condotte
neutre e non significative delle parti a fare ritenere necessaria la
reiterazione della manifestazione di volontà originaria (tanto
integrando la vanificazione della tradizionalmente ammessa
efficacia immediata della dichiarazione unilaterale in cui si
sostanzia appunto la disdetta);
ne segue che il rilascio dell’immobile da parte della locataria
non è da imputarsi ad una unilaterale iniziativa di quest’ultima, ma
va definito come dipendente dalla valida disdetta per la prima
scadenza per la quale essa doveva intendersi come tempestiva;
la gravata sentenza va quindi cassata, in applicazione del
seguente principio di diritto: «la disdetta, da parte del locatore, del
contratto di locazione che sia intempestiva per la scadenza
contrattuale ivi indicata produce validamente e da subito l’effetto di
fare cessare il contratto alla scadenza immediatamente successiva;
pertanto, da un lato non elide tale effetto la mera inerzia del
locatore, successiva alla scadenza per la quale la disdetta era
intempestiva e quand’anche accompagnata dalla mera protrazione
della percezione del canone, né, dall’altro lato, per potersene egli
Ric. 2017 n. 08004 sez. M3 – ud. 01-03-2018
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cioè di alcuna altra circostanza o condotta ulteriori – l’effetto di fare

valere gli necessita un’esplicita manifestazione di volontà in tal
senso; ne consegue che il locatario che rilasci l’immobile alla
scadenza successiva a quella per la quale era stata tardivamente
intimata la disdetta non può dirsi, ai fini dell’esclusione del suo
diritto all’indennità di avviamento commerciale, avere rilasciato
l’immobile per iniziativa unilaterale sua propria ovvero spontanea,
ma appunto in dipendenza della disdetta validamente intimata per

il giudice del rinvio, individuato nella stessa corte lagunare, ma
in diversa composizione, riesaminerà gli appelli delle parti alla
stregua del detto principio di diritto, provvedendo poi a regolare
anche le spese del giudizio di legittimità;
infine, va dato atto – per essere stato accolto il ricorso – della
non sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 13
comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito
dall’art. 1, comma 17, della I. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di
contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il
caso di reiezione integrale, in rito o nel merito;
p. q. m.
accoglie il ricorso; cassa la gravata sentenza e rinvia alla Corte
di appello di Venezia, in diversa composizione, cui demanda di
provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

la scadenza successiva»;

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