Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12607 del 18/06/2015
Civile Ord. Sez. 3 Num. 12607 Anno 2015
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: SESTINI DANILO
ORDINANZA
sul ricorso 26363-2011 proposto da:
STRATTA
RITA
STRRTI59E55L219J,
elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE l, presso lo
studio dell’avvocato ROSA MATTIA, che la rappresenta
e difende unitamente all’avvocato GIANCARLO PERASSI
giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
2015
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POLIDORO GIOVANNI ANDREA, ALLEANZA TORO ASSICURAZIONI
SPA, AUGUSTA ASSICURAZIONI SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 260/2011 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 21/02/2011, R.G.N.
Data pubblicazione: 18/06/2015
2334/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/02/2015 dal Consigliere Dott. DANILO
SESTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
per l’estinzione del giudizio;
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Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Rita Stratta convenne in giudizio Giovanni
Andrea Polidori e la sua assicuratrice Alleanza
Toro Assicurazioni s.p.a. per essere risarcita dei
danni subiti a seguito di un sinistro stradale
avvenuto in data 8.5.99 nel centro abitato del
Il Polidori resistette alla domanda e, in via
riconvenzionale, agì anch’egli per il risarcimento
dei danni.
Nel giudizio intervenne la Norma s.a.s. -quale
società locataria del veicolo condotto dal
Polidori- e venne chiamata anche l’assicuratrice
della Stratta.
Definita con rinuncia agli atti ogni questione
relativa alle pretese risarcitorie avanzate
Polidori e della Norma s.a.s., il Tribunale
rigettò la domanda della Stratta, con sentenza del
9.6.2009 che è stata confermata dalla Corte di
Appello di Torino.
ha proposto ricorso per cassazione la Stratta,
affidandosi a tre motivi; gli intimati non hanno
svolto attività difensiva.
Da ultimo, è stata depositata dichiarazione di
rinuncia al ricorso da parte della Stratta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
La
rituale
rinuncia
al
ricorso
sottoscritta dal difensore della Stratta (munito
di mandato speciale a tale effetto) comporta
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comune di Cavour.
l’estinzione del giudizio, ex artt. 390 e 391
c.p.c..
2.
Non deve provvedersi in ordine alle spese
di lite in guanto gli intimati non hanno svolto
alcuna attività.
P.Q.M.
Roma, 27.2.2015
la Corte dichiara l’estinzione del giudizio.