Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12607 del 12/05/2021

Cassazione civile sez. II, 12/05/2021, (ud. 03/11/2020, dep. 12/05/2021), n.12607

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22102/2019 proposto da:

O.F. rappresentato e difeso dall’avvocato Giacinto Corace;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), ope legis domiciliato in Roma, Via

Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato, che lo

rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del Tribunale di Brescia, depositata il

14/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/11/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– O.F., cittadino (OMISSIS), ha impugnato per cassazione il decreto di rigetto del ricorso proposto avverso il diniego dello status di rifugiato nonchè della protezione sussidiaria e di mancato riconoscimento delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

– a sostegno della domanda ha dichiarato, in occasione di due distinte audizioni avanti alla Commissione territorialmente competente, di essere fuggito dalla Nigeria nel (OMISSIS), di essere stato in Nigeria per un anno e poi in Libia da dove è poi arrivato in Italia il (OMISSIS); egli ha affermato che il padre durante una battuta di caccia aveva per errore ucciso un ragazzo e che i parenti della vittima dopo avere ucciso il padre lo stavano cercando per riservargli lo stesso trattamento; nel corso della prima audizione aveva, altresì, riferito di essere stato introdotto nel mondo bisessuale dai ragazzi che aveva conosciuto e che aveva scoperto essere membri di un pericoloso gruppo che, al suo rifiuto di entrare a farne parte, lo minacciavano di morte; egli temeva che, in caso di rientro in Nigeria, i membri del gruppo lo avrebbero cercato ed ucciso;

– in occasione della seconda audizione aveva riferito che mentre lavorava in un ristorante aveva conosciuto dei ragazzi e con uno 1di essi aveva avuto una relazione omosessuale, senonchè si era reso conto che si trattava di componenti di una banda criminale e poichè si era rifiutato di entrare a farne parte, era stato costretto a scappare perchè, a causa della sua omosessualità, non poteva chiedere aiuto e perciò rischiava di essere ucciso dalla banda criminale; inoltre, in caso di rientro rischiava di essere imprigionato a causa del suo orientamento sessuale;

– il tribunale aveva confermato il giudizio di non credibilità e plausibilità del racconto e, pertanto, aveva confermato l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, lett. a) e b); il tribunale aveva, altresì, escluso che lo Stato federale di Edo, dal quale il ricorrente proveniva, fosse interessato dalle condizioni di violenza indiscriminata come indicate del D.Lgs. n. 251 del 2007 cit., art. 14, lett. c), alla luce dei gli specifici report di organizzazioni internazionali consultati e indicati; il tribunale aveva, infine, respinto la domanda di protezione umanitaria alla luce della specifica situazione personale del richiedente e della insussistenza di specifiche condizioni di vulnerabilità anche alla luce della dedotta integrazione sociale;

– la cassazione del decreto impugnato è chiesta sulla base di quattro motivi;

– l’intimato Ministero si è costituito al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo si denuncia la violazione dei parametri normativi riguardanti la credibilità delle dichiarazioni del richiedente fissati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5;

– assume il ricorrente che il tribunale non ha compiuto alcun esame comparativo tra le informazioni provenienti dal richiedente stesso e da un lato le vendette e la giustizia sommaria ad opera dei familiari dell’ucciso e la repressione delle persone omosessuali nelle aree da esso indicate, da eseguirsi mediante la puntuale osservazione degli obblighi di cooperazione istruttoria incombenti sulla autorità giurisdizionale;

– la censura è infondata;

– il tribunale ha esaminato la domanda alla luce delle dichiarazioni rese dal richiedente asilo nel corso delle due audizioni effettuate dalla commissione, dando atto che lo stesso ha modificato il proprio racconto senza addurre giustificazioni plausibili;

– la valutazione di credibilità appare pertanto avvenuta secondo la procedimentalizzazione tracciata nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, così come la domanda risulta esaminata alla stregua dei rapporti informativi acquisiti presso le organizzazioni internazionali accreditate secondo i criteri applicabili ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 (cfr. pag. 5 del decreto);

– con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6 e 14, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27 e dell’art. 2 e 3 della CEDU;

– assume il ricorrente l’erroneità della statuizione di rigetto della protezione internazionale, sia nella forma dello status di rifugiato che in quella della protezione sussidiaria per avere il tribunale omesso l’esame di fatti decisivi allegati dal ricorrente quali la presenza di movimenti religiosi e di sette, documentate dal report Easo, nonchè delle conseguenze cui sono esposti coloro che si rifiutano di entrare a far parte delle stesse;

– la censura è inammissibile perchè non si confronta con le puntuali motivazioni sulla scorta delle quali è formulato il giudizio di non plausibilità, con particolare riguardo alla constatazione che la modifica delle allegazioni e del racconto effettuata nel corso delle due distinte audizioni, conseguiva ad ogni contestazione di contraddizione evidenziata dal commissario;

– il giudizio di inattendibilità e non plausibilità del racconto appare idoneo a giustificare il rigetto dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex lett. a) e b) e senza che sia necessaria l’attivazione del dovere di cooperazione officiosa (cfr. Cass. 10286/2020; id. 16122/2020);

– con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2007, artt. 17 e 14, per avere il tribunale erroneamente affermato che il principale armamentario dell’attività di reclutamento delle innumerevoli società segrete nigeriane sia costituito dall’adulazione, dalle lusinghe e dalle false promesse escludendo il ricorso all’omicidio per chi si rifiuta di entrare in tali sette;

– assume il ricorrente che tale erronea individuazione del criterio di valutazione ha comportato l’illegittimo diniego della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), sottovalutando la minaccia di danno grave cui il ricorrente sarebbe esposto in caso di rimpatrio forzato, assimilabile alla violenza indiscriminata come richiesto dalla norma invocata;

– la censura è inammissibile perchè la valutazione dei requisiti per il riconoscimento della fattispecie di cui dell’art. 14, lett. c), è stata svolta dal tribunale sulla base di specifiche ed aggiornate fonti (cfr. pag. 5 del decreto) e si tratta di una valutazione che non viene censurata allegando circostanze di fatto allegate e non valutate ed idonee a condurre ad una conclusione diversa da quella formulata nel decreto impugnato;

– con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 2 e dell’art. 10, comma 3, per avere il tribunale rigettato la domanda di protezione umanitaria con motivazione apparente in ordine alla valutazione di assenza di specifica vulnerabilità in relazione all’omesso esame di fatti decisivi circa la sussistenza dei requisiti di quest’ultima;

– in particolare, assume il ricorrente che il tribunale non avrebbe spiegato la ragione per la quale ha espresso il convincimento che in Nigeria non vi sia una generalizzata violazione dei diritti umani rilevante ai fini del riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

– la censura appare inammissibile perchè non attinge la valutazione di inesistenza di elementi di vulnerabilità soggettiva nonchè la ritenuta inidoneità della volontà di inserimento nel contesto sociale in Italia manifestata dal richiedente, a giustificare il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

– quanto poi alla ritenuta inesistenza dell’emergenza umanitaria nella area dell’Edo State, il tribunale ha indicato le fonti dalle quali ha desunto la conclusione in esame (cfr. pag. 8 terzo capoverso, del decreto);

– atteso l’esito sfavorevole di tutti i motivi il ricorso va rigettato;

– stante il mancato svolgimento di effettiva attività difensiva nulla va disposto circa le spese del giudizio;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La corte respinge ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 3 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

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