Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12606 del 19/05/2017

Cassazione civile, sez. III, 19/05/2017, (ud. 02/02/2017, dep.19/05/2017),  n. 12606

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12384/2015 proposto da:

N.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARLETTA

29, presso lo studio dell’avvocato MARINA ZELA, che la rappresenta e

difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ITALFONDIARIO SPA, nella qualità di mandataria di INTESA SANPAOLO

SPA, in persona del procuratore avv. A.R., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA GRAZIOLI 15, presso lo studio

dell’avvocato BENEDETTO GARGANI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GUIDO GARGANI giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3284/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 05/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/02/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del 2^ motivo,

rigetto del 1^;

udito l’Avvocato MARINA ZELA;

udito l’Avvocato ROBERTO CATALANO per delega.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano del 3 giugno 2006 si ingiungeva alla sig.ra N.C. il pagamento in favore di Banca Intesa S.p.A. e per essa al procuratore Castello Gestione Crediti S.r.l. dell’importo complessivo di Euro 18.285,62 oltre interessi legali nonchè delle spese del procedimento monitorio liquidato in Euro 1.365,00.

Il decreto traeva origine da uno scoperto di conto corrente bancario maturato tra il (OMISSIS) (data di apertura del conto corrente) e il (OMISSIS) (data di passaggio in sofferenza del conto) anche a seguito della stipula in data (OMISSIS) di un distinto contratto di apertura di credito di Lire 30.000.000.

La sig.ra N. proponeva opposizione chiedendo, a seguito di una disponenda CTU, che il Tribunale, sospesa l’esecutività del decreto, accertasse e dichiarasse che nulla fosse dovuto.

Svolti gli accertamenti peritali il Tribunale, con sentenza del 07/06/2010 n. 7363, accoglieva in parte l’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo, accertava il saldo del conto corrente in Euro 4.116,51 alla data del (OMISSIS), condannava la N. a pagare a Italfondiario S.p.A., quale mandataria di Banca Intesa S.p.A., la somma di Euro 4.116,51 oltre interessi dal (OMISSIS) al saldo effettivo, condannava l’opponente a rimborsare alla Banca il 50% delle spese del grado compensando tra le parti la residua quota del 50%.

La sig.ra N. proponeva appello e la Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 05/09/2014 (notificata in data 05/03/2015), lo rigettava, confermava integralmente la sentenza del Tribunale e condannava la sig.ra N. alle spese del grado.

La sig.ra N. ha allora proposto ricorso per cassazione basato su due motivi.

Resiste l’Italfondiario S.p.A. con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso denuncia l’erroneità del rigetto del terzo motivo di appello (ricalcolo del saldo depurando ogni capitalizzazione degli interessi non solo per il periodo fino al 30/06/2000 ma anche per quello successivo fino alla data di chiusura del conto del (OMISSIS)): violazione o falsa applicazione dell’art. 2, comma 1 e art. 7, comma 3, Delib, CICR 9 febbraio 2000; violazione o falsa applicazione dell’art. 1283 c.c., dell’art. 195 c.c., comma 3 e dell’art. 324 cv.c.; omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Con il secondo motivo di ricorso denuncia l’erroneità del rigetto del quarto motivo di appello: violazione o falsa applicazione degli artt. 1175, 1337, 1366, 1375, 1227 c.c., art. 1823 c.c., comma 2 e art. 2795 c.c..

Il primo motivo, quanto al vizio di motivazione, è inammissibile per violazione dell’art. 348 ter c.p.c., che preclude tale censura in presenza di cd. doppia conforme.

Per quel che riguarda la violazione di legge, esso è infondato. La sentenza, oltre ad invocare le preclusioni processuali, non si pronuncia sull’eccezione di controparte ritenendola nuova.

In ogni caso, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante secondo il quale la clausola relativa alla capitalizzazione degli interessi avrebbe dovuto essere dichiarata nulla perchè peggiorativa per il periodo compreso tra l’apertura del contratto e il 30/6/2000 e non anche per il periodo successivo fino alla scopertura del conto (OMISSIS), occorre valutare la clausola nel suo complesso, che verosimilmente, riguardando interessi passivi ed attivi, era sostanzialmente migliorativa.

Il motivo è, pertanto, infondato.

Il secondo motivo, pur prospettato come violazione di legge, censura, in realtà, l’interpretazione dei fatti così come ricostruiti, in assenza di vizi logico-giuridici,dalla Corte territoriale ed è inammissibile perchè richiede un riesame del merito della vicenda processuale non consentito in sede di legittimità.

Complessivamente il ricorso deve essere rigettato, con ogni conseguenza in ordine alle spese del giudizio di cassazione e al contributo unificato.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione liquidate in Euro 1.700 (di cui Euro 200 per esborsi), oltre accessori di legge e spese generali al 15%. Dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2017

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