Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12606 del 17/06/2016


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Cassazione civile sez. lav., 17/06/2016, (ud. 07/04/2016, dep. 17/06/2016), n.12606

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25096-2012 proposto da:

B.P.M., C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo

studio dell’avvocato GERARDO VESCI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PAOLO PUGLIESE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

TORINO F.C. S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LEONE IV 99, presso lo studio dell’avvocato CARLO FERZI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANDREA NICOLO’

STANCHI, VINCENZO STANCHI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 802/2012 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 26/07/2012 r.g.n. 716/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2016 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;

udito l’Avvocato PUGLIESE PAOLO;

udito l’Avvocato FERZI CARLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l inammissibilità o in

subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Torino, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva la domanda proposta da B.P. M. nei confronti della s.p.a. Torino Football Club, intesa a conseguire l’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della società e la declaratoria di inefficacia del licenziamento intimatogli verbalmente in data 28/9/05 con le conseguenze reintegratorie e risarcitorie sancite dalla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18. La Corte distrettuale, nel pervenire a tali conclusioni, recepiva la tesi posta a sostegno del diritto azionato dal ricorrente – già dipendente della s.p.a. Torino Calcio 1906 dal luglio 1997 in qualità di massaggiatore sportivo, fisoterapista e rieducatore funzionale – il quale aveva dedotto di aver continuato a prestare la propria attività lavorativa in favore della s.p.a. Torino Football Club dopo il fallimento della società Torino Calcio e la perdita del titolo sportivo secondo le norme della FIGC, riconducendo la prosecuzione del rapporto all’archetipo normativo di cui all’art. 2112 c.c..

Detta pronuncia veniva riformata da questa Corte che, con sentenza n. 15094 in data 8 luglio 2011, affermava il principio di diritto alla cui stregua: “Ai fini della disciplina di cui all’art. 2112 c.c., non integra la fattispecie “trasferimento di azienda”, l’assegnazione da parte della F.I.G.C. ad una diversa società, nel caso di esclusione di una società calcistica professionista dal campionato di serie A o B o C1, del titolo sportivo necessario per partecipare ad un campionato di serie immediatamente inferiore, ma è necessario il trasferimento dall’una all’altra società dell’organizzazione di mezzi e servizi necessari per lo svolgimento dell’attività sportiva”.

La Corte d’appello di Genova, quale giudice di rinvio, con sentenza resa pubblica il 26/7/12, all’esito della disamina del motivo di gravame ritenuto assorbito dalla Corte torinese – concernente la deduzione relativa alla instaurazione di fatto, ex novo, di un rapporto di lavoro fra il B.P. e la s.p.a. Torino Football Club -, rigettava la domanda proposta dal ricorrente e lo condannava a restituire alla società Torino Football Club la somma di Euro 174.187,45 a lui corrisposte in esecuzione della sentenza cassata.

Avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione B.P.M. affidato ad unico motivo, resistito con controricorso dalla società intimata.

Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Sul rilievo che l’inserimento nella compagine societaria del Torino Football Club fosse circostanza incontroversa, oltre che documentata in atti, ci si duole che la Corte territoriale non abbia fatto applicazione del principio, costante nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui ove vi sia una prestazione di lavoro, opera una presunzione di onerosità in forza dei principi sanciti dall’art. 2094 c.c. e che, nella esegesi del materiale istruttorio acquisito in atti, il giudice di rinvio avrebbe ritenuto connotato da valenza meramente volontaristica, la collaborazione prestata in favore della società intimata, in violazione della presunzione di onerosità del rapporto di lavoro, anche in relazione a periodo non oggetto delle deposizioni dei testimoni escussi, oltre che su due elementi n. r.g.

25096/2012 privi di rilievo: la circostanza che il B. avesse apportato il materiale essenziale allo svolgimento della prestazione e che persistesse, in quel periodo, il ò rapporto di lavoro con la vecchia squadra del Torino Calcio.

Il motivo è privo di pregio per plurime concorrenti ragioni.

La mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione intrinsecamente eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate sotto l’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 mostra, infatti, di non tener conto dell’impossibilità della prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o della falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, e l’insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale ed analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nell’impugnata sentenza, che si porrebbero in contraddizione tra loro (vedi Cass. 23-

92011 n. 19443).

Nell’ottica descritta della contemporanea proposizione di censure aventi ad oggetto violazione di legge e vizi della motivazione, si realizza, invero, una negazione della regola di chiarezza posta dall’art. 366 c.p.c., n. 4 giacchè si affida alla Corte di cassazione il compito di enucleare dalla mescolanza dei motivi la parte concernente il vizio di motivazione, che invece deve avere una autonoma collocazione (vedi fra le tante, Cass. Sez. Lav. 26-3- 2010 n. 7394 cui adde Cass.8-6-2012 n.9341, Cass. 20-9-2013 n. 21611).

In realtà, con il motivo di doglianza proposto, si tende a pervenire, ad una rinnovata considerazione, nel merito, della valutazione dei fatti di causa elaborata dai giudici del gravame –

peraltro mediante il richiamo alla omessa considerazione di produzione documentale, il cui contenuto risulta riportato in ricorso ma del quale non risultano indicati i tempi e la ritualità della relativa produzione – che si palesa inammissibile nella presente sede di legittimità. Per consolidato orientamento di questa Corte il motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non potrebbe, infatti, risolversi in un’ istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice dell’impugnazione, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione.

Per contro il ricorrente, con la censura all’esame, facendo leva sulla atomistica valutazione della dichiarazione resa da un testimone, intende denegare la natura volontaristica dell’apporto lavorativo reso in favore della società convenuta affermata dalla Corte di merito, nel contempo rimarcando l’applicabilità alla fattispecie della presunzione di onerosità del rapporto di lavoro in forza dei principi di cui all’art. 2094 c.c..

La doglianza, tuttavia, non è idonea ad inficiare gli approdi ai quali è pervenuta la Corte di merito che ha ritenuto la presenza in campo del B. nel periodo agosto-settembre 2005, fondata su base meramente volontaria, escludendo, alla stregua del compendio probatorio acquisito, che da parte della società Torino F.C. e dello stesso ricorrente fossero stati posti in essere comportamenti idonei ad esprimere una “comune volontà delle parti di concludere un contratto di lavoro”.

Si tratta di un accertamento coerente sul piano logico e corretto sotto il versante giuridico, considerati i principi affermati da questa Corte e che vanno qui ribaditi, secondo cui il fondamentale requisito della subordinazione si configura come vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale deve estrinsecarsi nell’emanazione di ordini specifici, oltre che nell’esercizio di un’assidua attività di vigilanza e controllo nell’esecuzione delle prestazioni lavorative, e deve essere concretamente apprezzato con riguardo alla specificità dell’incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione (vedi ex aliis, in motivazione, Cass. 2/8/2010 n 17992). In tale prospettiva, la parte che faccia valere diritti derivanti da tale rapporto ha comunque l’obbligo di dimostrarne tutti gli elementi costitutivi e, in particolare, i requisiti indefettibili della onerosità e della subordinazione. E tale obbligo che, nella specie, per quanto sinora detto, non risulta adempiuto.

In definitiva, la statuizione della Corte territoriale – che con motivazione priva di elementi di contraddittorietà, ha escluso, sulla base del contenuto delle esaminate dichiarazioni testimoniali, che fosse stata fornita la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato – non risulta inficiata dal presente ricorso, rivolto a riconoscere a talune dichiarazioni testimoniali, un senso diverso da quello ad esse ascritto dal giudice dell’impugnazione al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (ex aliis vedi Cass. 4-4-2014 n. 8008).

In base alle considerazioni che precedono il ricorso va dunque rigettato.

Il governo delle spese inerenti al presente giudizio di cassazione segue il principio della soccombenza nella misura in dispositivo liquidata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2016

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