Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12606 del 09/06/2011

Cassazione civile sez. I, 09/06/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 09/06/2011), n.12606

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d’ufficio da:

Corte di appello di Torino con decreto del 16 luglio 2008, nel

procedimento n. 1102/07 VG;

alla presenza del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore Generale, Dott.ssa CARESTIA Antonietta, che ha concluso

chiedendo dichiararsi la competenza della Corte di appello di Torino;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12 gennaio 2011 dal relatore, Cons. Dott. Stefano Schirò.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che la Corte di appello di Torino ha richiesto d’ufficio regolamento di competenza, in seguito alla riassunzione davanti alla stessa Corte di un giudizio in materia di equa riparazione L. n. 89 del 2001, ex art. 2 – promosso da S.G. nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze per eccessiva durata di un processo svoltosi davanti alla Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Liguria – in ordine al quale la Corte di appello di Genova si era dichiarata incompetente, ritenendo applicabile la L. n. 89 del 2001, art. 3, e quindi l’art. 11 c.p.p., anche nel caso in cui il giudizio presupposto di irragionevole durata si fosse svolto davanti a un giudice speciale e non innanzi ad un giudice ordinario e così ravvisando la competenza della Corte di appello di Torino;

rilevato che in data 9 novembre 2009 è stata depositata in cancelleria relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., che ha concluso per la competenza della Corte di appello di Genova.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

2. le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 6307/10 del 16 marzo 2010, innovando ad un precedente reiterato indirizzo, hanno affermato il principio che in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, ai fini dell’individuazione del giudice territorialmente competente in ordine alla relativa domanda, il criterio di collegamento stabilito dall’art. 11 c.p.p., richiamato dalla L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 1, va applicato anche nei giudizi svoltisi davanti a giudici diversi da quello ordinario, con riferimento al luogo in cui ha sede il giudice di merito, ordinario o speciale, dinanzi al quale ha avuto inizio il giudizio presupposto;

3. in base a tale orientamento, nel caso di specie, poichè il giudizio presupposto è stata promosso davanti alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Liguria, va dichiarata la competenza della Corte di appello di Torino, secondo il criterio fissato dall’art. 11 del codice di procedura penale;

4. trattandosi di regolamento di competenza sollevato d’ufficio, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali (Cass. 2004/21737;

2007/1167).

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul regolamento di competenza, dichiara la competenza della Corte di appello di Torino.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2011

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