Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12605 del 25/06/2020
Cassazione civile sez. VI, 25/06/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 25/06/2020), n.12605
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22332-2018 proposto da:
G.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO FEA 9,
presso lo studio dell’avvocato PAOLETTI GIOVANNI, che lo rappresenta
e difende;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in
persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA
dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati PULLI
CLEMENTINA, MASSA MANUELA, CAPANNOLO EMANUELA, VALENTE NICOLA;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di VELLETRI, depositato il
20/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 15/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LEONE
MARGHERITA MARIA.
Fatto
RILEVATO
Che:
Il Tribunale di Velletri, in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c., omologava il requisito sanitario, relativo a G.D., utile alla pensione di inabilità, con decorrenza dalla domanda amministrativa e compensava per metà le spese di lite ponendo la residua parte a carico dell’Inps.
Avverso tale statuizione, solo con riguardo alle spese di lite, il ricorrenti proponeva ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo cui resisteva con controricorso l’Inps.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
Con un solo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 91,92 e 113 c.p.c., art. 415-bis c.p.c., comma 5 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver, il tribunale, errato nel compensare per metà le spese, a fronte dell’accoglimento integrale della domanda con il riconoscimento del requisito sanitario sin dalla domanda amministrativa. Specificava che in un primo tempo il tribunale aveva omologato il requisito da epoca successiva alla domanda amministrativa e che ciò aveva determinato la parziale compensazione delle spese. Successivamente, a seguito della correzione dell’errore materiale, il tribunale correggeva il decreto con la indicazione della decorrenza sin dalla domanda amministrativa, ma non provvedeva alla correzione della statuizione sulle spese, ritenuta non emendabile in quella sede processuale.
Con l’attuale motivo è chiesta la cassazione della statuizione in punto di compensazione.
Il ricorso risulta fondato.
Nel caso di specie l’indagine peritale svolta in sede di opposizione ha accertato la presenza del requisito utile alla pensione sin dalla domanda amministrativa e dunque ha evidenziato la piena fondatezza della domanda originariamente proposta. Tale fondatezza è stata anche riconosciuta in sede di correzione dell’errore materiale poichè l’ordinanza del 19.4.2018 ha disposto la decorrenza della prestazione dalla domanda amministrativa. Da ciò deve dedursi che la compensazione, in presenza di un totale accoglimento della domanda (sia pur successivamente riconosciuta in sede di ordinanza di correzione), risulta essere in contrasto con il principio di non onerare la parte vittoriosa delle spese.
La singolarità della presente fattispecie è data dall’aver, il tribunale, modificato in sede di correzione dell’errore materiale la statuizione circa la decorrenza della prestazione sì da renderla coincidente con la domanda amministrativa e dunque con la domanda avanzata, interamente accolta, senza a ciò far conseguire la correzione del decreto in punto di spese, poichè ritenuta non idonea, a tale finalità, quella sede processuale.
Deve essere rammentato che in materia di correzione dell’errore materiale le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che può essere oggetto di correzione qualsiasi errore anche non omissivo che derivi dalla necessità di introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria, consequenziale a contenuto predeterminato ovvero una statuizione obbligatoria di carattere accessorio (Cass. SU n. 16415/18).
La decisione chiarisce anche che il procedimento di correzione dell’errore materiale (in presenza dei presupposti che lo consentano), costituisce “scelta funzionale alla realizzazione dei principi costituzionali della ragionevole durata del processo e del giusto processo. L’art. 111 Cost., nel canonizzare il principio del giusto processo, reca l’affermazione per cui “la legge deve assicurare la ragionevole durata del processo”(comma 2).
Il procedimento di correzione degli errori materiali è il più consono a salvaguardare l’effettività di tale principio che impone al giudice, anche nell’interpretazione dei rimedi processuali, di evitare comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione della causa, evitando l’inutile dispendio di attività processuali,non giustificate nè dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, nè da effettive garanzie di difesa. Tale rimedio garantisce maggiore celerità, lasciando salvo il diritto delle parti all’esercizio degli ordinari rimedi impugnatori, che ai sensi dell’art. 288 c.p.c., comma 4, possono essere comunque proposti relativamente alle parti corrette delle sentenze”.
Sulla scorta di tali principi, non considerati dal tribunale di Velletri, deve quindi valutarsi la consequenzialità della statuizione sulle spese rispetto a quella principale cui questa accede, e deve pertanto, nel rispetto dei principi che informano il giusto processo, connotato da celerità e ragionevole durata, individuarsi la sede processuale della correzione dell’errore materiale quale idonea a ristabilire il nesso di sequenza necessaria tra parte vittoriosa e determinazione delle spese processuali.
Il ricorso deve quindi essere accolto, cassata la sentenza e rinviata la causa al Tribunale di Velletri, diverso giudice, perchè, in conformità con i principi espressi, provveda a liquidare le spese del procedimento di merito nonchè quelle del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia la causa al Tribunale di Velletri, diverso Giudice, anche sulle spese del Giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2020