Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12605 del 19/05/2017


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Cassazione civile, sez. III, 19/05/2017, (ud. 26/01/2017, dep.19/05/2017),  n. 12605

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6979/2015 proposto da:

D.G.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PORTA

PINCIANA 6, presso lo studio dell’avvocato GUIDO PARLATO,

rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO PARLATO, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

A.P.P.;

nonchè da:

A.P.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DELL’IMBRECCIATO 95, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA LA

VIA, rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELO SCALA, giusta

procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrenti incidentali –

contro

D.G.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4604/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 04/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

26/01/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del 3^ motivo

del ricorso principale, rigetto del ricorso incidentale

condizionato.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il sig. A.P., proprietario locatore di un complesso immobiliare sito in (OMISSIS), condotto in locazione da Il Tempio del Benessere snc per uso diverso da abitazione, conveniva la conduttrice per ottenere lo sfratto per morosità in relazione alle mensilità di aprile-maggio e giugno 2007.

La sig.ra D.G., legale rappresentante, costituendosi in giudizio, eccepiva che l’immobile era privo della licenza di abitabilità e di aver già proposto ricorso ex art. 447 bis c.p.c., per la risoluzione del contratto per inadempimento della locatrice con condanna alla restituzione della somma di Euro 10.021,06 a titolo di canoni di locazione e degli importi versati a titolo cauzionale nonchè al risarcimento del danno indicato nella misura di Euro 6.000.

L’ A. in questo secondo giudizio aveva chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento della conduttrice e la condanna della stessa al pagamento dei canoni per l’importo di Euro 18.870,97 oltre accessori.

Riuniti i due procedimenti il Tribunale di Napoli, con sentenza del 18/02/2011, accoglieva parzialmente la domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento del locatore, accertando l’inesistenza della licenza di abitabilità e l’inadempimento del medesimo all’obbligo – art. 17 del contratto – di richiederla alla P.A.; condannava il locatore alla restituzione dei canoni riscossi e del deposito cauzionale pari a Euro 6.000; rigettava la domanda di risoluzione del contratto per morosità e, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dallo stesso, condannava la conduttrice al pagamento di Euro 420,03 a titolo di oneri condominiali.

La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza del 04/12/2014, ribadito che il locatore non aveva provato di essersi attivato per ottenere dalla P.A. il rilascio della licenza di agibilità e/o abitabilità dell’immobile, la cui necessità secondo la normativa applicabile non era superata dalla documentazione prodotta attinente altra strada e numero civico; rilevato che i lavori progettati dalla conduttrice non erano stati eseguiti, sì che nessuna certificazione era stata richiesta o rilasciata e che l’utilizzo dell’immobile secondo la pattuita destinazione non poteva ritenersi provato; che il locatore si era obbligato a chiedere il cambio di destinazione dell’immobile da uso deposito ad uso commerciale sì che era irrilevante che la conduttrice avesse dichiarato che l’immobile era idoneo all’uso convenuto, ininfluente sulla regolarità amministrativa; ritenuto che il recesso della conduttrice previsto in contratto nel caso di mancato ottenimento del cambio di destinazione non impediva alla stessa di chiedere la risoluzione per inadempimento del locatore ai sensi dell’ art. 1578 c.c.; rilevato che fino all’aprile 2007 erano stati pagati i canoni e che la conduttrice aveva agito nei confronti del locatore per nullità o risoluzione del contratto soltanto nel maggio 2007, rilasciando poi l’immobile nell’ottobre 2007; che a norma dell’ art. 1458 c.c., la risoluzione dei contratti di durata ha effetto ex nunc; ritenuto che fino alla chiesta risoluzione l’inadempimento del locatore non aveva alterato l’equilibrio sinallagmatico, come confermato anche dalla clausola di recesso del conduttore nel caso di mancato ottenimento del cambio di destinazione d’uso senza pretendere null’altro che il deposito cauzionale, ha condannato le socie della società estinta a restituire all’appellante la somma di Euro 10.021,06 oltre interessi, a titolo di restituzione canoni, nonchè al pagamento della somma di Euro 6.000 per l’ulteriore detenzione dell’immobile fino alla domanda di risoluzione.

Avverso la sentenza la sig.ra D.G.A., nella qualità di ex amministratrice della società, ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi illustrati da memoria. Resiste l’ A. con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminare rilievo assume l’eccezione di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, che è da ritenere fondata perchè il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte.

Con il primo motivo la ricorrente censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 1458 c.c., in relazione all’art. 1575 c.c., n. 2, ed all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la Corte applicato l’art. 1458, inapplicabile se l’inadempimento non è successivo al sorgere del rapporto contrattuale mentre nella fattispecie la causa di risoluzione del contratto era esistente ab origine perchè il locatore aveva l’obbligo di garantire l’uso convenuto e quindi le prestazioni eseguite dalla conduttrice non hanno trovato giustificazione nel godimento dell’immobile inservibile all’uso in violazione dell’art. 1575 c.c., comma 2.

Quindi fin dall’origine i canoni non sarebbero stati dovuti.

Con il secondo motivo la ricorrente censura l’erronea applicazione dell’art. 1458 c.c., in relazione al tempo dell’adempimento del locatore ex art. 1183 c.c. e all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto, non essendo previsto un termine per il locatore per ottenere il certificato di abitabilità, egli doveva ottenerlo subito e perciò egli non poteva trattenere i canoni ricevuti fino ad aprile 2007 malgrado il suo inadempimento, le cui conseguenze dovevano restare a suo carico. I motivi, connessi, sono infondati. Ed infatti la Corte di merito ha correttamente applicato il principio secondo il quale la risoluzione di un contratto a prestazioni periodiche e corrispettive come nel caso della locazione per inadempimento del locatore all’obbligo di ottenere le concessioni ed autorizzazioni per l’idoneità dell’immobile all’uso convenuto (Cass. 13651 del 2014, 12286 del 2011) – non obbliga alla restituzione delle prestazioni sinallagmatiche già eseguite – canone corrisposto per la fruita disponibilità dell’immobile – se il rapporto debba intendersi esaurito senza alcun effetto restitutorio, per il già intervenuto riequilibrio delle situazioni reciproche delle parti in relazione alle prestazioni pregresse (Cass., 1, 7169 del 24/06/1995). La Corte di merito ha argomentato con motivazione immune da vizi logici e giuridici in relazione al pattuito recesso della conduttrice, per il caso di mancato ottenimento di mutamento della destinazione d’uso, senza pretendere la restituzione dei canoni già corrisposti.

Con il terzo motivo censura l’impugnata sentenza nella parte in cui la stessa violerebbe gli effetti temporali dell’invocata risoluzione e quindi cadrebbe in errata applicazione dell’art. 1458 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 4, n. 1 – per esser stata condannata anche all’ulteriore somma di Euro 6000, avendo fin da aprile 2007 comunicato al locatore di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa sì che non rileva la data di inizio della causa e, poichè i canoni fino ad aprile erano stati pagati, null’altro era dovuto.

La censura è inammissibile perchè non correlata alla ratio decidendi che, avuto riguardo alla restituzione dell’immobile – ottobre 2007 – ha ritenuto che, almeno fino alla data della domanda di risoluzione del contratto, la prestazione periodica fosse dovuta.

Il ricorso incidentale condizionato è assorbito.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di cassazione che si liquidano in Euro 2.900 (di cui Euro 200 per esborsi), oltre accessori di legge e spese generali al 15%. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2017

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