Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12605 del 12/05/2021

Cassazione civile sez. II, 12/05/2021, (ud. 03/03/2020, dep. 12/05/2021), n.12605

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3220/2016 proposto da:

I.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAVOIA 31,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI BRUNO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

R.A., F.G.I., R.R.,

R.E., rappresentati e difesi dall’avvocato AGOSTINO LOMBARDO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1127/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 14/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/03/2020 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

 

Fatto

PREMESSO

Che:

1. Con atto di citazione del 14 luglio 2006 I.D. conveniva in giudizio R.S., deducendo di aver stipulato, il 28 novembre 2000, un contratto preliminare con il convenuto, il quale agendo sia in nome proprio che in nome della sorella, si era impegnato a trasferire la proprietà di alcuni terreni per il prezzo di Lire 70 milioni, di cui 30 milioni erano stati versati contestualmente alla stipulazione del contratto a titolo di acconto e caparra confirmatoria, che in pendenza del termine per la conclusione del contratto definitivo, morta la sorella F., R. aveva venduto i terreni a dei terzi; l’attrice chiedeva quindi di accertare il proprio diritto di recedere dal contratto e di condannare il convenuto a pagare il doppio della caparra nonchè l’indennizzo di cui all’art. 1381 c.c.. Costituendosi in giudizio, R. chiedeva di rigettare la domanda attorea: I. si era presentata per la stipulazione del contratto definitivo davanti al notaio e in quella sede aveva chiesto di sostituire a sè, quale parte acquirente dei terreni, i suoi figli L.G.V. e G.; il convenuto domandava in via riconvenzionale di condannare l’attrice al risarcimento del danno morale asseritamente subito; inoltre R. chiedeva e otteneva l’autorizzazione a chiamare in causa L.G.V. e L.G.G., ai quali aveva alienato i terreni promessi a I., nonchè Im.An. (moglie di L.G.V.), chiedendo nei loro confronti l’annullamento degli atti di vendita oltre la condanna al risarcimento del danno.

Il Tribunale di Palermo, sezione distaccata di Partinico, con sentenza n. 227/2009 condannava R. al pagamento in favore dell’attrice della somma di Euro 30.987,41, pari al doppio della caparra; rigettava le domande proposte in via riconvenzionale dal convenuto.

2. Contro tale sentenza proponevano appello R.R., R.A., R.E. e F.G., in qualità di eredi di R.S..

La Corte d’appello di Palermo, in parziale accoglimento del gravame, con sentenza 14 luglio 2015, n. 1127 rigettava la domanda di I. nei confronti di R.S.: la Corte escludeva ogni profilo di colpa in capo a R., essendo accertato che l’alienazione ai L.G. era avvenuta su espressa indicazione della I., con conseguente illegittimità del recesso di quest’ultima ed infondatezza della sua pretesa alla restituzione del doppio della caparra.

3. Contro la sentenza ricorre per cassazione I.D.. Resistono con controricorso R.R., R.A., R.E. e F.G.I..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

I. Il ricorso è articolato in quattro motivi.

a) Il primo motivo denuncia “violazione ed omessa applicazione degli artt. 1401,1402,1403 e 1405 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”: la Corte d’appello ha omesso di applicare alla fattispecie in esame gli artt. 1401 c.c. e segg., che disciplinano con “necessario formalismo per relationem l’istituto del contratto per persona da nominare”.

Il motivo è infondato. La Corte d’appello non ha ritenuto – come sostiene la ricorrente – valida ed efficace la “dichiarazione di nomina resa solo oralmente alla controparte, ammesso e non concesso che questa sia mai venuta ad esistenza”. Al contrario, la Corte ha osservato che è mancata l’electio amici, “che avrebbe dovuto essere fatta nel termine e nella forma previsti, rispettivamente, dagli artt. 1402 e 1403 c.c.”, e che non vi è stata neppure cessione della promessa di vendita, che avrebbe dovuto essere stipulata nella necessaria forma scritta, così che i terreni non potevano essere alienati se non alla promissaria acquirente. Essendo però provato ha proseguito la Corte – che la vendita dei beni ai L.G. “è avvenuta su specifica indicazione e per volontà espressamente manifestata dalla I.” (e la Corte richiama al riguardo le dichiarazioni di due testimoni e la circostanza della presentazione di un atto di frazionamento dei terreni, sottoscritto dai fratelli R., da I. e dai fratelli L.G.), si deve concludere per l’esclusione di “ogni profilo di colpa nella condotta di R.S.”.

b) Il secondo motivo lamenta “assenza di motivazione su un punto decisivo della controversia, riguardo alla configurazione dell’istituto disciplinato all’art. 1381 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5; rilievi sull’autonomia del preliminare rispetto ai negozi successivi; emersione implicita di uno schema donativo non voluto nella imputazione della caparra e sua invalidità”: la Corte d’appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulla configurabilità, nella vicenda sottoposta al suo esame, “del congegno ricondotto alla promessa del fatto del terzo ex 1381 c.c.”; l’inadempimento di R.S. avrebbe riguardato non solo l’obbligazione ascrivibile a sè medesimo, ma anche quella assunta in nome della sorella, poi deceduta.

Il motivo non può essere accolto. A prescindere dal richiamo rispetto a una denunciata omissione di pronuncia – al parametro di cui dell’art. 360 c.p.c., n. 5, invece che a quello di cui al n. 4 del medesimo articolo, il punto non è decisivo, avendo il giudice d’appello escluso la responsabilità di R.S. rispetto al mancato adempimento dell’obbligazione, assunta a nome proprio e della sorella, del trasferimento dei beni alla promissaria acquirente, senza contare che è stata la stessa ricorrente a convenire in giudizio il solo R.S., configurandolo nell’atto introduttivo del processo come l’unico responsabile (“nella pendenza del termine per la conclusione del contratto definitivo, era sopravvenuta la morte della R.” e al fratello “dovevano ormai intendersi riferiti in via esclusiva gli obblighi derivanti dal preliminare”, p. 1 della sentenza impugnata; v. pure p. 2 del ricorso). Inconferente rispetto alla decisione è poi la digressione della ricorrente circa l’impossibilità di ricondurre l’errata electio amici al meccanismo della donazione (pp. 11-13 del ricorso).

c) Il terzo motivo censura “omessa motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione alla doppia delazione dei resistenti, ex art. 360 c.p.c., n. 5”: la Corte d’appello avrebbe altresì omesso di pronunciarsi “su una questione nodale della vicenda”, ossia la posizione processuale di R.R., R.A., R.E. e F.G.I., rispettivamente figli e coniuge di R.S., nonchè suoi eredi legittimi ed eredi di R.F., che li aveva designati come tali per testamento; se nulla quaestio vi sarebbe sulla loro qualità di eredi legittimi, “rimane dubbiosa, invece, la posizione processuale degli stessi con riferimento alla delazione testamentaria”, così che sarebbe “evidente come la Corte d’appello di Palermo abbia nuovamente trascurato elementi fondamentali della decisione”.

Il motivo non può essere accolto. A prescindere, come per il precedente motivo, dal richiamo – rispetto ad una denunciata omissione di pronuncia – al parametro di cui dell’art. 360 c.p.c., n. 5, invece che a quello di cui al n. 4 del medesimo articolo, è stata la stessa ricorrente (come abbiamo vista supra sub b) a prospettare la sola responsabilità di R.S., così che non può dolersi della mancata decisione della Corte rispetto alla posizione degli eredi di R.S. quali eredi di R.F..

d) Il quarto motivo denuncia “omessa, insufficiente motivazione sulla valutazione delle prove testimoniali assunte in primo grado”: il notaio ha affermato di non ricordare la ricorrente ed in particolare che avesse richiesto oralmente di sostituire a sè i propri figli, dichiarazione che renderebbe “incredibili” le argomentazioni con cui la Corte d’appello ha aderito alle dichiarazioni degli altri due testimoni, testimoni “senz’altro di rango inferiore rispetto al notaio”.

Il motivo non può essere accolto. Il giudice di merito – al cui prudente apprezzamento spetta la valutazione delle prove – ha considerato la testimonianza del notaio (pp. 5-6 della sentenza impugnata), ritenendo – con argomento plausibile – che, avendo questi non negato i fatti riferiti dagli altri due testimoni, ma “piuttosto affermato di non ricordare nessun particolare della vicenda”, la sua testimonianza “perda consistenza” alla luce delle altre dichiarazioni testimoniali.

II. Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrentiiche liquida in Euro 4.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 3 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

 

 

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