Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12605 del 09/06/2011
Cassazione civile sez. I, 09/06/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 09/06/2011), n.12605
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
B.C.J., elettivamente domiciliato in Roma, via
Silvio Pellico 16, presso l’avv. PALAZZO Gaetano, che lo rappresenta
e difende per procura in atti;
– ricorrente –
contro
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI PERUGIA, in persona del Prefetto
pro tempore, QUESTURA DI PERUGIA, in persona del Questore pro
tempore, MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura
generale dello Stato, che li rappresenta e difende per legge;
– controricorrenti –
avverso il decreto del Giudice di pace di Perugia in data 27 maggio
2008, nel procedimento n. 3568/2008 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio in
data 12 gennaio 2011 dal relatore, Cons. Dott. Stefano Schirò;
alla presenza del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto
Procuratore Generale, Dott.ssa CARESTIA Antonietta, che nulla ha
osservato.
LA CORTE:
Fatto
FATTO E DIRITTO
A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti:
“il Consigliere relatore, letti gli atti depositati;
ritenuto che:
1. B.C.J., nato in (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, nei confronti della Prefettura di Perugia e della Questura di Perugia-Ministero dell’Interno, avverso il decreto del Giudice di Pace di Perugia in data 27 maggio 2008, che ha respinto l’opposizione dello straniero al decreto di espulsione emesso il 6 marzo 2008 dal Prefetto di Perugia;
1.1. gli Uffici intimati non hanno svolto difese;
Osserva:
2. il primo motivo – con il quale il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 35 – appare inammissibile, in quanto illustrato con un quesito di diritto che si fonda su argomentazioni non attinenti alla ratio decidendi del provvedimento impugnato e su presupposti di fatto diversi da quelli accertati dal giudice di merito, il quale con idonea motivazione, immune da vizi logici, e sulla base della documentazione medica in atti, ha rilevato che il ricorrente, pur affetto da virus HIV, versa in condizioni generali buone ed è sottoposto a terapia di sostegno e controllo che può essere eseguita anche in (OMISSIS) e non richiede interventi sanitari indifferibili ed urgenti, tenuto anche conto che lo straniero medesimo è stato sorpreso in ore notturne in un’operazione di polizia antiprostituzione;
2.1. anche il secondo motivo, con il quale si denuncia omessa pronuncia su di un motivo di gravame, per non essersi pronunciato sull’esistenza della dedotta situazione di forza maggiore, appare inammissibile, in quanto si conclude con la formulazione di un quesito di diritto fondato su circostanze di fatto escluse dall’accertamento compiuto dal giudice di merito;
2.2. il terzo motivo, con il quale si deduce vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, appare inammissibile, in quanto il ricorrente non ha illustrato il motivo di censura – ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile alla fattispecie ratione temporis – con la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione, attraverso un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità e da evitare che all’individuazione di detto fatto controverso possa pervenirsi solo attraverso la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo e all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore (Cass. S.U. 2007/20603; Cass. 2007/16002; 2008/8897);
4. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi formulati, si ritiene che il ricorso possa essere trattato in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;
B) rilevato che il controricorso, notificato il 29 ottobre 2008, è da ritenersi tardivo, pur conteggiando il periodo di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, essendo stato il ricorso per cassazione ritualmente notificato il 4 agosto 2008 all’Ufficio territoriale del Governo di Perugia presso la sua sede in (OMISSIS), a tale ufficio spettando la legittimazione esclusiva, personale e permanente a contraddire in giudizio, anche in fase di legittimità, nel giudizio di opposizione al provvedimento prefettizio di espulsione dello straniero (Cass. 2010/825);
osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le argomentazioni esposte nella relazione in atti;
ritenuto che, in base alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di cassazione, attesa la tardi vita del controricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2011