Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12604 del 25/06/2020
Cassazione civile sez. VI, 25/06/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 25/06/2020), n.12604
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –
Dott. LEONE Maria Margherita – rel. Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 33517-2018 proposto da:
L.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PASSEGGIATA DI RIPETTA
25, presso lo studio dell’avvocato IAPICHINO LUCILLA, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARINELLI ANDREA;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in
persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA
dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati
MARITATO LELIO, SGROI ANTONINO, D’ALOISIO CARTA, DE ROSE EMANUELE,
VITA SCIPLINO ESTER ADA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 260/2018 della CORTE D’APPELLO di BOI,OGN A,
depositata il 09/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 14/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LEONE
MARGHERITA MARIA.
Fatto
RILEVATO
che con sentenza n. 260/2018, la Corte di appello di Bologna, riformando la pronuncia di primo grado ha dichiarato L.L. tenuto al pagamento di contributi dovuti alla Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, in relazione all’attività libero-professionale svolta in concomitanza con l’attività di lavoro dipendente per la quale egli è iscritto presso altra gestione assicurativa obbligatoria;
che avverso tale pronuncia il L. ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivo di censura;
che l’Inps ha resistito con controricorso;
che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
che parte ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1) – che, con il primo motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 25 e 26, e del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, (conv. con L. n. 111 del 2011), entrambi in relazione alla L. n. 179 del 1958, art. 3, L. n. 6 del 1981, artt. 10 e 21, e D. interm. 20 dicembre 1995, n. 1189700, artt. 7, 23 e 37 (Statuto INARCASSA) per avere la Corte di merito ritenuto che sussisteva l’obbligo di iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS a carico degli ingegneri e degli architetti che, pur esercitando abitualmente la libera professione, non possano iscriversi all’INARCASSA per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria;
2) – Con il secondo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo quale l’abitualità della attività svolta.
3) che i motivi sono da trattare congiuntamente e sono manifestamente infondati, essendosi consolidato il principio di diritto secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all’INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest’ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS, in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirato la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione di cui alla norma d’interpretazione autentica contenuta nel D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, (conv. con L. n. 111 del 2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (Cass. n. 30344 del 2017, cui ha dato seguito, a seguito di ordinanza interlocutoria di questa Sesta sezione n. 19124 del 2018, Cass. n. 32166 del 2018);
Che il ricorso, per le esposte ragioni deve essere rigettato. Attese le oscillazioni giurisprudenziali di merito è opportuno compensare le spese di questo giudizio.
Si dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto delIgnoni sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerate, il 14 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2020