Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12604 del 24/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 24/05/2010, (ud. 05/05/2010, dep. 24/05/2010), n.12604

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A.

BAIAMONTI 2, presso lo studio dell’avvocato MAIELI ALESSANDRO,

rappresentata e difesa dall’avvocato CICCONE ALBERTO, giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 656/2006 della CORTE D’APPELLO di MESSINA dep.

il 30/06/2006, R.G.N. 17/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2010 dal Consigliere Dott. PASQUALE PICONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

La sentenza di cui si domanda la cassazione rigetta l’appello di A.G. e conferma le decisioni n. 1319/2002 e n. 1810/2003, rispettivamente non definitiva e definitiva, del Tribunale di Patti – giudice del lavoro – con le quali era stato accertato che A.A. aveva lavorato come addetta a servizi domestici alle dipendenze dell’ A. dal 29.4.1983 al 31.12.1998 in tutti i giorni lavorativi per n. 7,30 ore e per 2 ore nei giorni festivi, senza fruizione delle ferie, e l’ A. condannata al pagamento di Euro 56.109,76.

La Corte di appello di Messina respinge preliminarmente l’eccezione di nullità del ricorso introduttivo del giudizio, nonchè la richiesta di sospensione del giudizio in attesa della definizione del processo penale a carico dell’ A. per truffa in danno dell’Inps in relazione all’indennità di disoccupazione agricola ricevuta; nel merito, ritiene che l’ A. fosse subentrata nel rapporto di lavoro domestico, costituito con il coniuge poi deceduto e proseguito senza soluzione di continuità e con le stesse modalità, e ciò escludeva il fondamento dell’eccezione di prescrizione: che i numerosi testi sentiti avevano riferito di come l’ A. lavorasse sia come bracciante agricola che come domestica nella stessa giornata, ed esclusivamente come domestica durante il soggiorno in paese ( L.) dei coniugi C., nonchè delle modalità di esecuzione della prestazione, deposizioni che non potevano essere inficiate dalla dichiarazione dell’unico teste (ospite in casa C. in alcuni periodi) che aveva dichiarato di non aver visto l’ A. occuparsi di faccende domestiche.

Il ricorso di A.G. si articola in tre motivi; non svolge attività di resistenza A.A..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Con il primo motivo è denunciata violazione degli art. 414 c.p.c. e art. 2697 c.c., nonchè vizio della motivazione, in relazione al rigetto dell’eccezione di nullità del ricorso introduttivo del giudizio. Si deduce che l’atto conteneva esposizione di fatti non veri, contraddittori e genericamente indicati: si riconosceva di aver lavorato anche come bracciante agricola ma senza specificare le modalità delle due diverse prestazioni; non si precisava il luogo di esecuzione del lavoro ma si affermava di aver prestato assistenza notturna, circostanza incompatibile con il diverso luogo di residenza dei coniugi C.; si mancava di precisare di essere stata alle dipendenze del marito dell’ A. e non si allegava la qualità di erede di quest’ultima; non si fornivano elementi di prova sull’esecuzione delle prestazioni nella casa di L., casa solo saltuariamente occupata e non di proprietà della convenuta. Il motivo di ricorso si conclude con la formulazione di due quesiti diritto. In sintesi, si domanda alla Corte di stabilire: 1) se la mancata indicazione del luogo della prestazione e l’omessa precisazione delle modalità di lavoro concreti violazione dell’art. 414 c.p.c.: 2) se il ricorso debba essere rigettato ai sensi dell’art. 2697 c.c., in difetto di prova dell’intercorrenza del rapporto con il soggetto convenuto in giudizio, o comunque vada espressa adeguata motivazione quando vi sia contrasto sullo svolgimento della relativa attività o sulla qualità del datore di lavoro.

La Corte, rilevato che il motivo, formalmente unico, si articola in realtà in due distinte ed autonome censure, dichiara infondata la prima e inammissibile la seconda.

La denuncia di violazione dell’art. 414 c.p.c., per non avere la Corte di Messina dichiarato la nullità del ricorso introduttivo del giudizio è priva di fondamento.

Al quesito di diritto formulato si risponde che, nel rito del lavoro la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è comminata dalla legge per la mancata determinazione dell’oggetto della domanda o per la mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, difetti che il giudice del merito, con motivazione non specificamente censurata, ha escluso rilevando che era stata dedotta la specifica prestazione lavorativa di domestica in un determinato ambito temporale. La nullità, invece, non ricorre in conseguenza di errori di prospettazione in diritto, della mancata allegazione di fatti limitativi della pretesa invocata, di esposizione contraddittoria e lacunosa dei fatti, di non adeguata precisazione delle fonti di prova dei fatti costitutivi del diritto azionato, trattandosi di elementi idonei ad incidere solo sulla fondatezza di merito della domanda (vedi Cass. 22 gennaio 2009, n. 1629; 22 luglio 2009, n. 17102).

L’inammissibilità della seconda censura discende dall’inadeguatezza del quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., siccome si limita a riprodurre il disposto dell’art. 2697 c.c., ed a richiamare l’obbligo del giudice di applicare la norma, senza alcun riferimento specifico alle questione nella soluzione delle quali la norma sul riparto dell’onere della prova sarebbe stata volata.

Con il secondo motivo di ricorso si denunzia insufficiente motivazione del diniego di sospensione del processo in attesa della definizione del procedimento penale relativo alle false dichiarazioni che la A. avrebbe reso in merito al periodo di disoccupazione come addetta all’agricoltura.

Il motivo, ritenuto irrilevante il quesito di diritto che lo conclude trattandosi di denunzia di vizio di motivazione su fatto sufficientemente individuato, non è fondato.

Il giudice del merito afferma che, risultando comprovata la prestazione di lavoro domestico nel periodo denunciato all’Inps come di disoccupazione agricola, l’esito del giudizio penale non avrebbe potuto in alcun modo influenzare la decisione della controversia di lavoro.

La motivazione si sottrae alle censure della ricorrente, siccome il diritto alla retribuzione dovuta in forza del rapporto di lavoro domestico non potrebbe essere escluso, in tutto o in parte, a causa della percezione dell’indennità di disoccupazione prevista per le braccianti agricole. Nè l’eventuale accertamento in sede penale della sussistenza dello stato di disoccupazione avrebbe potuto fare stato nel giudizio civile.

Con il terzo motivo di ricorso si denuncia omessa motivazione in ordine all’affermata prevalenza dell’attività di domestica rispetto a quella di bracciante agricola. Si deduce che l’immobile presso il quale sarebbero stati espletati i servizi domestici era abitato saltuariamente in pochi periodi dell’anno; nessuna prova era stata data circa lo svolgimento di lavoro domestico nel periodo (1983 – 1991) di occupazione alle dipendenze della ditta C.G. (coniuge della ricorrente). Il motivo è inammissibile.

Il giudice del merito indica quale fonte del suo convincimento le deposizioni di numerosi testimoni (vengono citati i testi G., C., V.), che avevano riferito dell’esecuzione di prestazioni lavorative sia come bracciante agricola che come domestica nel corso della stessa giornata, e dell’impegno esclusivo come domestica nei periodi di soggiorno dei coniugi C. nella casa di L.; che dalle stesse deposizioni testimoniali si traeva la prova dell’impegno giornaliero ed orario.

Questi accertamenti di fatto non sono contestati denunciando vizi di motivazione su fatti specifici e decisivi per la controversia, ma la ricorrente si limita a contrapporvi la propria verità (impegno lavorativo come domestica saltuario e ridotto; assenza di prestazioni di lavoro domestico nel periodo antecedente la morte del coniuge dell’ A.), in maniera non corrispondente allo schema disegnato dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ai fini del controllo in sede di legittimità della corretta ricostruzione del fatto operata dal giudice del merito.

Non si deve provvedere sulle spese del giudizio di Cassazione perchè l’intimata non ha svolto attività di resistenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla da provvedere in ordine alle spese e agli onorari del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 5 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2010

 

 

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