Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12604 del 12/05/2021

Cassazione civile sez. un., 12/05/2021, (ud. 27/04/2021, dep. 12/05/2021), n.12604

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez. –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 37173/2019 proposto da:

A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE

PALUMBO, 3, presso lo studio dell’avvocato KATIA NOBILETTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ENZA SCARCELLA;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CAPO D’ORLANDO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 297, presso lo

studio dell’avvocato BRUNO TASSONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato FABRIZIO TIGANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 385/2019 del CONSIGLIO DI GIUSTIZIA

AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA – PALERMO, depositata il

08/05/2019.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/04/2021 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;

lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale Aggiunto Dott.

LUIGI SALVATO, il quale chiede che la Corte dichiari il ricorso

inammissibile.

 

Fatto

RILEVATO

che:

A. s.r.l. propose innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia domanda di condanna del Comune di Capo d’Orlando al risarcimento del danno in relazione all’illegittimo provvedimento (annullato con giudicato) del 17 marzo 2004 di rigetto dell’istanza di assegnazione, previa espropriazione, di area per l’ubicazione di impianti di distribuzione carburante ed in relazione al comportamento inerte tenuto a fronte dell’istanza del 27 novembre 2007 di rilascio delle autorizzazioni per l’installazione del distributore nella nuova area di assegnazione. Il Tribunale adito rigettò la domanda sulla base dell’esistenza del giudicato di rigetto della domanda risarcitoria per i danni fino ad una certa epoca e, per i danni relativi all’epoca successiva, perchè la società non avrebbe comunque potuto svolgere l’attività per mancanza delle necessarie autorizzazioni non imputabile al Comune. Avverso detta sentenza propose appello la società. Con sentenza di data 8 maggio 2019 il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana rigettò l’appello.

Osservò il giudice di appello che per ciò che riguardava il comportamento antecedente la sentenza n. 513 del 2007, di annullamento del provvedimento impugnato, sussisteva il giudicato di rigetto dell’istanza risarcitoria, mentre, per quanto concerneva il comportamento successivo, la mancanza delle prescritte autorizzazioni aveva privato la società appellante della possibilità di svolgere le attività di distribuzione del carburante indipendentemente dallo svolgimento delle attività amministrative per l’espropriazione delle aree dove ubicare l’impianto di distribuzione del carburante, non essendo inoltre imputabili all’Amministrazione appellata le scelte aziendali che avevano condotto alla sospensione dell’attività di distribuzione.

Ha proposto ricorso per cassazione A.G., in proprio e nella qualità di socio di A. s.r.l., sulla base di quattro motivi e resiste con controricorso la parte intimata. E’ stato fissato il ricorso in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Il Pubblico Ministero ha depositato le conclusioni scritte. E’ stata presentata memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che sulla domanda risarcitoria proposta non si è formato alcun giudicato dato che il presente giudizio non attiene solo ai danni subiti dalla società A. a causa dell’illegittimo provvedimento, ma anche ai danni derivanti dall’inerzia dell’Amministrazione.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 c.c. e dell’art. 30c.p.a., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che, dopo la delibera consiliare di indicazione delle due aree per la razionalizzazione degli impianti di carburante, l’Amministrazione non si era attivata per la concessione della nuova area, nonostante l’intimazione più volte di adempiere da parte del giudice amministrativo e che la società aveva attivato tutti i mezzi di impugnazione a disposizione sicchè nessuna negligenza le si poteva rimproverare.

Con il terzo motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva il ricorrente che il giudice di appello ha omesso di esaminare il comportamento tenuto dal Comune negli anni precedenti la sentenza n. 513 del 2007.

Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che il Consiglio di giustizia amministrativa ha trascurato il fatto che se il Comune avesse tempestivamente assegnato alla società un’area adeguata per l’installazione dell’impianto, si sarebbero potute ottenere anche tutte le autorizzazioni necessarie per l’espletamento del servizio.

Il ricorso è inammissibile. La qualità di parte legittimata a proporre ricorso per cassazione o per resistere ad esso spetta unicamente a chi abbia formalmente assunto la veste di parte nel giudizio di merito conclusosi con la decisione impugnata. Ne consegue che va dichiarato inammissibile, per difetto di rituale instaurazione del processo, il ricorso per cassazione proposto da o contro soggetti diversi da quelli che sono stati parti nel giudizio di merito (fra le tante Cass. n. 13954 del 2006; n. 520 del 2013). Parte del giudizio relativo alla decisione impugnata è stata la società A. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore. L’odierno ricorso è stato invece proposto da A.G., in proprio e nella qualità di socio di A. s.r.l. (peraltro la procura speciale risulta rilasciata solo nella qualità). Trattandosi di ricorso proposto da soggetto diverso da quello che era stato parte nel giudizio innanzi al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in base al valore della causa, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 12.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

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