Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12604 del 09/06/2011
Cassazione civile sez. I, 09/06/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 09/06/2011), n.12604
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d’ufficio da:
Corte di appello di Bari con decreto del 26 agosto 2008, nel
procedimento n. 160/2008 Ruolo affari Camera di consiglio;
alla presenza del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore Generale, Dott.ssa CARESTIA Antonietta, che ha concluso
chiedendo dichiararsi la competenza della Corte di appello di
Perugia;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
12 gennaio 2011 dal relatore, Cons. Dott. Stefano Schirò.
La Corte:
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che la Corte di appello di Bari ha richiesto d’ufficio regolamento di competenza, in seguito alla riassunzione davanti alla stessa Corte di un giudizio in materia di equa riparazione L. n. 89 del 2001, ex art. 2 – promosso da C.A.M. nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze per eccessiva durata di un processo svoltosi davanti al Tar Puglia in primo grado e davanti al Consiglio di Stato in secondo grado – in ordine al quale la Corte di appello di Lecce, con provvedimento del 15 novembre 2007, si era dichiarata incompetente, ritenendo che la L. n. 89 del 2001, art. 3, escluda la facoltatività del foro tra i due possibili ex art. 25 c.p.c. e indivìdui in ogni caso quale foro quello del luogo di commissione dell’illecito e così ravvisando la competenza della Corte di appello di Roma, tenuto anche conto che dagli atti non sarebbe risultata la residenza in Bari della ricorrente;
rilevato che in data 27 marzo 2009 è stata depositata in cancelleria relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., che ha concluso per la competenza della Corte di appello di Roma o della Corte di appello di Bari.
Diritto
OSSERVA IN DIRITTO
2. le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 6307/10 del 16 marzo 2010, innovando ad un precedente reiterato indirizzo, hanno affermato il principio che in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, ai fini dell’individuazione del giudice territorialmente competente in ordine alla relativa domanda, il criterio di collegamento stabilito dall’art. 11 c.p.p., richiamato dalla L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 1, va applicato anche nei giudizi svoltisi davanti a giudici diversi da quello ordinario, con riferimento al luogo in cui ha sede il giudice di merito, ordinario o speciale, dinanzi al quale ha avuto inizio il giudizio presupposto;
3. in base a tale orientamento, nel caso di specie, poichè il giudizio presupposto è stato introdotto davanti al Tar Puglia, va dichiarata la competenza della Corte di appello di Lecce, secondo il criterio fissato dall’art. 11 cod. proc. pen., con conseguente annullamento del provvedimento di detta Corte in data 15 novembre 2007;
4. trattandosi di regolamento di competenza sollevato d’ufficio, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali (Cass. 2004/21737;
2007/1167).
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul regolamento di competenza, dichiara la competenza della Corte di appello di Lecce e annulla il provvedimento di detta Corte in data 15 novembre 2007.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2011