Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12603 del 25/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/06/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 25/06/2020), n.12603

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. LEONE Maria Margherita – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26719-2018 proposto da:

M.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOEZIO 14, presso

lo studio dell’avvocato ITRI GIUSEPPE, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GOMBIA LOREDANA;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati PULLI

CLEMENTINA, MASSA MANUELA, CAPANNOLO EMANUELA, VALENTE NICOLA;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 12/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LEONE

MARGHERITA MARIA.

Fatto

RILEVATO

Che:

Il Tribunale di Roma in sede di procedimento ex art. 445-bis c.p.c., aveva omologato il requisito sanitario riferito a M.E., relativo alla indennità di accompagnamento con decorrenza dal luglio 2017 ed allo status di handicap grave da settembre 2016 ed aveva integralmente compensato tra le parti le spese del giudizio, in considerazione dell’accertamento del requisito sanitario da epoca successiva a quello di presentazione della domanda amministrativi. Avverso tale ultimo capo della decisione, relativo alla compensazione delle spese, l’assistito proponeva ricorso affidato ad un solo motivo. Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1) Violazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e art. 92 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Rilevava il ricorrente l’errata statuizione sulla compensazione delle spese in ragione del principio di causalità.

Sul punto questa Corte ha chiarito che “In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse. Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti. (Cass. n. 19613/2017)

A tale esito deve giungersi anche in ragione della recente decisione della Corte Costituzionale che con la sentenza n. 77/2018 ha ribadito che, fermo il principio di non attribuzione delle spese alla parte interamente vittoriosa, le ipotesi di compensazione, in aggiunta a quelle già espressamente considerate dall’art. 92 c.p.c., possono essere valutate dal giudice, ma comunque motivate e delimitate nel perimetro delle gravi e eccezionali ragioni. Di queste ultime, nel caso in esame, il Tribunale nel compensare le spese dell’ATP, ha dato conto, richiarendo le ragioni fondanti la compensazione.

Il ricorso deve quindi essere rigettato. Le spese seguono il principio di soccombenza.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 2.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 1 5 % ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2020

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