Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12603 del 24/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 24/05/2010, (ud. 04/05/2010, dep. 24/05/2010), n.12603

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MEDAGLIE D’ORO 169, presso lo studio dell’avvocato MANNIAS ITALA, che

lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati DI GIOVANNI ETTORE,

DI GIOVANNI UMBERTO, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.S.C., titolare dell’omonima ditta;

– intimato –

avverso la sentenza n. 636/2007 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 22/12/2007 R.G.N. 260/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2010 dal Consigliere Dott. PASQUALE PICONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per cessazione della materia del

contendere.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza in data 23 giugno 1998 il Pretore di Siracusa accoglieva la domanda, proposta da C.S. nei confronti del suo ex datore di lavoro D.S.C., titolare dell’omonima ditta, di impugnativa del licenziamento a lui intimato senza l’osservanza della forma scritta, e condannava il convenuto al pagamento in favore del lavoratore delle mensilità maturate dalla data del recesso fino al concreto ripristino del rapporto di lavoro. Su appello del soccombente, la decisione era parzialmente riformata dal Tribunale della stessa sede con pronuncia depositata il 12 giugno 2001.

Ritenuta l’osservanza della forma scritta nella intimazione del licenziamento e la natura disciplinare del provvedimento adottato, in quanto collegato a mancanze del lavoratore, il giudice del gravame ne affermava però la nullità, per l’omessa preventiva contestazione degli addebiti, e quindi condannava il datore di lavoro alla riassunzione dell’appellato o in mancanza al risarcimento del danno, in favore dello stesso, determinato in misura pari a quattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

In accoglimento dei primi due motivi di ricorso del C., la Corte di cassazione (sent. 4 marzo 2003, n. 3195) ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte di appello di Catania.

Il giudice del rinvio, con la sentenza di cui si domanda la cassazione, ha dichiarato, in parziale riforma della decisione del Pretore di Siracusa inefficace il licenziamento del 17.2.1997, con la condanna del datore al pagamento della retribuzione maturata fino al 25.2.1997.

Il nuovo ricorso per cassazione del C. è articolato in due motivi; non svolge attività di resistenza la parte intimata.

Al ricorso per cassazione il difensore del C. dichiara di rinunciare, con atto depositato il 7 aprile 20010 unitamente a copia di verbale di conciliazione in sede sindacale in data 29.1.2009.

Osserva la Corte che a tale rinuncia non è possibile attribuire l’efficacia estintiva del processo perchè l’atto non è sottoscritto dalla parte, ma soltanto dal suo avvocato, che non è munito di mandato speciale a tale effetto, alla stregua del contenuto della procura speciale apposta a margine del ricorso (art. 390 c.p.c., comma 2).

Peraltro, dalla copia di verbale di conciliazione prodotto dal ricorrente, sottoscritto in data 29.1.2009 dalle parti della controversia e dai loro avvocati nella sede dell’associazione sindacale A.s.i.l. di Siracusa con l’assistenza del dirigente sindacale Carmelo Bonomo, risulta che, richiamato l’oggetto della lite, questa è stata definita mediante reciproche concessioni, contemplandosi la rinuncia del C. al ricorso per Cassazione.

Rileva pertanto la Corte che l’esame del ricorso è precluso dal sopravvenire della prova della mancanza del relativo interesse determinata dal contratto di transazione. Va, infatti, applicato il principio di diritto secondo il quale quando, nel corso del giudizio di legittimità, intervenga una transazione od altro fatto che determini la cessazione della materia del contendere, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, essendo venuto meno l’interesse alla definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia sul merito dell’impugnazione (Cass. S.u. n. 368 del 2000).

La mancata costituzione della parte intimata esclude che si debba provvedere sulle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per cessazione della materia del contendere; nulla da provvedere sulle spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 4 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2010

 

 

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