Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12603 del 18/06/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 12603 Anno 2015
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: CARLEO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 26628-2011 proposto da:
DELL’ANNA VITO NICOLA DLLCNX58A06D754G titolare
dell’omonima ditta SALDOTECNICA DI VITO NICOLA
DELL’ANNA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
BOCCA DI LEONE 78, presso lo studio dell’avvocato
GIOVANNI PESCE, rappresentato e difeso dall’avvocato
2015
541

GIUSEPPE SEMERARO giusta procura speciale a margine
‘ del ricorso;
– ricorrente contro

SANNELLI

FRANCESCO,

SANNELLI

1

ANGELO,

AXA

Data pubblicazione: 18/06/2015

ASSICURAZIONI SPA , MILANO ASSICURAZIONI SPA , ILVA
SPA 11435690158;
– intimati –

Nonché da:
ILVA

SPA

11435690158

in

persona

del

suo

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VI NOVEMBRE
149 presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI
MALDARIZZI (Studio TRIBUTARIO LEGALE 8

E S), che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale a
margine der’controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale contro

DELL’ANNA VITO NICOLA DLLCNX58A06D754G, SANNELLI
FRANCESCO, SANNELLI ANGELO, AXA ASSICURAZIONI SPA ,
MILANO ASSICURAZIONI SPA ;
– intimati –

avverso la sentenza n. 70/2011 della CORTE D’APPELLO
DI LECCE SEZ.DIST. DI TARANTO, depositata

il

18/03/2011, R.G.N. 298/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/02/2015 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
CARLEO;
udito l’Avvocato GIUSEPPE SEMERARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso

2

rappresentante Consigliere Delegato AGOSTINO ALBERTI,

per raccoglimento p.q.r. del ricorso principale e
per l’inammissibilità in subordine rigetto del

ricorso dell’Uva;

3

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato Sannelli
Francesco conveniva in giudizio Dell’Anna Vita Nicola e la Axa
assicurazioni chiedendo il risarcimento dei danni subiti
mentre era alla guida della BMW di Sannelli Angelo, allorchè

Dell’Anna, che non aveva osservato lo stop semaforico
all’incrocio tra la SS 106 e la SS. 107 Appia ancorchè egli
godesse della precedenza per luce semaforica verde. Radicatosi
il contraddittorio, il convenuto negava il fondamento
dell’avversa pretesa mentre l’Axa assicurazioni, premesso che
il segnale semaforico al momento del sinistro era irregolare
ed incongruo, chiedeva di chiamare in giudizio l’ILVA Laminati
piani, incaricata della manutenzione del semaforo ivi posto,
chiamata autorizzata ma non eseguita. Al presente giudizio era
riunito quello introdotto da Sannelli Angelo, proprietario
della vettura BMW incidentata per il ristoro dei danni subiti
dalla medesima, in cui il Dell’Anna agiva in riconvenzione
chiedendo l’accertamento della responsabilità del Sannelli e
l’ Axa chiedeva ed otteneva di chiamare in giudizio l’ILVA che
eccepiva il suo difetto di legittimazione. In esito al
giudizio, il Tribunale di Taranto, dichiarava corresponsabili
ex art. 2055 c.c. il Dell’Anna (con la Axa s.p.a.) e l’ILVA,
attribuendo a Sannelli Francesco la responsabilità del danno
patito nella misura del 20% per non avere indossato le cinture
di sicurezza. Avverso tale decisione, proponevano appello il

4

era stato investito e ferito il 10-4-2000 dalla vettura del

Dell’Anna e la Axa, rispettivamente in via principale ed
incidentale, ed in esito al giudizio, la Corte di Appello di
Lecce

sezione distaccata di Taranto

con

sentenza

depositata in data 18 marzo 2011 respingeva entrambi i
gravami compensando le spese. Avverso la detta sentenza hanno

Dell’Anna articolandolo in due motivi, illustrati da memoria,
ed, in via incidentale, l’Ilva Spa, affidandolo a due motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve rilevarsi che il ricorso principale e
quello incidentale sono stati riuniti, in quanto proposti
avverso la stessa sentenza.
Procedendo all’esame del ricorso principale, va osservato che,
con la prima doglianza, deducendo la violazione e la falsa
applicazione degli artt.2051, 2043, 2054, 1227 cc nonché la
motivazione insufficiente e contraddittoria, il ricorrente
Dell’Anna ha censurato la sentenza impugnata nella parte in
cui la Corte di Appello gli ha attribuito la
corresponsabilità del sinistro – là dove andava ritenuta la
responsabilità esclusiva dell’Ilva – dando per scontato che

il

conducente dell’auto Dell’Anna fosse consapevole della
perfetta funzionalità del semaforo; che dalla parte della
direttrice di marcia della BMW si proiettasse luce verde; e
che l’incidente fosse avvenuto di notte: tutte circostanze non
verificate oppure addirittura inesatte (come nel caso dell’ora

5

quindi proposto ricorso per cassazione, in via principale, il

dell’incidente) alla luce degli scritti difensivi delle parti
e del verbale dei CC.
I profili di censura, necessariamente riportati nella loro
essenzialità, sono in parte inammissibili, in parte infondati.
A riguardo, mette conto innanzitutto di chiarire che le

ragioni poste dai giudici di merito a base della decisione si
fondano sulle seguenti circostanze:
a) è certo che il semaforo desse luce verde al Sannelli: ciò
risultava dalla testimonianza di Sannelli Vito;
b) è certo altresì che la segnalazione semaforica non fosse
invece funzionante lungo la direttrice di marcia del
Dell’Anna: ciò si evinceva dal rilievo che i dipendenti
dell’Ilva, subito dopo il sinistro, provvedessero a riparare
il guasto, così come evidenziato dal rapporto dei CC;
c) la situazione dei luoghi e proprio il mancato funzionamento
della lanterna semaforica, che risultava spenta, dovevano
consigliare il Dell’Anna ad usare diligenza ed accortezza
particolari nell’attraversare l’incrocio,

impegnandolo a

velocità ridottissima onde evitare presumibili collisioni con
la conseguenza che la mancata osservanza di tali doverose
precauzioni

sostanziava

il

contenuto

della

sua

corresponsabilità.
Tutto ciò premesso e considerato, risulta con chiara evidenza
come la Corte territoriale abbia argomentato adeguatamente
sul merito della controversia con una motivazione sufficiente,
logica, non contraddittoria e rispettosa della normativan i/4

6

1

questione. Né d’altra parte il motivo del ricorso in esame è
riuscito ad individuare effettivi vizi logici o giuridici nel
percorso argomentativo dell’impugnata decisione.
Giova aggiungere inoltre che il controllo di logicità del
giudizio di fatto – consentito al Giudice di legittimità non

dell’opzione che ha condotto il Giudice del merito ad una
determinata soluzione della questione esaminata: invero una
revisione siffatta si risolverebbe, sostanzialmente, in una
nuova formulazione del giudizio di fatto, riservato al Giudice
del merito, e risulterebbe affatto estranea alla funzione
assegnata dall’ordinamento al Giudice di legittimità. (così
Cass.n.8808108 in motivazione)
Peraltro, le ragioni di doglianza svolte dal ricorrente, come
risulta di ovvia evidenza dal loro stesso contenuto e dalle
espressioni usate, non concernono violazioni o false
applicazioni del dettato normativo bensì la valutazione della
realtà fattuale, come è stata operata dalla Corte di merito;
nè evidenziano effettive carenze o contraddizioni nel percorso
motivazionale della sentenza impugnata ma, riproponendo
l’esame degli elementi fattuali già sottoposti ai giudici di
seconde cure e da questi disattesi, mirano ad un’ulteriore
valutazione delle risultanze processuali, trascurando che a
questa Corte non è riconosciuto dalla legge il potere di
riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello
di controllare, sotto il profilo logico-formale e della

7

equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia

correttezza giuridica, l’esame e la valutazione operata dal
giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le
fonti del proprio convincimento, valutarne le prove,
controllarne l’attendibiIita’ e la concludenza, scegliendo,
tra le varie risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a

Vale la pena di aggiungere infine che lo stesso assunto del
ricorrente, riguardo al fatto che l’incidente non sarebbe
avvenuto di notte, come scritto nelle due sentenze di merito,
bensì di giorno, come sarebbe stato invece riportato negli
scritti difensivi di tutte le parti e nel verbale dei CC, non
può essere preso in considerazione per difetto di
autosufficienza. E ciò, in quanto il ricorrente non ha assolto
l’onere di specificare nel ricorso il contenuto degli atti
richiamati e di provvedere alla loro integrale trascrizione,
oppure di riportarne i passi essenziali, non essendo
sufficiente a riguardo la mera deduzione e non essendo
possibile sopperire a tali lacune con indagini integrative,
mediante l’accesso a fonti esterne, che resta precluso alla
=

Corte di cassazione. Ne deriva l’inammissibilità anche di
quest’ultima ragione della censura.
Passando alla seconda doglianza, svolta per violazione
dell’art.112 cpc, 1227 cc ed omessa ed insufficiente
motivazione, va rilevato che il ricorrente ha denunciato la
mancata pronuncia della Corte sulla domanda di risarcimento
danni nei confronti dell’Uva e comunque la mancata

8

A

dimostrare i fatti in discussione.

spiegazione delle ragioni per cui ha ritenuto il concorso di
colpe tra lui e la medesima società.
La doglianza è infondata. Invero, il vizio di “omessa
pronuncia”, integrante un difetto di attività del giudice,
vale a dire un error in procedendo, produttivo della nullità

omessa ed insufficiente motivazione ex art.360 co.1 n.5 c.p.c
si verificano, nel giudizio di appello, solo quando l’omesso
esame concerne direttamente uno dei fatti costitutivi della
domanda di impugnazione, vale a dire uno specifico motivo di
appello, ritualmente formulato.
Ciò, in quanto il tema decisionale è delimitato strettamente
dai motivi e l’appellante deve prospettare tutte le ragioni di
censura con l’appello, previa articolazione in specifici e
separati motivi ritualmente contenuti nell’atto di
impugnazione. Nel caso di specie, non risulta affatto che
l’appellante avesse nell’atto di appello proposto specifici
motivi volti a censurare l’omessa pronuncia del giudice di
primo grado sulla domanda di risarcimento dei danni nei
confronti dell’Ilva e l’omessa spiegazione, da parte del
giudice di prime cure, delle ragioni a base della ritenuta
corresponsabilità ex art.2055 cc.
Ed invero, dalle risultanze processuali, emerge soltanto che
l’appellante si limitò in

secondo grado – la circostanza è

precisata nello stesso ricorso (v. pag.9)- a richiedere
nell’atto di appello:

“/)

A

in riforma dell’impugnata sentenz a

9

della sentenza ex art. 360 c.p.c., co.1 n. 4), ed il vizio di

n.77/2006 del Tribunale di Taranto—dichiarare responsabile
esclusivo del sinistro per cui è causa l’Ilva Spa_.2)
condannare l’Ilva Spa_.._al pagamento in favore di Dell’Anna
_.della somma di

6.698,67_.”, senza articolare in specifici
le necessarie argomentazioni

motivi, a tal fine redatti,

dal giudice di primo grado. E ciò, nonostante che entrambe
fossero domande già avanzate in primo grado, sulle quali il
primo giudice non si sarebbe espressamente pronunciato. Ne
deriva l’infondatezza delle doglianze.
Passando al ricorso incidentale, proposto da uva Spa, ne va
dichiarata l’inammissibilità.
A riguardo, va rilevato che, con la prima doglianza, svolta
per violazione e/o falsa applicazione degli artt.2043, 2051,
2054, 1227, 2697 cc,112 cpc nonché per motivazione
insufficiente e contraddittoria, la ricorrente incidentale ha
censurato la sentenza impugnata per aver la Corte di Appello
ritenuto, pur senza prova sul punto, che la squadra di
manutenzione dell’Ilva fosse intervenuta al ripristino dei
semafori subito dopo l’incidente mentre con la seconda
doglianza, svolta per violazione e/o falsa applicazione degli
artt. 269, 107, 167, 343 cpc, ha censurato la decisione per
aver la Corte territoriale trascurato che l’Axa, costituitasi
tardivamente nel giudizio di primo grado, non poteva essere
abilitata a chiamare un terzo in causa.

10

critiche volte a contrapporsi alle ragioni addotte sul punto

L’inammissibilità del ricorso risulta di ovvia evidenza ove si
consideri che la sentenza di primo grado (peraltro, pienamente
confermata in appello), con cui il Tribunale dichiarava
!
.

corresponsabili ex art. 2055 c.c. il Dell’Anna (con la Axa
s.p.a.) e l’ILVA, attribuendo

a Sannelli Francesco la

oggetto di impugnazione soltanto da parte del Dell’Anna,
appellante principale, e dell’Axa Assicurazioni Spa,
appellante incidentale, ma non anche da parte dell’attuale
ricorrente incidentale, vale a dire l’Ilva Spa.
Da tale premessa deriva una duplice conseguenza: a)
l’affermazione di corresponsabilità dell’Ilva, contenuta nella
decisione di prime cure, per effetto della mancata
impugnazione, resta definitivamente accertata, essendo la
sentenza di primo grado passata in cosa giudicata nei suoi
confronti b) come ulteriore corollario, l’uva non è più
legittimata a proporre alcun ricorso per cassazione avverso la
sentenza di secondo grado, non potendo rimettere in
discussione una realtà processuale ormai definitiva.
2

Considerato che la sentenza impugnata appare esente dalle
censure dedotte, ne consegue che il ricorso principale deve
essere rigettato mentre quello incidentale deve essere
dichiarato inammissibile. Attesa la reciproca soccombenza,
sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese
di questo giudizio.
P.Q.M.

11

A.‘

responsabilità del danno patito nella misura del 20%, fu

La Corte decidendo sui ricorsi riuniti rigetta il ricorso
principale, dichiara inammissibile quello incidentale.
Compensa le spese tra le parti.

Così deciso in Roma in camera di Consiglio in data 27.2.2015

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