Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12603 del 12/05/2021

Cassazione civile sez. un., 12/05/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 12/05/2021), n.12603

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Primo Presidente f.f. –

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente di Sez. –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente di Sez. –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20122/2019 proposto da:

P.M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO A.

PONCHIELLI 6, presso lo STUDIO LTPARTNERS, rappresentato e difeso

dagli avvocati MARIO PECORARO, ed ANTONIO PAZZAGLIA;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ RISORSE – SO.RI. S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCELLO LASTRUCCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 891/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 15/04/2019.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/03/2021 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Società Risorse s.p.a. (per brevità, SO.RI) – società a totale capitale pubblico costituita ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997 e del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 113 bis, per le attività di gestione delle entrate dei comuni soci della stessa – convenne avanti al Tribunale di Prato l’ex amministratore unico P.M.A. per sentirlo condannare al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità ex artt. 2392 e 2393 c.c..

Il P. si costituì in giudizio eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice contabile, in quanto la SO.RI aveva natura di società in house; nel merito, contestò qualunque propria responsabilità e chiese il rigetto delle domande avversarie.

Nel corso del giudizio di primo grado, svoltosi secondo il rito societario (applicabile ratione temporis), venne disposta c.t.u., all’esito della quale il Tribunale di Prato rigettò l’eccezione di carenza di giurisdizione e quella di nullità della c.t.u. e condannò il P. al pagamento di 394.230,00 Euro (oltre accessori).

Pronunciando sul gravame del P., la Corte di Appello di Firenze ha ridotto la condanna a 393.924,92 Euro, ha compensato per metà le spese del giudizio di primo grado (ponendo la restante metà a carico dell’appellante) e ha posto le spese di c.t.u. a carico di entrambe le parti, metà per ciascuna; ha confermato per il resto la sentenza impugnata e ha condannato il P. al pagamento dei due terzi delle spese del giudizio di secondo grado.

Ha proposto ricorso per cassazione P.M.A., affidandosi a sette motivi (il primo dei quali dedotto ai sensi dell’art. 360, n. 1 c.p.c.); ad esso ha resistito, con controricorso, la s.p.a. Società Risorse.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia “error in procedendo. Difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice contabile – art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1”.

Premesso che l’appellante aveva lamentato (a pag. 17, punto 2.3, penultimo capoverso dell’atto di gravame) che “qualificare il danno in termini di “minor utile conseguito dalla società” ne evidenzia la natura di danno erariale (l’utile è destinato ai soci che nel caso sono enti pubblici) con la conseguenza che ogni valutazione al riguardo sarebbe riservata alla giurisdizione della Corte dei Conti”, il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato: “è anche errato ritenere come sostenuto dall’appellante, che il danno in termini di minor utile si tradurrebbe in un danno di natura erariale, poichè (…) la So.Ri. s.p.a. ha natura di società per azioni regolata dal codice civile e dallo statuto e varie pronunce della Suprema Corte a Sez. Unite hanno ormai sancito il principio secondo cui il danno infetto dagli amministratori di una società a partecipazione pubblica al patrimonio sociale configura una ipotesi di responsabilità disciplinata dalle regole societarie e non di responsabilità amministrativa perchè non implica un danno erariale bensì unicamente un danno sofferto da un soggetto privato (Sez. Unite 15.01.2010 n. 519)”.

Assume il ricorrente che l’orientamento richiamato dalla Corte di Appello è stato superato a partire da Cass., S.U. n. 26283/2013, secondo cui sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti quando l'”azione sia diretta a far valere la responsabilità degli organi sociali per danni da essi cagionati al patrimonio di una società in house” (cui hanno fatto seguito, ex multis, Cass., S.U. nn. 7177/2014, 3677/2015, 962/2017, 1718/2018 e 22409/2018).

Evidenzia che la SO.RI s.p.a., “non solo è una società in house (…), ma è anche una società in relazione alla quale (…) non è possibile configurare un rapporto di alterità con gli Enti soci”; essa, infatti, “è stata costituita ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 113-bis, quale opzione organizzativa del servizio tributi del Comune di Prato (e dei comuni soci) (…) e la sua attività riguarda servizi privi di rilevanza economica (…) in favore esclusivamente degli Enti soci, che sono al tempo stesso soci, committenti e “clienti” della società stessa; dal che consegue -secondo il ricorrente – “che, con riferimento a SORI, non è possibile qualificare il (preteso) danno da minor utile se non quale danno erariale” e che “le medesime considerazioni in diritto (…) depongono per la cassazione della sentenza per difetto di giurisdizione anche laddove la Corte di Appello ha pronunciato la condanna dell’odierno ricorrente al risarcimento del danno per la “perdita di esercizio infrannuale” registrata nel 2005″.

1.1. La controricorrente rileva che il P. non aveva proposto appello sulla questione di giurisdizione, dato che nell’atto di gravame non aveva “trattato specificamente l’argomento, facendone discendere uno dei motivi di appello, limitandosi ad una mera chiosa a pag. 17 dello stesso, peraltro inserita incidentalmente nella trattazione delle censure sul merito della controversia”; assume pertanto che sulla questione della giurisdizione si è formato il giudicato interno, preclusivo di ogni ulteriore esame sul punto; evidenzia, peraltro, che il motivo sarebbe stato comunque infondato, alla luce dei principi affermati, fra le altre, da Cass., S.U. n. 26806/2009 e Cass., S.U. n. 22406/2018.

1.2. Il motivo è inammissibile, atteso che sull’affermazione della giurisdizione del G.O. si è formato il giudicato interno a seguito della mancata impugnazione della decisione di primo grado che – come detto – ha rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal P..

1.2.1. Invero, dall’esame dell’atto di appello – consentito a questa Corte che, in ordine ai motivi attinenti alla giurisdizione, è anche giudice del fatto e può procedere all’esame diretto degli atti da cui dipenda la soluzione della questione e che siano stati posti alla base della censura (cfr. Cass., S.U. n. 28332/2019, Cass. S.U. n. 3723/2007 e Cass. n. 1717/2020)- emerge che il P. non ha proposto alcun motivo di appello in punto di giurisdizione, ma si è limitato a svolgere la considerazione sopra trascritta, che tuttavia risulta del tutto inidonea ad integrare uno specifico motivo di impugnazione;

1.2.2. L’anzidetta considerazione (“qualificare il danno in termini di “minor utile conseguito dalla società” ne evidenzia la natura di danno erariale (l’utile è destinato ai soci che nel caso sono enti pubblici) con la conseguenza che ogni valutazione al riguardo sarebbe riservata alla giurisdizione della Corte dei Conti”) si collocava – a pag. 18 dell’atto di gravame – nell’ambito dell’illustrazione del terzo motivo (“Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.. Omessa motivazione. Violazione dell’art. 2697 c.c.. Insufficiente e contraddittoria motivazione”), nella parte in cui l’appellante contestava al primo giudice la possibilità di fare questione di “danno da minor utile” in riferimento ad una società in house providing (avente come obiettivo il pareggio di bilancio e non l’utile), ed era volta a rilevare che la avversata qualificazione del danno in termini di “minor utile” ne avrebbe evidenziato la natura di danno erariale, da ciò conseguendo che ogni valutazione al riguardo “sarebbe riservata alla giurisdizione della Corte dei Conti”.

Tenuto conto sia del contesto in cui era svolta che della natura meramente incidentale ed ipotetico-argomentativa dell’affermazione (tesa a negare la configurabilità del danno da “minor utile”), appare evidente che l’espressione utilizzata dal P. e trascritta nel presente ricorso era del tutto idonea a manifestare la volontà di impugnare la statuizione di rigetto dell’eccezione di difetto di giurisdizione e, comunque, a farlo nel rispetto dei requisiti di specificità richiesti ai fini dell’ammissibilità dell’appello.

Deve ritenersi, in conclusione, che sulla questione della giurisdizione si sia formato un giudicato interno e che risulti pertanto inammissibile il motivo di ricorso per cassazione volto a sottoporre alla Corte una questione di cui è ormai precluso l’esame.

2. Il secondo motivo denuncia la violazione e/o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 16, comma 5 e dell’art. 281 sexies c.p.c. e censura la sentenza impugnata per avere rigettato il motivo di appello con cui era stata dedotta la nullità della sentenza di primo grado per avere il Tribunale omesso di leggere il dispositivo in udienza ovvero, in alternativa, per avere omesso di adottare e leggere

in udienza l’ordinanza di differimento del deposito della sentenza nei trenta giorni successivi: assume il ricorrente che il rito societario (ratione temporis applicabile) consentiva l’omissione della lettura del dispositivo in udienza, ma a condizione che venisse adottata e letta l’ordinanza di differimento del deposito della sentenza, e rileva che il Tribunale aveva disatteso tale prescrizione determinando nullità insanabile della decisione;

il motivo è inammissibile, atteso che non è prospettato il vulnus che l’erronea applicazione della norma processuale – ossia la mancata adozione/lettura dell’ordinanza – avrebbe determinato al diritto di difesa (cfr., per tutte, Cass. n. 26419/2020, secondo cui “la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione; ne consegue che è inammissibile l’impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito”); nè, d’altra parte, risultano applicabili i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in merito alla nullità della sentenza emessa senza lettura del dispositivo nel rito del lavoro, correlata a esigenze di concentrazione del giudizio e di immutabilità della decisione che risultano espressamente derogate, nel rito societario, dalla stessa previsione della possibilità di decisione differita:

3. Il terzo motivo (“Sulla condanna al risarcimento del danno da “minor utile” (cfr. sentenza Corte di Appello, punti 6.3.1., 6.3.2 e 6.3.3)” censura la decisione impugnata nella parte in cui ha confermato quella di primo grado in relazione al danno conseguente all’aumento ingiustificato dei costi per l’assunzione di ulteriori unità lavorative in assenza del dovuto controllo da parte dell’ex amministratore unico.

Il motivo si articola in sei punti, numerati da 3.1 a 3.6.

3.1. Col primo, il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione al principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato: si assume che la domanda volta ad accertare l’inadempimento degli obblighi degli amministratori di una società per aver sostenuto, a consuntivo, costi per il personale maggiori di quelli indicati nel bilancio preventivo (e ciò a causa del presunto omesso monitoraggio dei costi medesimi) si fonda su elementi oggettivamente diversi rispetto a quella relativa all’aver procurato un minore utile a causa di scelte gestionali non giustificabili in rapporto al volume della produzione conseguito.

La censura è infondata, giacchè la Corte, come già il Tribunale, ha pronunciato sulla domanda effettivamente proposta dalla SO.RI., seppur accogliendola per un importo risarcitorio inferiore al richiesto; e ciò in quanto ha riconosciuto un danno non parametrato ai maggiori costi sostenuti per il personale, ma al minor utile ricavato (tenendo conto che al maggior impiego di personale aveva fatto comunque seguito un volume di attività e di ricavi superiore a quello preventivato).

3.2. Il secondo denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., sull’assunto che la Corte di Appello avrebbe erroneamente escluso l’interesse del P. a sollevare l’eccezione di ultrapetizione per il solo fatto che il riferimento compiuto dalla sentenza al minor utile conseguito comportava una riduzione del danno.

La censura è inammissibile per difetto di interesse in quanto non investe una statuizione che abbia impedito l’esame dell’eccezione di ultrapetizione, ma una mera notazione “di contorno” (“altresì”) che non ha inciso sul rigetto di detta eccezione.

3.3. Il terzo prospetta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111 Cost., comma 6 e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, deducendo “nullità in parte qua della sentenza per error in procedendo”: il ricorrente evidenzia un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e/o comunque una motivazione perplessa e incomprensibile”, in quanto la Corte di merito, “pur riconoscendo che l’ex amministratore di So.Ri era stato condannato al risarcimento del danno da “minor utile”, e quindi affermando – gioco forza – che nessuna perdita era stata registrata (trattandosi pur sempre di un “utile”)” ha poi sostenuto che nel caso di specie non era stato raggiunto il pareggio di bilancio o un utile a causa delle ingenti perdite subite.

La censura è infondata, dato che l’affermazione della Corte circa il fatto che non era stato raggiunto il pareggio di bilancio a causa delle ingenti perdite subite dalla società non è inconciliabile con la condivisione del criterio seguito per la quantificazione del danno: invero, il riferimento al “minor utile” non ha comportato l’accertamento che la società avesse conseguito un utile di esercizio, ma è valso semplicemente a determinare la perdita correlata alla assunzione del personale considerandola al netto dei vantaggi che la stessa aveva prodotto in termini di aumento del volume delle attività.

3.4. Col quarto, si deduce la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., per avere la Corte territoriale erroneamente disatteso la censura con cui l’appellante aveva lamentato che il giudice di primo grado aveva invertito l’onere della prova “dando per acquisiti fatti che parte attrice avrebbe dovuto dimostrare (…) ed onerando il convenuto della loro confutazione”.

La censura è infondata in quanto la Corte non ha effettuato un erroneo riparto dell’onere probatorio, ma ha ritenuto di poter prescindere dalle considerazioni svolte dall’appellante, rilevando che le inadeguatezze delle scelte gestionali del P. emergevano dagli esiti della c.t.u. (di cui ha rimarcato la correttezza), in tal modo ritenendo evidentemente soddisfatto l’onere probatorio gravante sulla parte attrice.

3.5. Il quinto denuncia la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 1218,1223,2392 e 2393 c.c., censurando la sentenza nella parte in cui ha affermato che “la società ha dovuto sopportare un aggravio di costi del personale non motivato da scelte gestionali giustificabili in rapporto al volume delle produzione conseguito”: il ricorrente assume che la verifica sull’operato dell’amministratore avrebbe dovuto “essere compiuta ex ante, esclusivamente con riferimento alle circostanze, oggettive e soggettive, esistenti al momento in cui furono posti in essere gli atti per i quali ebbe a prodursi il pregiudizio lamentato” ed evidenzia che – al contrario – “l’inadempimento dei doveri di diligenza è stato accertato ex post sui risultati”, rilevando peraltro che gli stessi erano stati positivi, giacchè il “minor utile” costituiva pur sempre un utile e non era pertanto qualificabile come danno.

La censura è inammissibile poichè non è effettivamente correlata alla ratio della decisione (che, prima ancora di considerare i risultati dell’operato dell’amministratore, sottende – a monte – uno scostamento ingiustificato dei costi effettivamente sostenuti per il personale rispetto alle previsioni del bilancio 2004) ed in quanto è volta, nella sostanza, ad una diversa lettura di merito circa la giustificatezza delle scelte gestionali del P. e, altresì, alla negazione dell’esistenza del danno accertato dalla Corte territoriale.

3.6. Col sesto, il ricorrente prospetta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 111 Cost., comma 6 e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, deducendo la “nullità in parte qua della sentenza”, sull’assunto che “la parte motiva di cui al punto 6.3.1 richiamato, lungi dal rappresentare espressione di una motivazione autonoma, si risolve nella mera trasposizione delle considerazioni svolte dal Tribunale (e dal c.t.u.) che non assolve, per ciò stesso, all’onere motivazionale prescritto dall’art. 132 c.p.c., comma 2 n. 4)”; evidenzia, inoltre, che risultano tra loro inconciliabili (determinando una motivazione perplessa e incomprensibile) l’affermazione che l’aumento del personale si era reso necessario per l’accresciuta attività della società (e, quindi, per scelta consapevole del P.) e quella secondo cui l’amministratore aveva omesso il costante controllo dei costi rispetto a quanto indicato nel bilancio previsionale (implicante un aumento avvenuto ad insaputa del P.).

La censura è infondata in relazione al primo profilo, giacchè la Corte non si è limitata ad una adesione acritica alla sentenza di primo grado, ma ha argomentato ampiamente sulle ragioni della sua conferma; è invece inammissibile quanto al secondo profilo, che presuppone una alternativa fra consapevolezza e inconsapevolezza da parte dell’amministratore circa l’aumento dei costi per il personale che non trova riscontro nella decisione impugnata, giacchè essa fonda la responsabilità del P. sul mancato rispetto (non necessariamente avvenuto “a sua insaputa”) delle indicazioni del bilancio previsionale.

4. Il quarto motivo (“Sulla condanna al risarcimento del danno per la perdita “infrannuale” al 30.9.2005) contesta la sentenza nella parte in cui ha respinto le censure prospettate con il terzo motivo di appello in punto di perdita di esercizio al 2005.

Il motivo si articola in quattro punti, numerati dal 4.1 al 4.4.

4.1. Col primo, il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., censurando la sentenza per aver ritenuto infondata l’analoga censura svolta avverso la sentenza di primo grado; premesso che l’attrice aveva richiesto la condanna del P. a risarcire la perdita conseguita nell’esercizio chiuso il 31.12.2005, per l’ammontare di 93.046,00 Euro oltre accessori, e che il Tribunale aveva condannato il convenuto a risarcire la somma di 113.478,00 Euro a titolo di perdita infrannuale registrata al 30.9.2005, il ricorrente lamenta che la Corte – come già il Tribunale – “ha attribuito un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così alterando gli elementi obiettivi dell’azione” e “confermando la condanna dell’odierno ricorrente per una domanda diversa da quelle proposte nei suoi confronti, in violazione dell’art. 112 c.p.c.”.

La censura è infondata in quanto l’accoglimento della richiesta risarcitoria in relazione a un periodo più limitato non eccede i limiti della domanda e il riconoscimento di un importo monetario superiore a quello originariamente richiesto era consentito per il fatto che – come rilevato dalla Corte di Appello – la domanda era stata quantificata nella somma di Euro 93.046,00 “ovvero nella diversa misura maggiore o minore che fosse risultata all’esito dell’istruttoria”.

4.2. Il secondo denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 111 Cost., comma 6 e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), nonchè la “nullità in parte qua della sentenza” e contesta alla Corte di Appello di non aver considerato e valutato (esplicitamente o implicitamente) le censure svolte col quarto motivo di appello, con cui il P. aveva sostenuto che non corrispondeva al vero che avesse omesso di predisporre il piano delle attività 2005.

La censura è infondata poichè la Corte ha motivato sul punto (rilevando che l’assemblea per l’approvazione del bilancio previsionale era stata convocata solo in data 14.3.2005 e che in quella sede il P. aveva dichiarato di non poter fornire documentazione definitiva riguardo al bilancio di previsione 2005), di talchè gli assunti del ricorrente si risolvono in un’inammissibile deduzione della insufficienza di tale motivazione.

4.3. Col terzo (che denuncia “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 161 c.p.c., per omessa pronuncia – art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”), il P. assume che la Corte territoriale ha omesso ogni pronuncia sui motivi di appello con cui egli aveva censurato la decisione di primo grado per carenza di motivazione e violazione dell’art. 2697 c.c., segnatamente in relazione alla condanna al risarcimento del danno per la quota parte della perdita di esercizio infrannuale.

La censura è inammissibile in quanto non prospetta l’omesso esame di uno specifico motivo di appello, ma la mancata risposta a tutte le argomentazioni svolte a sostegno del motivo (comunque esaminato) relativo alla perdita di esercizio infrannuale.

4.4. Il quarto deduce la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 1218,1223,2932 e 2933 c.c., sull’assunto che la condanna al pagamento della somma liquidata a titolo di danno per la perdita infrannuale “si appalesa errata (…) per l’inesistenza degli elementi costitutivi della responsabilità degli amministratori”, giacchè “la perdita (e tanto più quella infrannuale) non integra di per sè violazione dei doveri gravanti sugli amministratori”.

Anche questa censura è inammissibile atteso che, senza individuare specifici errori di diritto in relazione alle norme richiamate in rubrica, si risolve nella sollecitazione ad una rivisitazione del merito.

5. Il quinto motivo denuncia la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 157,184,194 e 198 c.p.c. e la nullità della c.t.u., censurando il passaggio della sentenza con cui la Corte di Appello ha respinto l’eccezione di nullità della c.t.u. (per avere il consulente acquisito documentazione non presente agli atti del giudizio) sul rilievo che il documento contestato era in realtà costituito dalla relazione del nuovo amministratore unico, già versata in atti unitamente al verbale dell’assemblea del 14.10.2005; assume il ricorrente che, in realtà, lo stesso c.t.u. aveva affermato di fare riferimento anche al libro dei verbali (non acquisito agli atti).

Il motivo è inammissibile ex art. 366 c.p.c., n. 6, poichè è svolto soltanto sulla base di affermazioni estrapolate dalla relazione di c.t.u. e non trascrive elementi documentali da cui risulti che, diversamente da quanto rilevato dalla Corte, il consulente abbia in effetti utilizzato dati desunti da documenti non ritualmente depositati.

6. Il sesto motivo deduce la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 112 e 161 c.p.c., “per omessa pronuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”: il ricorrente lamenta che la Corte non ha pronunciato sul motivo di appello con cui, in relazione ai costi dell’appartamento ad uso foresteria e dei relativi arredi, il P. aveva contestato l’illiceità della propria condotta.

Il motivo è infondato, in quanto la Corte di Appello ha esaminato la questione dell’utilizzo della foresteria ed ha implicitamente rigettato i rilievi dell’appellante, confermando l’illiceità della condotta del P. dal momento che ha ritenuto corretta la compensazione fra le spese occorse per la foresteria e il rimborso spettante al medesimo P. per spese di trasferta.

7. Col settimo motivo, viene dedotta la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 158 e 161 c.p.c. e degli artt. 3,25Cost., art. 106Cost., comma 2 e art. 108 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4: il ricorrente deduce la nullità della sentenza “per esser stato presente nel collegio il giudice ausiliario F.C. con funzioni di relatore ed estensore”; ciò in quanto, ove operi in composizione collegiale, il giudice ausiliario non è “terzo ed imparziale rispetto agli altri componenti del Collegio, dipendendo la sua carriera dalla valutazione del Presidente del Collegio” e, inoltre, perchè la nomina di magistrati onorari è consentita soltanto per le funzioni attribuite a giudici singoli e – altresì – perchè la Circolare del C.S.M. del 25.1.2017 ha escluso l’impiego dei giudici ausiliari di Corte di Appello per i procedimenti decisi in primo grado dal tribunale in composizione collegiale.

Il motivo – che prospetta un vizio di costituzione del giudice – è infondato alla luce della sentenza n. 41/2021 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme che hanno istituito e disciplinato l’impiego della figura del giudice ausiliario d’appello “nella parte in cui non prevedono che (…) si applichino fino a quando sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dal D.Lgs. n. 116 del 2017, art. 32”; tale pronuncia, che ha dichiarato di operare una reductio ad legitimitatem secondo la tecnica della pronuncia additiva (inserendo nella normativa censurata un termine finale entro e non oltre il quale il legislatore è chiamato ad intervenire, individuato nel 31.10.2025), comporta il riconoscimento della legittimità – medio tempore – dell’impiego dei giudici ausiliari d’appello, con conseguente esclusione della configurabilità del denunciato vizio di costituzione del giudice.

8. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del P. al pagamento delle spese di lite.

9. Sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 15.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

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