Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12602 del 24/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 24/05/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 24/05/2010), n.12602

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CREMONINI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 95, presso lo

studio degli avvocati PALUMBO FRANCESCO, ABATE ADRIANO che la

rappresentano e difendono giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.D.;

– intimato –

e sul ricorso 2184-2007 proposto da:

S.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

BUFALOTTA 174, presso lo studio dell’avvocato BARLETTELLI PATRIZIA,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIGLIO LEONARDO,

giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

CREMONINI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 95, presso lo

studio degli avvocati PALOMBO FRANCESCO, ABATE ADRIANO che la

rappresentano e difendono giusta delega a margine del ricorso;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1039/2006 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 12/10/2006 R.G.N. 132/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/04/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE ;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per l’estinzione del procedimento

per rinuncia.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 12-6-2001 S.D. chiedeva che fosse dichiarata la invalidità, illegittimità e/o inefficacia del licenziamento intimatogli dalla Cremonini s.p.a. con lettera del 14- 11-2000, con le statuizioni consequenziali L. n. 300 del 1970, ex art. 18, nonchè la illegittimità del trasferimento, da Palermo a Roma, disposto con nota del 20-3-2000, e che la società fosse condannata al risarcimento del danno biologico conseguente alla illegittimità dei detti provvedimenti.

Si costituiva la Cremonini deducendo la infondatezza delle domande.

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Palermo, con sentenza n. 2296/2005 rigettava tutte le domande.

Il S. proponeva appello avverso la detta sentenza, chiedendone la riforma con l’accoglimento delle domande.

La società si costituiva e resisteva al gravame.

La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza depositata il 12-10-2006, in riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava illegittimo il licenziamento e per l’effetto condannava la società a reintegrare il S. nel suo posto di lavoro e a corrispondergli il risarcimento del danno in misura pari alla retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento alla effettiva reintegra, oltre accessori; rigettava per il resto le ulteriori domande avanzate dal S. e compensava per metà le spese del doppio grado, condannando la società al pagamento della residua metà.

Per la cassazione di tale sentenza la Cremonini s.p.a. ha proposto ricorso con due motivi.

Il S. ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale (con un motivo autonomo, censurando la sentenza nella parte in cui ha ritenuto legittimo il trasferimento, e con altro motivo condizionato).

Infine è stato depositato atto di rinuncia al ricorso principale e al ricorso incidentale sottoscritto dalle parti e dai difensori costituiti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, riuniti i ricorsi avverso la stessa sentenza ex art. 335 c.p.c., osserva il Collegio che, con l’atto depositato, le parti, avendo “conciliato la controversia”, hanno dichiarato di rinunciare rispettivamente al ricorso principale e al ricorso incidentale, “con compensazione reciproca delle spese”.

La rinuncia ai ricorsi comporta l’estinzione del processo (ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.) che, nella specie, va dichiarata con sentenza – anzichè nella forma alternativa del decreto presidenziale (art. 391 c.p.c., comma 1, cit.) – in dipendenza della adozione del provvedimento a seguito della discussione in pubblica udienza (cfr.

Cass. S.U. 1-4-2004 n. 6407, Cass. S.U. 10-7-2003 n. 10841, Cass. 12- 6-2004 n. 11211, Cass. 29-1-2008 n. 1913).

Infine, considerato l’accordo intervenuto tra le parti, vanno, tra le stesse, compensate le spese.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, dichiara estinto il giudizio per rinuncia di entrambi i ricorrenti e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2010

 

 

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