Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12602 del 19/05/2017


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Cassazione civile, sez. III, 19/05/2017, (ud. 07/12/2016, dep.19/05/2017),  n. 12602

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27573/2014 proposto da:

F.A., considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, RAPPRESENTATA E DIFESA

DALL’AVVOCATO MARIA IZZO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

VITTORIA ASSICURAZIONI SPA, M.F., ARCA SPA,

FA.AN.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1180/2014 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 01/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/12/2016 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;

udito l’Avvocato MARIA IZZO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del 1^ motivo

del ricorso, assorbiti i restanti.

Fatto

FATTI DEL PROCESSO

F.A. propone ricorso con quattro motivi avverso la sentenza del Tribunale di Avellino del 1 ottobre 2014 che ha confermato il rigetto della domanda di risarcimento danni da incidente stradale dalla stessa proposta nei confronti di M.F., Fa.An., Vittoria Assicurazioni s.p.a. e Arca Assicurazioni s.p.a..

Gli intimati non si sono difesi.

Il collegio ha invitato il relatore a redigere una sentenza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale, quale giudice di appello, ha confermato il rigetto della domanda di risarcimento danni proposta da F.A. sul rilievo che non vi era la prova che l’incidente era effettivamente accaduto.

Infatti il Tribunale ha confermato la valutazione di incapacità a testimoniare di Mi.Gi., conducente dell’autovettura della F. e la valutazione di irrilevanza probatoria dell’interrogatorio formale di M.F., per non aver egli ammesso alcuna sua responsabilità nel sinistro.

2. Con il primo motivo di ricorso si denunzia nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio. Violazione della L. n. 990 del 1969, artt. 18 e 23, come trasfusi negli artt. 144 e 148 C.d.S., art. 102 c.p.c., art. 2697 c.c. e art. 354 c.p.c., contraddittorietà della motivazione in ordine un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5.

La ricorrente denunzia la non integrità del contraddittorio in quanto nel giudizio non è stata convenuta la proprietaria dell’autovettura tamponante condotta da M.F. e vizio di motivazione sul punto.

3. Il motivo è inammissibile.

Alla luce dell’esito negativo del presente procedimento, e secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite che hanno affermato che nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un’evidente ragione d’inammissibilità del ricorso (nella specie, per la palese inidoneità del quesito di diritto), di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un’attività processuale del tutto ininfluente sull’esito del giudizio Cass. SU Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010 il contraddittorio non deve essere integrato poichè sarà confermato il rigetto della domanda per mancata prova del verificarsi del sinistro.

4. In ordine alla denunzia di vizio di motivazione, si osserva che la previsione di cui all’art. 348 ter c.p.c., comma 5, che esclude che possa essere impugnata con ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, la sentenza di appello “che conferma la decisione di primo grado”, si applica, agli effetti del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 2, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione notificata successivamente all’11 settembre 2012, quale è quello in oggetto.

5. Con il secondo motivo si denunzia violazione dell’art. 2054, commi 1 e 2, dell’art. 149 C.d.S., sulla distanza di sicurezza degli artt. 112 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5.

6. Il motivo è inammissibile in quanto incongruente con la motivazione della sentenza che ha affermato che non è stata raggiunta la prova dell’accadimento del sinistro.

7. Il terzo motivo, con cui si denunzia violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e art. 2054 c.c. e art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 e 5, è assorbito dalla dichiarazione di inammissibilità dei primi due.

6. Il quarto motivo, con cui si lamenta la erronea liquidazione delle spese processuali, è inammissibile perchè non formulato con la necessaria specificità.

Nulla per le spese stante l’assenza degli intimati.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2017

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